Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33319 del 17/12/2019

Cassazione civile sez. trib., 17/12/2019, (ud. 14/05/2019, dep. 17/12/2019), n.33319

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. SAIJA Salvatore – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 29915-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

QUADRIFOGLIO UNO SRL in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CARLO ALBERTO RACCHIA

2, presso lo studio dell’avvocato DOMENICO NACCARI, rappresentato e

difeso dall’avvocato ENZO IANNANTUONO giusta delega in calce;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1991/2015 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di

FOGGIA, depositata il 22/09/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/05/2019 dal Consigliere Dott. SAIJA SALVATORE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO FEDERICO che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

udito per il ricorrente l’Avvocato PALASCIANO che si riporta agli

atti;

udito per il controricorrente l’Avvocato IANNANTUONO che si riporta

agli atti.

Fatto

FATTI DI CAUSA

In data 31.12.2009, Quadrifoglio Uno s.r.l. presentò all’Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Foggia, istanza di rimborso della somma di Euro 665.167,68, pari al 60% di quanto pagato a titolo di IVA e II.DD. nel periodo compreso tra il 31.10.2002 e il 30.6.2008, avendo essa società sede legale nella provincia di Foggia e avendo quindi diritto a detto rimborso ai sensi del D.L. n. 162 del 2008, art. 3, conv. in L. n. 201 del 2008, nonchè del D.L. n. 185 del 2008, art. 6, conv. in L. n. 2 del 2009, e ciò in relazione agli eventi sismici che avevano colpito le province di Campobasso e Foggia nel 2002. Formatosi il silenzio-rifiuto, la società adì la C.T.P. di Foggia, che accolse il ricorso con sentenza del 10.7.2013, condannando l’Agenzia al rimborso delle dette somme. La C.T.R. della Puglia, sez. st. di Foggia, rigettò l’appello dell’Ufficio con sentenza del 22.9.2015.

L’Agenzia ricorre ora per cassazione, sulla base di tre motivi, cui Quadrifoglio Uno s.r.l. resiste con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1 – Con il primo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione della decisione della Commissione Europea n. C (2012) 7128 final del 17.10.2012 e dell’art. 108, par. 3, TFUE, nonchè dell’art. 11, par. 1, del Reg. CE n. 659/1999 del Consiglio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 La ricorrente evidenzia che la Commissione Europea, con la decisione n. C (2012) 7128 final del 17.10.2012, aveva ipotizzato che le disposizioni normative invocate da Quadrifoglio Uno s.r.l., per ottenere il rimborso del 60% delle imposte pagate, potessero configurarsi come illegittimi aiuti di Stato, incompatibili con i principi comunitari in materia di libera concorrenza, così avviando la procedura di indagine formale ai sensi dell’art. 108, par. 2, TFUE; al contempo, con detta decisione, la Commissione aveva ingiunto all’Italia di sospendere l’applicazione delle misure agevolative in discorso, ai sensi dell’art. 11, par. 1, del Reg. CE n. 659/1999 del Consiglio, in attesa della decisione finale. La C.T.R. (quale autorità giurisdizionale interna, tenuta a dare attuazione immediata al diritto comunitario, se del caso anche mediante disapplicazione delle norme interne che siano col primo in contrasto) avrebbe quindi dovuto sospendere il giudizio, ma non l’ha fatto, così violando la citata decisione e l’art. 108, par. 3, del TFUE.

1.2 – Con il secondo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione della decisione della Commissione Europea n. C (2015) 5549 final del 14.8.2015 e degli artt. 108 e 288 TFUE, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. L’Agenzia rileva che, nelle more del deposito della decisione di secondo grado, è intervenuta la decisione in rubrica, che ha sancito l’illegittimità (anche) delle disposizioni agevolative in discorso perchè integranti aiuti di Stato non consentiti dall’ordinamento comunitario. Pertanto, secondo la ricorrente, la Corte di cassazione è tenuta a disapplicare le disposizioni interne in contrasto con detta decisione, con conseguente rigetto delle domande della società.

1.3 – Con il terzo motivo, proposto in subordine e limitatamente all’IVA, si denuncia violazione e falsa applicazione dei principi sanciti dalla Corte di Giustizia dell’UE, con ordinanza del 15.7.2015, c.d. Nuova Invincibile s.r.l., C-82/14, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 Secondo la ricorrente, in ogni caso, è da escludere che le norme agevolative in discorso possano concernere l’IVA a debito, come stabilito in controversia similare dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, atteso che l’IVA è appannaggio esclusivo dell’UE.

2.1 – Vanno preliminarmente disattese le eccezioni di inammissibilità sollevate dalla controricorrente.

E’ evidente, infatti, che rispetto al ricorso proposto dall’Agenzia, non si pone un problema di non contestazione ex art. 115 c.p.c. circa i fatti costitutivi della pretesa della contribuente, che restano invece oggetto di contrasto anche in questa sede giurisdizionale proprio in forza delle dedotte violazioni di norme di diritto e in particolare della decisione della Commissione Europea n. C (2015) 5549 finà del 14.8.2015, che ha sancito l’illegittimità (anche) dell’art. 3 del D.L. n. 162 del 2008, conv. in L. n. 201 del 2008, nonchè del D.L. n. 185 del 2008, art. 6, conv. in L. n. 2 del 2009, perchè integranti aiuti di Stato non consentiti dall’ordinamento comunitario.

Al contempo nessuna violazione del divieto del ius novorum può porsi, perchè detta decisione – la cui immediata vincolatività anche per il giudice di legittimità è indiscutibile, trattandosi di atto normativo vincolante ex art. 288 TFUE (v. Cass. n. 13458/2016) – è stata adottata nelle more tra la pronuncia e la pubblicazione della sentenza qui impugnata (rispettivamente, il 23.6.2015 e il 22.9.2015) ed è stata pubblicata in G.U.U.E. del 18.2.2016. La prospettazione delle questioni di cui ai motivi prima esposti involge, dunque, ius superveniens, rispetto al quale è oramai consolidato l’orientamento di questa Corte secondo cui “In tema di ricorso per cassazione, la censura ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 può concernere anche la violazione di disposizioni emanate dopo la pubblicazione della sentenza impugnata, ove retroattive e, quindi, applicabili al rapporto dedotto, atteso che non richiede necessariamente un errore, avendo ad oggetto il giudizio di legittimità non l’operato del giudice, ma la conformità della decisione adottata all’ordinamento giuridico” (Cass., Sez. Un., n. 21691/2016; v. anche Cass. n. 5226/2017).

3.1 – Ciò posto, i motivi di ricorso, da esaminarsi congiuntamente perchè connessi, sono fondati.

In proposito, va rilevato che questa Corte s’è già pronunciata sulle conseguenze della decisione della Commissione Europea n. C (2015) 5549 final del 14.8.2015, in ambito tributario, con le ordinanze nn. 29905/2017, 1325/2018, 3070/2018, 10450/2018, 19577/2018 e 2208/2019.

3.2 – In particolare, con l’ordinanza n. 3070/2018 (resa in controversia del tutto similare a quella che occupa, avviata su istanza di imprenditore operante in provincia di Foggia), dopo essere stati riepilogati i capisaldi della citata decisione, si è condivisibilmente osservato che “(…) 8. Una volta assodato lo svolgimento di un’attività economica (commerciale o professionale che sia) da parte del contribuente (assoggettato a imposizione sul valore aggiunto e sulle attività produttive), il giudice di merito è tenuto a verificare in concreto che il beneficio individuale sia in linea con il regolamento de minimis applicabile (artt. 2 e 3 dec. cit.), “tenendo conto, in specie, che la regola de minimis, stabilendo una soglia di aiuto al di sotto della quale (art. 92, n. 1 TFUE, può considerarsi inapplica bile,

costituisce un’eccezione alla generale disciplina relativa agli aiuti di Stato, per modo che, quando la soglia dell’irrilevanza dovesse essere superata, il beneficio dovrà essere negato nella sua interezza” (Cass., n. 22377/2017, cit.; conf. n. 29905/2017, cit.). In difetto, il giudice di merito deve valutare la sussistenza delle condizioni che, secondo la ridetta decisione della Commissione, fanno ritenere comunque compatibili gli aiuti in esame con il mercato interno), ai sensi dell’art. 107, par. 2, lett. b) TFUE, ovvero che si tratti di “aiuti destinati a compensare i danni causati da una calamità naturale” (p. 150, lett. b), dec. cit.), sempre che sussista “un nesso chiaro e diretto tra i danni subiti dalla singola impresa in seguito alle calamità naturali in oggetto e l’aiuto di Stato concesso a norma delle misure in esame” (p. 136 dec. cit.).

Il che presuppone necessariamente (ma non unicamente) che il beneficiario abbia sede operativa nell’area colpita dalla calamità naturale al momento dell’evento, e che sia evitata una sovra-compensazione rispetto ai danni subiti dalla impresa, scorporando dal danno accertato l’importo compensato da altre fonti (assicurative o da altre misure di aiuto; p. 148 dec cit.).

9. Inoltre, nel rispetto del principio de minimis, non basta che l’importo chiesto in rimborso ed oggetto del singolo procedimento sia inferiore alla soglia fissata del diritto dell’UE, dovendo invece la relativa prova riguardare l’ammontare massimo totale dell’aiuto rientrante nella categoria de minimis su un periodo di tre anni a decorrere dal momento del primo (Cass. sez, lav., 09/06/2017, n. 14465).

10. Nella specie, mancando agevolazioni concesse e da recuperare, è il contribuente stesso che, avendo assolto a suo tempo all’intera imposizione fiscale, chiede il rimborso dell’eccedenza versata rispetto al dovuto in applicazione del D.L. 29 novembre 2008, n. 185. Il che comporta che alcune verifiche fattuali, ora richieste dalla decisione della Commissione (come la circostanza che l’aiuto per importi e arco temporale sia in linea con il regolamento de minimis), influiscono sulla valutazione finale della domanda (p. 134, 136, 148, 150 lett. b) dec. cit.).

11. Ovviamente l’onere di provare le suddette circostanze incombe al soggetto che invoca il beneficio. Tuttavia, l’applicazione dello ius superveniens, rappresentato dal vincolante decisione della Commissione UE (sopravvenuta nel corso del giudizio di appello), e la sua diretta incidenza, sulla decisione della lite, nel determinare la cassazione della sentenza delle commissione regionale, consentono l’esibizione, in sede di rinvio, degli ulteriori documenti necessari per l’accertamento di quei fatti che, in precedenza, non erano indispensabili ai fini della decisione, ma che ora costituiscono il presupposto per l’applicazione della nuova regola giuridica dell’UE (Cass. n. 22377/2017, cit.; conf. n. 29905/2017, cit.).

12. Benchè la Commissione UE abbia espressamente previsto un’eccezione all’obbligo di recupero degli aiuti già erogati, ove sia giustificata dalla scadenza del termine decennale di conservazione dei documenti contabili (p. 150 dec. cit.), tale eccezione va interpretata in maniera restrittiva. Non è, infatti, possibile autorizzare, per analogia, successivamente all’adozione della decisione impugnata, l’erogazione automatica di aiuti dichiarati incompatibili, senza privare di efficacia pratica detta decisione e l’intero sistema di controllo degli aiuti di Stato (Trib. UE, 26/01/2018, Centro Clinico e Diagnostico G.B. Morgagni, cit., p.96-97 e p.98-104). Resta in disparte ogni eventuale futura evoluzione nella disciplina etico-unitaria, che dovrà essere verificata sempre in sede di giudizio di rinvio (Cass., n. 1325/2018, cit.).

13. Infine, resta fermo che la riduzione dei tributi dovuti da imprese in aree colpite da calamità naturali non è applicabile in materia d’IVA, atteso che il riconoscimento del diritto al rimborso proporzionale delle somme già corrisposte, non soddisfacendo il principio di neutralità fiscale e non garantendo la riscossione integrale dell’IVA dovuta nel territorio italiano, si pone di per se stesso in contrasto col diritto dell’UE, come ha stabilito la Corte di Lussemburgo in causa C-82/14 (Corte giustizia, 15/07/2015, Nuova Invincibile; conf. Cass. sez. trib., 21/04/2017, n. 10084; 16/09/2016, n. 18205; 16/12/2015, n. 25278)”.

4.1 – Le descritte puntuali argomentazioni, dalle quali non v’è ragione di discostarsi, anche per essere pressochè integralmente sovrapponibili al caso che occupa (in cui, peraltro, non v’è discussione sulla natura di imprenditore della società controricorrente), inducono quindi all’accoglimento del ricorso, con la cassazione della sentenza in relazione ai motivi accolti e rinvio alla C.T.R. della Puglia, sez. st. di Foggia, in diversa composizione, che procederà a nuovo esame in conformità ai superiori principi di diritto, e provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione e rinvia alla C.T.R. della Puglia, sez. st. di Foggia, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione, il 14 maggio 2019.

Depositato in cancelleria il 17 dicembre 2019

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