Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33324 del 17/12/2019
Cassazione civile sez. trib., 17/12/2019, (ud. 12/03/2019, dep. 17/12/2019), n.33324
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –
Dott. MANZON Enrico – Consigliere –
Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –
Dott. LEUZZI Salvatore – Consigliere –
Dott. D’AURIA Giuseppe – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 8892-2016 proposto da:
GRIMALDI SPA, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA DEI MARTIRI DI
BELFIORE, presso lo studio dell’avvocato ANGELO STEFANORI, che
rappresenta e difende unitamente all’avvocato GUGLIELMO CASTALDO;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, e
elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI 1446 PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza 8570/2015 della COMM.TRIB.REG. di NAPOLI,
depositata il 01/10/2015;
udita la reazione della causa svolta nel- camera di consiglio del
12/03/2019 dal Consigliere Dott. D’AURIA GIUSEPPE.
Fatto
RILEVATO
che:
Con ricorso in Cassazione, Grimaldi spa impugnava la sentenza emessa dalla Commissione tributaria Regionale di Napoli n. 8570/28/15;
che si costituiva la Agenzia delle Entrate con controricorso chiedendone il rigetto;
che successivamente il ricorrente depositava documentazione (trasmessa anche alla agenzia della riscossione) da cui emergeva l’accoglimento della domanda di definizione agevolata della lite ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, art. 6 con allegata ricevuta di pagamento;
che pertanto va dichiara la cessazione della materia del contendere; ritenuto che le spese del giudizio di legittimità possono essere compensate tra le parti, trattandosi di causa estintiva della lite determinata dall’adesione alla definizione agevolata di cui al D.L. n. 50 del 2017 e che non sussistono i presupposti per imporre alla ricorrente il pagamento del c.d. “doppio contributo”, posto che la causa di inammissibilità del ricorso è sopravvenuta (cfr. Sez. 6 – Ordinanza n. 23175 del 12/11/2015, Rv. 637676 -01).
P.Q.M.
La Corte dichiara cessata la materia del contendere
Così deciso in Roma, il 12 marzo 2019.
Depositato in cancelleria il 17 dicembre 2019