Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3332 del 11/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 11/02/2020, (ud. 13/11/2019, dep. 11/02/2020), n.3332

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 23254-2018 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei

Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

B.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 92/02/2018 della Commissione tributaria

regionale del PIEMONTE, depositata il 18/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 13/11/2019 dal Consigliere Dott. LUCIOTTI Lucio.

Fatto

RILEVATO

che:

1. L’Agenzia delle entrate impugna per cassazione, sulla base di un unico motivo, la sentenza in epigrafe indicata, che in controversia avente ad oggetto un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2008 di un maggior reddito IRPEF risultante dalle verifiche effettuate sulle movimentazioni bancarie del contribuente, riteneva inapplicabile la presunzione legale di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, n. 2, in quanto operante nei confronti delle persone fisiche soltanto dall’anno 2017, per effetto della sentenza di questa Corte n. 2432 del 31/01/2017.

2. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Il motivo di ricorso con cui la difesa erariale, deducendo la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, commi 1, 2 e 7, e art. 38, è manifestamente fondato e va accolto.

2. Invero, anche a voler prescindere dal rilievo che in nessuna parte della sentenza di questa Corte n. 2432 del 31/01/2017, cui ha fatto riferimento la CTR, si fa cenno all’applicabilità della presunzione in esame soltanto da un determinato anno d’imposta, ed anche a sorvolare sulla questione che una pronuncia del giudice di legittimità non potrà mai far retroagire o differire il termine di operatività di una disposizione legislativa, osserva il Collegio che il principio rinvenibile nella sopra citata sentenza, secondo cui “La presunzione legale (relativa) della disponibilità di maggior reddito, desumibile dalle risultanze dei conti bancari a norma del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32, comma 1, n. 2, non è riferibile ai soli titolari di reddito di impresa o di reddito di lavoro autonomo, ma si estende alla generalità dei contribuenti come è reso palese dal richiamo, operato dal citato art. 32, anche al medesimo D.P.R., art. 38, riguardante l’accertamento del reddito complessivo delle persone fisiche (attinente ad ogni tipologia di reddito di cui esse siano titolari)”, è stato affermato da questa Corte nell’anno 2017 ma con riferimento all’anno d’imposta 2000. A ciò aggiungasi che alla conclusione che “la limitazione, affermata dal giudice di merito, dell’ambito applicativo della disciplina in esame ai soli soggetti “esercitanti attività d’impresa commerciale, agricola, artistica o professionale” è priva di qualsivoglia riscontro normativo” era pervenuta anche Cass. n. 22514 del 2013 con riferimento all’anno d’imposta 2007.

3. Da quanto detto discende l’accoglimento del ricorso con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla competente CTR per l’esame delle eventuali questioni rimaste assorbite e per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Piemonte, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 13 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2020

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