Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3332 del 08/02/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 08/02/2017, (ud. 17/11/2016, dep.08/02/2017),  n. 3332

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 12221-2010 proposto da:

P.C., PA.FR., elettivamente domiciliate in ROMA

VIALE GIULIO CESARE 14 A-4, presso lo studio dell’avvocato GABRIELE

PAFUNDI, che le rappresenta e difende unitamente all’avvocato

ALFREDO BIANCHINI giusta delega a margine;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, P.E.;

– intimati –

Nonchè da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente incidentale –

contro

P.C., PA.FR., P.E.;

– intimate –

sul ricorso 13459-2010 proposto da:

P.E. in qualità di co – erede di P.U., elettivamente

domiciliata in ROMA VIALE GIULIO CESARE 14 A-4, presso lo studio

dell’avvocato GABRIELE PAFUNDI, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato ALFREDO BIANCHINI giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, P.C., PA.FR.;

– intimati –

Nonchè da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

P.E., P.C., PA.FR.;

– intimate –

avverso la sentenza n. 284/2009 della COMM. TRIBUTARIA CENTRALE di

VENEZIA, depositata il 28/04/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/11/2016 dal Consigliere Dott. SABATO RAFFAELE;

udito per le ricorrenti l’Avvocato ROMANELLI EMANUELA per delega

dell’Avvocato PAFUNDI che deposita atti ai sensi dell’art. 372

c.p.c., documentazione relativa alla qualità di eredi e chiede il

rinvio a nuovo ruolo per formalizzare la rinuncia al ricorso, nel

merito conclude per l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato COLELLI che si rimette alla

decisione della Corte per la richiesta di rinvio, nel merito chiede

il rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SOLDI ANNA MARIA che ha concluso per la richiesta di rinvio si

rimette alla decisione della Corte, nel merito chiede il rigetto del

ricorso principale e l’accoglimento per quanto di ragione del

ricorso incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

A carico di P.U. è stato emesso accertamento induttivo a seguito di rettifica, con separato avviso di accertamento, di redditi della s.n.c. La Fraterna dei F.lli P., attribuendo al socio la quota di reddito di partecipazione pari alla corrispondente percentuale del reddito di impresa; nonchè a seguito di realizzo di plusvalenze non dichiarate – per avviamento e altro – per conferimento di azienda commerciale costituita da chiosco sulla spiaggia, da tassare separatamente.

Il ricorso avverso l’atto impositivo nei confronti del P. innanzi alla commissione tributaria di primo grado di Venezia è stato accolto solo quanto al reddito di partecipazione, dichiarandosi in tal parte estinta la controversia per condono. La commissione tributaria di secondo grado di Venezia ha rigettato l’appello dell’ufficio e parzialmente accolto quello del contribuente, rideterminando i valori dell’avviamento e del chiosco. La commissione tributaria centrale, sezione di Venezia, con la sentenza n. 284 depositata il 28.4.2009, ha dichiarato inammissibili i ricorsi sia dell’agenzia che del contribuente, alla luce del disposto del D.P.R. n. 636 del 1972, art. 26, secondo il quale possono essere dedotte innanzi alla commissione tributaria centrale violazioni di legge o questioni di fatto, ad eccezione di questioni relative a valutazioni estimative (oltre che alla misura di pene pecuniarie).

Avverso tale decisione propongono separati ricorsi per cassazione Pa.Fr. e P.C., da un lato, ed P.E., dall’altro, deducendo di essere eredi di P.U. (di seguito, per brevità, “ricorsi degli eredi P.”), e dichiarando di avere in tal veste ricevuto cartella di pagamento fondata sulla sentenza impugnata. Entrambi i ricorsi si affidano a due motivi, cui resiste l’agenzia delle entrate con controricorsi contenenti ricorsi incidentali (di seguito, per brevità, “ricorsi dell’agenzia”), affidati a sei motivi.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Preliminarmente si dispone la riunione dei procedimenti, in quanto avviati da ricorsi avverso la medesima sentenza. Si dà atto altresì che è stata autorizzata la redazione della sentenza in forma semplificata ai sensi del decreto del primo presidente del 14 settembre 2016.

2. – Sono fondati e vanno accolti il primo motivo dei ricorsi sia degli eredi P. che dell’agenzia nonchè il terzo e il quinto motivo dei ricorsi dell’agenzia, con cui si deducono violazioni del D.P.R. n. 636 del 1972, art. 26. Va al riguardo considerato che le parti avevano sottoposto alla commissione tributaria centrale contrapposte critiche alla sentenza di secondo grado in merito al metodo di calcolo dell’avviamento (primo motivo dei ricorsi degli eredi P. e quinto dei ricorsi dell’agenzia) e alla valutazione probatoria di elementi fattuali idonei a incidere su esso; l’ufficio, da parte sua, aveva anche dedotto l’erronea condivisione da parte della sentenza di secondo grado del rigetto della doglianza relativa alla forma del provvedimento di estinzione in merito al reddito di partecipazione (primo motivo dei ricorsi dell’agenzia) e questioni idonee ad influire sulla valutazione della plusvalenza (terzo motivo dei ricorsi dell’agenzia). Ciò posto, considerato che il D.P.R. n. 636 del 1972, art. 26, nel rispetto dei principi fissati con la Legge Delega n. 828 del 1971, art. 10, sottrae alla cognizione della commissione tributaria centrale le questioni di fatto relative a valutazioni estimative, va tenuto conto che in nessun modo tra esse poteva essere ricompresa la deduzione sottoposta dall’ufficio circa l’estinzione, neanche indirettamente afferente a questione estimativa. Quanto, poi, alle deduzioni in tema di avviamento e di plusvalenza, va tenuto conto che la giurisprudenza di questa corte, nell’applicare detto art. 26, ha chiarito che le questioni “relative a valutazioni estimative” inammissibili innanzi alla commissione centrale sono esclusivamente le questioni di fatto attinenti alla quantificazione del cespite, del reddito o della base imponibile, o alla individuazione dei presupposti materiali ed oggettivi del tributo, e non anche quelle che investono le condizioni giuridiche per il riscontro di un reddito tassabile, o, in genere, l’ambito di applicazione di una determinata norma (così sez. 5 n. 8212 del 31/03/2008 e n. 22506 del 04/11/2015). Ne deriva che anche le questioni dedotte nel caso di specie in ordine all’avviamento e alla plusvalenza non sono “relative p valutazioni estimative”, in quanto non attengono direttamente alla quantificazione ma investono le condizioni giuridiche per la stima.

3. – E’ inammissibile il secondo motivo dei ricorsi degli eredi P., concernente presunto vizio motivazionale, sia in quanto esso investe non già la decisione della commissione tributaria centrale, ma quella della commissione di secondo grado, sia in quanto esso è privo del momento di sintesi “ratione temporis” imposto dall’art. 366 bis c.p.c..

4. – Sono invece assorbiti il secondo, il quarto e il sesto motivo dei ricorsi dell’agenzia, con cui essa ha censurato profili destinati tutti ad essere riesaminati dalla commissione tributaria centrale alla luce della cassazione a pronunciarsi in virtù dell’accoglimento degli altri motivi dei ricorsi stessi; trattandosi, segnatamente, dei profili motivazioni correlativi rispetto alle deduzioni di violazione di legge sopra esaminate (modalità di pronuncia dell’estinzione in primo grado; questioni in tema di plusvalenza; questioni in tema di avviamento).

5. – La sentenza impugnata va dunque cassata, con rinvio alla commissione tributaria regionale del Veneto in Venezia, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 76, comma 3, applicabile anche alle sentenze di cassazione con rinvio emanate successivamente all’entrata in vigore del nuovo ordinamento processuale tributario (cfr. sul punto ad es. sez. 5, n. 12886 del 2001 e n. 28678 del 2005, in ordine ai poteri della commissione regionale in sede di rinvio); la commissione territoriale deciderà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La corte, riuniti i procedimenti nn. 12221 e 13459, 2010, accoglie per quanto di ragione i ricorsi delle parti, cassa l’impugnata sentenza e rinvia alla commissione tributaria regionale del Veneto in Venezia, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della sezione quinta civile, il 17 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2017

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