Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33322 del 17/12/2019

Cassazione civile sez. trib., 17/12/2019, (ud. 12/03/2019, dep. 17/12/2019), n.33322

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. LEUZZI Salvatore – Consigliere –

Dott. D’AURIA Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19612-2014 proposto da:

ILAP INDUSTRIA LAVORAZIONE POLIMERI SPA, elettivamente domiciliata in

ROMA VIA DEI GRACCHI 137, presso lo studio dell’avvocato MARCELLO

MAGNANO SAN LIO, rappresentato e difeso dall’avvocato SERGIO

GUASTELLA;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE CENTRALE in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI RAGUSA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1218/2014 della COMM.TRIB.REC.SEZ.DIST. di

CATANIA, depositata il 10/04/2014;

udita le relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/03/2019 dal Consigliere Dott. D’AURIA GIUSEPPE.

Fatto

RILEVATO

è:

Con ricorso in Cassazione, la soc. Ilap impugnava la sentenza emessa dalla Commissione tributaria Regionale della Sicilia sez di Catania n. 1218 /34 /14;

che si costituiva con controricorso l’agenzia delle Entrate chiedendo il rigetto del ricorso;

che successivamente sia il ricorrente che l’Agenzia delle Entrate davano atto che la lite era stata definita con il condono ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11;

che pertanto va dichiara la cessazione della materia del contendere; ritenuto che le spese del giudizio di legittimità possono essere compensate tra le parti, trattandosi di causa estintiva della lite determinata dall’adesione alla definizione agevolata di cui al D.L. n. 50 del 2017 e che non sussistono i presupposti per imporre alla ricorrente il pagamento del c.d. “doppio contributo”, posto che la causa di inammissibilità del ricorso è sopravvenuta (cfr. Sez. 6 – Ordinanza n. 23175 del 12/11/2015, Rv. 637676 – 01).

P.Q.M.

La Corte dichiara cessata la materia del contendere.

Così deciso in Roma, il 12 marzo 2019.

Depositato in cancelleria il 17 dicembre 2019

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