Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33323 del 17/12/2019

Cassazione civile sez. trib., 17/12/2019, (ud. 12/03/2019, dep. 17/12/2019), n.33323

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. LEUZZI Salvatore – Consigliere –

Dott. D’AURIA Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25047-2C11 proposto da:

G.D., elettivamente domiciliata in ROMA VIA ANTONIO CHINOTTO

1, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO PERINI, che la

rappresenta e difende unitamente a PAOLO LUIS DAFFAN, CARLO DAFFAN;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE l DI MILANO in persona

del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI ABBIATEGRASSO;

– intimato –

avverso la sentenza, 1184/2014 della COMM.TRIB.REG. di MILANO,

depositata il 10/03/2014;

udita la reazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/03/2019del Consigliere Dott. D’ADRIA GIUSEPPE.

Fatto

RILEVATO

che:

Con ricorso in Cassazione, G.D. impugnava la sentenza emessa dalla Commissione tributaria Regionale di Milano n. 220/41/12;

che si costituiva la Agenzia delle Entrate con controricorso chiedendo e il rigetto del ricorso;

che successivamente l’Agenzia delle Entrate dava atto che la lite era stata definita con il condono ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11, che pertanto va dichiara la cessazione della materia del contendere; ritenuto che le spese del giudizio di legittimità possono essere compensate tra le parti, trattandosi di causa estintiva della lite determinata dall’adesione alla definizione agevolata di cui al D.L. n. 50 del 2017 e che non sussistono i presupposti per imporre alla ricorrente il pagamento del c.d. “doppio contributo”, posto che la causa di inammissibilità del ricorso è sopravvenuta (cfr. Sez. 6 – Ordinanza n. 23175 del 12/11/2015, Rv. 637676 -01).

P.Q.M.

La Corte dichiara cessata la materia del contendere.

Così deciso in Roma, il 12 marzo 2019.

Depositato in cancelleria il 17 dicembre 2019

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