Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33322 del 21/12/2018
Cassazione civile sez. I, 21/12/2018, (ud. 13/09/2018, dep. 21/12/2018), n.33322
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –
Dott. GENOVESE Francesco – Consigliere –
Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –
Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –
Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 3668/2015 proposto da:
P.C.S., S.M.,
P.C.F., F.E., Soc. E.T. Milano S.r.l. in
Liquidazione, in persona del liquidatore pro tempore, elettivamente
domiciliati in Roma, Via Vittorio Veneto n.7, presso lo studio
dell’avvocato Martino Domenico, che li rappresenta e difende
unitamente all’avvocato Martino Roberto, giusta procura a margine
del ricorso;
– ricorrenti –
contro
Banco Popolare Società Cooperativa, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma,
piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di
Cassazione, rappresentata e difesa dalli Avvocato Saletti Achille,
giusta procura in calce del controricorso;
– controricorrente –
contro
M.M.;
– intimata –
avverso il provvedimento n. 5451/2014 del TRIBUNALE di MILANO, del
28/04/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
13/09/2018 dal cons. TRICOMI LAURA;
lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto
Procuratore Generale Dott. CARDINO ALBERTO, che ha chiesto che
Codesta Corte di Cassazione voglia rigettare il ricorso.
Fatto
RITENUTO
CHE:
La società E.T. Milano SRL in liquidazione, premesso di avere stipulato in data 13 e 21/5/2002 un contratto di conto corrente ed un contratto accessorio di apertura di credito con la Banca Popolare di Lodi SPA, la conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Milano, lamentando l’addebito di interessi passivi usurari e chiedendone la restituzione previa compensazione con il saldo negativo del conto stesso. La Banca contestava la pretesa deducendo che il tasso era stato ritenuto usurario, computandovi anche le commissioni di massimo scoperto, in contrasto con le istruzioni della Banca d’Italia e, in via riconvenzionale, chiedeva che l’attrice ed i fideiussori, che provvedeva a chiamare in causa, venissero condannati al pagamento del saldo passivo del conto corrente. I fideiussori costituitisi contestavano la avversa pretesa sotto diversi profili.
All’esito il Tribunale, respingeva la domanda della società ed accoglieva quella riconvenzionale della banca sia nei confronti della società, che dei fideiussori.
L’appello proposto veniva dichiarato inammissibile. La Corte di appello di Milano, con ordinanza resa ai sensi degli artt. 348 bis e 348 ter c.p.c., dichiarava l’inammissibilità dell’appello proposto dai soccombenti contro la decisione.
P.C.S., S.M., P.C.F., F.E. e la società E.T. Milano SRL in liquidazione, in persona del liquidatore e legale rapp. p.t. F.E., hanno proposto ricorso per cassazione avverso la decisione del Tribunale di Milano in epigrafe indicata, ex art. 348 ter e 360 c.p.c., con un mezzo. Ha replicato con controricorso il Banco Popolare Società Cooperativa (già Banca Popolare di Lodi SPA); è rimasta intimata M.M..
Il ricorso è stato fissato per l’adunanza in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c. e art. 380 bis 1 c.p.c..
Il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto.
I ricorrenti e la controricorrente hanno depositato memoria ex art. 380 bis 1 c.p.c..
Diritto
CONSIDERATO
CHE:
1. Con l’unico motivo si denuncia la violazione dell’art. 644 c.p., comma 3, primo inciso e comma 4 in relazione alla L. 7 marzo 1996, n. 108, art. 2, commi 1 e 4; dell’art. 1815 c.c., comma 2; degli artt. 1 e 4 disp. gen. con riferimento alla questione della inclusione della commissione di massimo scoperto (CMS) nel computo del tasso effettivo globale (TEG) degli interessi.
I ricorrenti, dopo avere ricordato che la denuncia per applicazione di un tasso usurario era fondata su una consulenza contabile che aveva ricostruito i tassi applicati dalla banca nel corso del rapporto computando anche la CMS, sostengono che erroneamente il Tribunale, applicando le istruzioni della Banca d’Italia per il periodo in contestazione (edizione 2001), aveva escluso le CSM dalla rilevazione del TEGM che, aumentato della metà, andava a determinare il tasso soglia e sostengono che le istruzioni della Banca d’Italia non rappresentavano una fonte di diritti ed obblighi, di guisa che, anche nel periodo anteriore all’entrata in vigore delle nuove istruzioni della Banca d’Italia pubblicate nell’agosto 2009, andavano incluse nel TEG applicato dalla banca al cliente anche le CSM.
2. Il motivo va accolto alla luce della recente decisione delle Sez. U. che ha definitivamente chiarito che “In tema di contratti bancari, con riferimento ai rapporti svoltisi, in tutto o in parte, nel periodo anteriore all’entrata in vigore (il 1 gennaio 2010) delle disposizioni di cui al D.L. n. 185 del 2008, art. 2 bis inserito dalla Legge di conversione n. 2 del 2009, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell’usura presunta, come determinato in base alle disposizioni della L. n. 108 del 1996, va effettuata la separata comparazione del tasso effettivo globale (TEG) degli interessi praticati in concreto e della commissione di massimo scoperto (CMS) eventualmente applicata, rispettivamente con il “tasso soglia” – ricavato dal tasso effettivo globale medio (TEGM) indicato nei decreti ministeriali emanati ai sensi della predetta L. n. 108 del 1996, art. 2, comma 1, – e con la “CMS soglia” – calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media pure registrata nei ridetti decreti ministeriali -, compensandosi, poi, l’importo dell’eccedenza della CMS applicata, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con l’eventuale “margine” residuo degli interessi, risultante dalla differenza tra l’importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati.” (Cass. Sez. U., Sentenza n. 16303 del 20/06/2018).
All’accoglimento del ricorso consegue la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio della causa, ai sensi dell’art. 383 c.p.c., comma 4, alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione, per l’applicazione del ricordato principio e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
– Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Milano in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 13 settembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2018