Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3332 del 11/02/2011

Cassazione civile sez. trib., 11/02/2011, (ud. 04/01/2011, dep. 11/02/2011), n.3332

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ALONZO Michele – Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – rel. Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – Consigliere –

Dott. COSENTINO Giuseppe Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE in persona del Ministro pro

tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrenti –

contro

AGRICOLA SAN GIORGIO SPA, in persona dei legali rappresentanti pro

tempore statutari, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI

CROCIFERI 44, presso lo studio dell’avvocato ALLEGRUCCI ROBERTO, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato CARANO CIRO, giusta

delega in calce;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 69/2002 della COMM. TRIB. REG. di TRIESTE,

depositata il 04/12/2002;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/01/2011 dal Consigliere Dott. SERGIO BERNARDI;

udito per il ricorrente l’Avvocato DE SOCIO, che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il resistente l’Avvocato CARANO, che ha chiesto il rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CICCOLO Pasquale Paolo Maria, che ha concluso per l’inammissibilità

ricorso Ministero, rigetto ricorso Agenzia.

Fatto

Il nucleo regionale di polizia tributaria di Venezia accertava che fra il 1990 ed il 1991 la società Nord Est Trade aveva effettuato false attestazioni per acquisti operati all’estero in sospensione di imposta e non aveva effettuato i versamenti iva sulle importazioni nè sugli acquisti operati in Italia, pur addebitando l’imposta sulle rivendite ai propri clienti. Per uno di questi ultimi era stata acquisita la prova della restituzione “in nero” di parte dell’iva addebitata. Sulla scorta di tali rilievi, e delle dichiarazioni rese dall’amministratore della società, nel processo verbale di constatazione trasmesso all’Ufficio Iva di Trieste si assumeva che fossero fittizie tutte le operazioni compiute dalla Nord Est Trade, e fra queste quelle per complessive lire 439.496.000 fatturate nel 1991 alla s.p.a. Azienda Agricola San Giorgio. L’Ufficio notificava a quest’ultima corrispondente avviso di rettifica della dichiarazione 1991, impugnato davanti alla CTP di Trieste, che accoglieva il ricorso. La CTR del Friuli Venezia Giulia respingeva l’appello dell’Amministrazione, che ricorre con un motivo per la cassazione della decisione. La società contribuente resiste con controricorso e memoria.

Motivi:

La CTR ha osservato “che le argomentazioni addotte dall’Ufficio non sono sufficienti per l’accoglimento dell’appello, fondandosi esclusivamente sulla supposizione che la fittizietà della società Nord Este Trade si traduce per automatismo nell’esclusione di concreti e reali rapporti tra le due società. La frode presupporrebbe una volontà collusa che si sarebbe potuta evidenziare a mezzo di una specifica verifica sulle attività della società Agricola San Giorgio, dalla quale fosse documentalmente dimostrabile che la detrazione operata era avvenuta a seguito di forniture mai effettuate dalla Nord Est Trade. Manca in atti uno specifico riferimento di carattere ispettivo sulla documentazione contabile relativa alle operazioni commerciali svolte dalla società Agricola San Giorgio dalla quale trarre direttamente, non per semplice “relationem”, l’utilizzabilità di detrazioni Iva per pagamento di acquisti solo virtualmente avvenuti e non fatturati per finalità di recupero indebito su somme mai versate dalla società Nord Est Trade”.

Il ricorso denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 e art. 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, nonchè insufficiente o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., n. 5). Lamenta che la sentenza non abbia considerato che il quadro complessivo degli elementi indiziari forniti dall’Ufficio circa la inesistenza delle operazioni fatturate, seppure non ne costituisse piena prova, era tuttavia sufficiente a riversare sulla contribuente l’onere della dimostrazione della effettività di quelle operazioni.

Il motivo è fondato. Nella giurisprudenza di questa corte è consolidata la affermazione che, in tema di Iva, quando l’Ufficio abbia fornito elementi idonei a far dubitare della realtà di operazioni sottostanti a fatture portate in detrazione, spetta al contribuente, che di quella detrazione voglia avvalersi, dimostrare che ne ricorrono le condizioni. E la prova che le operazioni fatturate siano realmente intervenute non può limitarsi alla indicazione dei mezzi di pagamento utilizzati, perchè i pagamenti possono facilmente essere neutralizzati mediante retrocessione diretta o indiretta delle somme versate, sicchè essi rappresentano a loro volta elementi meramente indiziari, che il giudice deve valutare nel complesso di tutte le altre risultanze processuali (Cass. 2847/2008; 15395/2008; 21593/2007; 13605/2003, 11109/2003, 6341/2002).

La sentenza impugnata si è discostata da tali principi, perchè pur avendo dato atto che le operazioni contestate erano intervenute con una società “fittizia”, ha fatto carico all’Amministrazione finanziaria di non aver provato compiutamente la falsità delle operazioni contestate, e cioè il contrario di quanto spettava invece al contribuente di dimostrare positivamente. La decisione va cassata e la causa rimessa per nuovo esame ad altra sezione della CTR del Friuli Venezia Giulia, che deciderà anche sulle spese di questa fase.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, ad altra sezione della CTR del Friuli Venezia Giulia.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2011

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