Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33321 del 17/12/2019

Cassazione civile sez. trib., 17/12/2019, (ud. 12/03/2019, dep. 17/12/2019), n.33321

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. LEUZZI Salvatore – Consigliere –

Dott. D’AURIA Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15071 proposto da:

HOTEL EXECUTIVE A RL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PO 9,

presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO NAPOLITANO, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE CENTRALE in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 406/2013 della COMM.TRIB.REG. di ROMA,

depositata il 12/12/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/03/2019 dal Consigliere dott. D’AURIA GIUSEPPE.

Fatto

RILEVATO

Con ricorso in Cassazione la società Hotel Executive srl, impugnava la sentenza emessa dalla Commissione tributaria Regionale di Roma n. 406/6/13;

che si costituiva la Agenzia delle Entrate con controricorso chiedendo il rigetto;

che successivamente sia il ricorrente che l’Agenzia delle Entrate davano atto che la lite era stata definita con il condono ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11;

che pertanto va dichiara la cessazione della materia del contendere; ritenuto che le spese del giudizio di legittimità possono essere compensate tra le parti, trattandosi di causa estintiva della lite determinata dall’adesione alla definizione agevolata di cui al D.L. n. 50 del 2017 e che non sussistono i presupposti per imporre alla ricorrente il pagamento del c.d. “doppio contributo”, posto che la causa di inammissibilità del ricorso è sopravvenuta (cfr. Sez. 6 – Ordinanza n. 23175 del 12/11/2015, Rv. 637676 -01).

P.Q.M.

La Corte dichiara cessata la materia del contendere.

Così deciso in Roma, il 12 marzo 2019.

Depositato in cancelleria il 17 dicembre 2019

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