Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3332 del 12/02/2018


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Cassazione civile, sez. lav., 12/02/2018, (ud. 21/11/2017, dep.12/02/2018),  n. 3332

Fatto

RILEVATO

Che la Corte d’appello di Genova, confermando la pronuncia di prime cure, ha respinto la domanda di L.S. contro il Ministero della Pubblica Istruzione rivolta ad accertare il proprio diritto all’inquadramento nel livello C3 (ora F4) dal 2005, data in cui si era reso vacante il posto in seguito a lui assegnato con decorrenza 2010, con ogni conseguenza rispetto agli ulteriori inquadramenti spettanti a chi fosse stato collocato a tale livello fin da quella data.

Che l’appellante aveva esposto di aver partecipato alla selezione interna per l’accesso a 530 posizioni del livello C3 riservata al personale appartenente ai ruoli dell’Amministrazione scolastica centrale e periferica, bandita nel 2001, collocandosi quale secondo degli idonei nella graduatoria regionale della Liguria, in cui era iscritto, e primo degli idonei nella graduatoria nazionale scaturita dalla fusione delle liste regionali dei partecipanti non promossi in esito alla selezione interna.

Che, avendo la graduatoria regionale ligure la disponibilità di una sola posizione, l’aspirazione del ricorrente era rimasta frustrata in base allo scorrimento della graduatoria regionale, peraltro operante fino all’istituzione della graduatoria unica nazionale. Che, una volta istituita nel 2010 – con grave ritardo – la graduatoria unica nazionale, egli si era collocato al primo posto, in posizione utile per essere assegnato agli uffici regionali della Basilicata, ove fin dal 2005 sussisteva una scopertura nella posizione C3. Che tuttavia, a causa del ritardo nell’istituzione della graduatoria unica nazionale, egli aveva conseguito il superiore inquadramento in Basilicata con cinque anni di ritardo, nei quali, peraltro, avendo continuato, le graduatorie regionali a chiamare nella superiore posizione idonei via via che nuovi posti si rendevano vacanti, per molti dei promossi il diritto al nuovo inquadramento si era realizzato in tempi nettamente inferiori al suo.

Che, la Corte d’appello ha ritenuto che pur nel complesso governo da parte dell’amministrazione centrale delle procedure selettive verticali sul piano nazionale non potesse affermarsi un obbligo a contrarre in capo all’Amministrazione rispetto ai posti resisi vacanti per pensionamento, morte, dimissioni, passaggi ad altri enti a livello nazionale una volta conclusa la procedura selettiva. Che un siffatto obbligo in capo all’amministrazione non si ricavava nè dalla legge, nè dalla contrattazione collettiva, nè dal bando di selezione, rimanendo intatta in capo all’ente pubblico la discrezionalità della scelta in merito alla copertura del posto disponibile con personale risultato idoneo alla progressione.

Che avverso tale decisione propone ricorso L.S. con tre censure, mentre il Miur resta intimato.

Diritto

CONSIDERATO

Che con la prima censura il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 19, commi 6 e 7 c.c.n.l. integrativo del comparto Pubblica Istruzione 21/9/2000, degli artt. 1362, 1363, 1367 e 1372 c.c., anche in combinato disposto con l’art. 97 Cost., nonchè del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 40. Connessa insufficiente e contraddittoria motivazione. Che, partendo da un’interpretazione del c.c.n.l. integrativo diversa da quella offerta dalla Corte territoriale, il ricorrente ritiene che scaturisca un obbligo in capo l’amministrazione di coprire i posti resisi vacanti fino al perfezionamento della successiva procedura di qualificazione. Che tale obbligo sarebbe confermato anche dal bando di selezione il quale, nel prevedere il finanziamento a carico del F.U.A. delle 530 posizioni C3 avviate a selezione, le individuava da subito esattamente e le finanziava. Che il posto assegnato al ricorrente presso gli uffici scolastici della Basilicata solo nel 2010 era già vacante nel 2005 e che quindi il Ministero doveva ritenersi vincolato ad assegnare quella posizione dalla data in cui si era verificata la vacanza, operando, nelle more dell’istituzione della graduatoria nazionale degli idonei non vincitori, le graduatorie regionali.

Che l’espressione utilizzata dal contratto collettivo e ripresa dal bando secondo cui la graduatoria avrebbe dovuto essere utilizzata “per eventuali ulteriori disponibilità di posti”, doveva intendersi riferita all’ipotesi (eventuale) che si determinassero delle disponibilità di organico, rispetto alle quali l’amministrazione era tenuta a procedere immediatamente, e non, così come interpretato dal Giudice dell’appello, con riferimento alla discrezionalità (eventualità) dell’assunzione da parte della p.a..

Che con la seconda censura si contesta violazione e falsa applicazione dell’art. 19, comma 7, del c.c.n.l. integrativo 21/9/2000 e dell’art. 1362 c.c.. Che il fatto che al ricorrente fosse stata assegnata esattamente la posizione già vacante all’epoca in cui la procedura si era conclusa, avrebbe dovuto far ritenere sussistente il diritto del ricorrente a vedersi riconoscere il nuovo inquadramento fin dalla data di vacanza della stessa e non dalla data successiva della sua formale assegnazione da parte del Miur.

Che con la terza censura infine si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost., L. n. 241 del 1990, art. 2 e degli artt. 1175,1375 e 1183 c.c., in relazione alle responsabilità amministrativa e per inadempimento contrattuale del Ministero riguardo ai tempi di elaborazione della graduatoria nazionale, da eventualmente valutare in sede di rinvio.

Che le censure, valutate congiuntamente, sono infondate e contengono altresì un profilo d’inammissibilità.

Che esse appaiono rivolte a censurare, fondamentalmente, il criterio interpretativo delle norme contrattuali e del bando di selezione, dalle quali il Giudice dell’appello non ha ritenuto di ravvisare un obbligo di promozione, a favore degli idonei, con effetto dalla scopertura di posizioni di C3 in relazione alle graduatorie regionali e nazionale.

Che la Corte territoriale, ha correttamente inteso che il riferimento nel contratto collettivo nazionale integrativo (art. 19, comma 6) e nel bando di selezione (art. 12), all’utilizzazione della graduatoria per “eventuali ulteriori disponibilità di posti”,, non fosse rivolto a limitare il potere discrezionale dell’amministrazione di decidere se coprire effettivamente quei posti astrattamente resisi disponibili. Il concetto di “eventualità” che ricorre nelle fonti normative e contrattuali, e che le censure ripercorrono ex adverso rispetto all’interpretazione a esso conferita dal Giudice del merito, s’intende riferito, in effetti non solo (e non tanto) alla concreta verificabilità delle scoperture per eventi oggettivi, quali morte, pensionamento, dimissioni, passaggi ad altre amministrazioni, bensì all’espressione affermativa della discrezionalità dell’amministrazione di voler dar luogo alle coperture, la quale può dipendere da vari fattori di opportunità ovvero da esigenze di riduzione di spesa per il personale.

Che la soluzione cui giunge la Corte territoriale fa, perciò, corretta applicazione del principio elaborato dalla giurisprudenza di questa Corte, puntualmente richiamata, secondo cui “In materia di procedure concorsuali della p.a. preordinate all’assunzione di dipendenti, il diritto del partecipante al concorso all’assunzione mediante “scorrimento della graduatoria” presuppone necessariamente l’esistenza di un obbligo dell’amministrazione di coprire il posto, con attribuzione della qualifica ad un soggetto dichiarato idoneo non vincitore in un precedente concorso; tale obbligo può derivare dalle indicazioni del bando, ovvero da una apposita determinazione dell’amministrazione stessa di rendere disponibile il posto vacante e di coprirlo senza l’apertura di una nuova procedura concorsuale, dovendosi ritenere, in mancanza, che l’amministrazione non sia tenuta all’assunzione di candidati non vincitori” (Cass. n. 19006/2010).

Che pertanto, essendovi motivo di ritenere che tale principio vada applicato oltre che alle nuove procedure concorsuali anche alle selezioni mediante promozione di posti superiori vacanti, la scelta dell’amministrazione di utilizzare le graduatorie degli idonei “per scorrimento” postula sempre l’esercizio prioritario di una discrezionalità della P.A. nel coprire il posto o la posizione disponibile, ove un obbligo in tal senso non sia contemplato espressamente dalla contrattazione o dal bando.

Che la Corte d’Appello ha ritenuto con motivazione esente da vizi, che il contratto collettivo e il bando avessero previsto un obbligo di procedere alle coperture solo nei confronti dei vincitori di concorso (artt. 19, comma 5 c.c.n.l. integrativo e 13 del bando), e che inoltre, il ritardo nell’istituzione della graduatoria nazionale, intanto avrebbe potuto rilevare, in quanto il ricorrente avesse dimostrato nel giudizio di merito che l’amministrazione avrebbe dovuto coprire il posto in Basilicata fin dal 2005 e non dal 2010, data in cui al L. era stata riconosciuta la posizione superiore. Che l’accertamento della mancata prova negli specifici termini indicati dalla Corte territoriale, non censurata dal ricorso, si pone quale elemento discriminante dell’esclusione di un qual si voglia danno in capo al ricorrente.

Che ogni diversa censura, sui criteri ermeneutici adottati dal Giudice del merito, si risolve sostanzialmente in una mera deduzione di una diversa interpretazione più favorevole, attraverso la quale il ricorrente pretenderebbe di introdurre elementi di fatto nel giudizio di legittimità, sebbene operi una preclusione di legge in tal senso.

Che pertanto, non meritando le censure accoglimento, il ricorso è rigettato, senza provvedere sulle spese in difetto di difesa dell’intimato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza Camerale, il 21 novembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2018

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