Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33324 del 21/12/2018

Cassazione civile sez. I, 21/12/2018, (ud. 13/09/2018, dep. 21/12/2018), n.33324

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. GENOVESE Francesco – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3624/2015 proposto da:

Il Pianoforte di P.L. & C. s.n.c., in persona del legale

rappresentante pro tempore, F.M. e P.L. in proprio

e quale erede di C.L., elettivamente domiciliati in

Roma, Viale Mazzini n. 6, presso lo studio dell’avvocato Macro

Renato, rappresentati e difesi dall’avvocato Franzese Giovanni,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

Monviso Finance S.r.l., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Ragusa n. 60,

presso lo studio dell’avvocato Scopelliti Maria, rappresentata e

difesa dall’avvocato Caruso Domenico, giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

contro

Banco di Napoli S.p.A., incorporata dal Sanpaolo Imi S.p.A., in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in Roma, Piazza Ragusa n. 60, presso lo studio

dell’avvocato Scopelliti Maria, rappresentato e difeso dall’avvocato

Caruso Domenico, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 637/2014 della CORTE D’APPELLO di BARI,

pubblicata il 05/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/09/2018 dal cons. NAZZICONE LOREDANA;

lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto

Procuratore Generale Dott. CARDINO ALBERTO, che ha chiesto che

Codesta Corte di Cassazione voglia rigettare il ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza del 5 maggio 2014, la Corte d’appello di Bari, in accoglimento dell’impugnazione principale, ha respinto la domanda proposta dalla banca, volta al pagamento del saldo passivo del conto corrente bancario intrattenuto dalla Il Pianoforte di P.L. & C. s.n.c., e ha dichiarato assorbito l’appello incidentale della Monviso Finance s.r.l.

Ha ritenuto la corte territoriale, per quanto ancora rileva, che: a) non è provata la pattuizione di interessi ultralegali richiesti dalla banca, risultando alterata la scrittura negoziale con riguardo alla determinazione del tasso, mentre è nulla la clausola di capitalizzazione trimestrale ed illegittima l’applicazione di commissioni di massimo scoperto; b) non è possibile una diversa determinazione del credito della banca, che non ha prodotto tutti i necessari estratti conto; c) la domanda di restituzione dell’indebito, proposta dalla correntista solo nel giudizio di appello, è inammissibile ai sensi dell’art. 345 c.p.c., ed è infondata, in mancanza di prova del pagamento indebito.

Avverso la sentenza viene proposto ricorso per cassazione dalla società correntista e dai fideiussori, affidato a tre motivi, illustrati da una memoria.

Il Banco di Napoli s.p.a. e la Monviso Finance s.p.a. hanno depositato controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – I motivi di ricorso rispettivamente deducono:

1) violazione o falsa applicazione degli artt. 1243,1346,1418 e 2697 c.c., artt. 112 e 345 c.p.c., per avere la corte del merito ritenuto nuova la domanda di restituzione dell’indebito, quando già dall’atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo era stato chiesto l’accertamento del credito, sebbene ai fini di opporlo in compensazione con il credito della banca;

2) violazione e falsa applicazione dell’art. 1243 c.c., artt. 112 e 345 c.p.c., non avendo la sentenza impugnata considerato che la domanda di determinazione del credito comportava di per sè la necessità di accoglierla, indipendentemente dalla domanda restitutoria, e la controparte comunque non aveva eccepito la novità di quest’ultima domanda formulata in grado di appello;

3) violazione degli artt. 1418,1421,1419 e 1458 c.c. e art. 163 c.p.c., per non avere la sentenza impugnata reputato la domanda di risarcimento del danno implicitamente proposta, pur essendo essa in rapporto di necessaria connessione con quella di compensazione; inoltre, essa sarebbe stata agevolmente quantificabile, posto che la banca produsse tutti gli estratti conto relativi al conto corrente de quo, nè è materia in ordine alla quale la ricorrente avrebbe potuto offrire prova testimoniale.

2. – I motivi di ricorso, da trattare congiuntamente in quanto propongono la medesima questione, sono infondati.

I ricorrenti, vittoriosi nel giudizio di merito, lamentano il mancato accoglimento di una nuova domanda proposta solo in grado di appello.

Al riguardo, la corte territoriale ha osservato correttamente che la domanda di restituzione dell’indebito fu, invero, proposta solo nel giudizio di appello, donde la sua inammissibilità, ai sensi dell’art. 345 c.p.c.; ha aggiunto ad abundantiam che essa è, altresì, infondata, in quanto non è stata raggiunta la prova degli elementi costitutivi della domanda ex art. 2033 c.c., in primo luogo del pagamento indebito.

E’ ineccepibile la valutazione, operata dalla corte territoriale, circa la inammissibilità della domanda nuova, in quanto proposta solo con l’atto di appello, laddove in primo grado fu dagli opponenti spiegata unicamente l’eccezione di compensazione.

Nè l’assunto del ricorrente, secondo cui avrebbe dovuto rilevare la mancata contestazione di controparte, ha pregio, noto essendo che l’inammissibilità della domanda nuova in appello, prevista dall’art. 345 c.p.c., è rilevabile d’ufficio dal giudice di secondo grado e, in mancanza, persino in sede di legittimità, poichè il divieto di proporre domande nuove in appello costituisce una preclusione all’esercizio della giurisdizione e violazione di norma di ordine pubblico (e multis, Cass. 4 marzo 2016, n. 4318; Cass. 8 aprile 2010, n. 8342).

Tanto meno è possibile ravvisare la proposizione “implicita” di una domanda risarcitoria, la quale si fonda su elementi costitutivi suoi propri, del tutto distinti da quella di accertamento del credito opposto in compensazione.

Il rilievo secondo cui la banca avrebbe prodotto l’intera gamma degli estratti conto afferenti il rapporto si scontra con l’affermazione contraria della corte territoriale: la quale proprio su di essa ha fondato il rigetto integrale della domanda di pagamento proposta dalla banca, cui ha negato una nuova c.t.u. al fine di rideterminare l’esatto importo a credito.

3. – Le spese seguono la soccombenza e si liquidano solidalmente nei confronti delle controricorrenti, attesa l’unicità della posizione negoziale e l’identità delle difese, mentre è infondata l’eccezione di inammissibilità dei controricorsi, essendo invero essi sottoscritti regolarmente.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna in solido i ricorrenti al pagamento delle spese di lite del giudizio di legittimità, che liquida, in favore solidale delle controricorrenti, in Euro 3.500,00, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, alle spese forfetarie nella misura del 15% gli accessori come per legge.

Dichiara che, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera i consiglio, il 13 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2018

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