Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33317 del 17/12/2019

Cassazione civile sez. trib., 17/12/2019, (ud. 14/05/2019, dep. 17/12/2019), n.33317

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. SAIJA Salvatore – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 3690-2013 proposto da:

C.A.R., C.A., C.G. soci

della cessata C.T.I., elettivamente domiciliati in ROMA VIALE

PARIOLI 43, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO D’AYALA VALVA,

che li rappresenta e difende giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro – tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE III ROMA UFFICIO

CONTROLLI;

– intimata –

avverso la sentenza n. 204/2011 della COMM.TRIB.REG. di ROMA,

depositata il 21/12/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/05/2019 dal Consigliere Dott. SAIJA SALVATORE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO FEDERICO che ha concluso per l’inammissibilità in

subordine rigetto del ricorso; udito per i ricorrenti l’Avvocato

D’AYALA VALVA che ha chiesto l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’avvocato PALASCIANO che si riporta

agli atti.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con avviso di accertamento notificato il 3.10.2007, l’Agenzia delle Entrate, Ufficio di Albano Laziale, revocò il rimborso IVA per l’anno 2002, dell’importo di Euro 191.189,00, già erogato a C.I.T. Centro Illuminazione Tiburtino s.r.l.. In proposito, detta società era stata oggetto di apposita verifica fiscale parziale, eseguita dal medesimo Ufficio e conclusasi peraltro senza rilievi, con la redazione del PVC del 26.1.2005. Con detto verbale, si erano attestate essenzialmente: a) la regolarità delle fatture emesse dalla società Nuova Curti Pierina s.r.l. nei confronti di C.I.T., da cui derivava detto credito; b) la dimostrazione del dettaglio delle merci che ne erano oggetto; c) l’assenza di alcunchè di rilevabile da parte dell’Agenzia. Ciononostante, nel 2007 l’Ufficio revocò detto rimborso, avendo ritenuto che l’atto di affitto di azienda datato 9.2.2000, tra la stessa C.I.T. e Nuova Curti Pierina s.r.l., mascherasse in realtà una cessione di azienda, fuori campo d’applicazione ai fini IVA; conseguentemente, non sussistendo le condizioni di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 30, comma 4, l’Ufficio rettificò la dichiarazione presentata dalla società, disconoscendo il detto credito.

La società propose quindi ricorso dinanzi alla C.T.P. di Roma, che l’accolse con sentenza del 6.3.2009, escludendo trattarsi, nella specie, di cessione di azienda e così annullando l’atto impugnato. La C.T.R. del Lazio, però, con sentenza del 21.12.2011, accolse l’appello dell’Ufficio, riformando la sentenza impugnata e respingendo le domande della contribuente.

C.A.R., C.A. e C.G., quali soci della cessata C.I.T. Centro Illuminazione Tiburtino s.r.l., ricorrono ora per cassazione sulla base di dieci motivi, cui resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate. Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1 – Con il primo motivo, si denuncia la nullità della sentenza per difetto assoluto di motivazione, non essendo comprensibile la ratio decidendi, in violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36 e art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. I ricorrenti si dolgono, in particolare, della mancanza di una sufficiente rappresentazione dei fatti rilevanti ai fini del decidere e del contenuto della sentenza di primo grado, della mancata esposizione delle domande formulate nel corso del giudizio, e quindi of,ZI’omessa motivazione sulla questione preliminare circa la non revocabilità del rimborso.

2.1 – Il motivo è fondato.

La C.T.R., nel motivare l’accoglimento dell’appello dell’Ufficio, s’è anzitutto completamente disinteressata delle domande proposte dagli odierni ricorrenti e degli argomenti addotti dal primo giudice, neanche riportandoli in sentenza. Ha poi proseguito, sostanzialmente affermando la fittizietà delle operazioni da cui scaturisce il credito IVA dapprima rimborsato dall’Ufficio, desumibile dal fatto che la società cedente non ha versato l’IVA sulle fatture emesse ed è stata dichiarata fallita, oltre che dalla considerazione che si sarebbe trattato di “passaggio di mano all’interno del medesimo gruppo societario”.

Al riguardo, è di tutta evidenza come la motivazione sia assolutamente carente, giacchè il percorso seguito dal giudice d’appello è del tutto apodittico

e illogico, non riportando in modo compiuto il ragionamento che l’ha condotto a dissentire dalla decisione di primo grado. Infatti – ribadito che la decisione impugnata neanche accenna al contenuto di quest’ultima – non può dirsi fondata su alcuna base logica l’inferenza per cui dal solo fatto che la società emittente abbia omesso di versare l’IVA possa derivare la fittizietà delle operazioni descritte nelle fatture; e ciò tanto più che l’affermazione della C.T.R. secondo cui si sarebbe al cospetto di un “gruppo societario”, pare anch’essa sprovvista di supporto logico, trattandosi in realtà di un mero collegamento fattuale tra le due società (Nuova Curti Pierina s.r.l. e C.I.T. s.r.l.), derivante dalla circostanza che entrambe per alcuni anni hanno avuto la sede sociale coincidente e sono state amministrate dalla medesima persona, ossia da C.I..

A ciò si aggiunga che manca ogni valutazione sulla questione, avente senz’altro valenza assorbente, della pretesa preclusione derivante dal superamento della verifica fiscale parziale, conclusasi con la redazione del PVC del 26.1.2005. 3.1 – Non mette conto esporre ed esaminare i residui motivi, restando essi assorbiti.

4.1 – In definitiva, il primo motivo è accolto, sono assorbiti i restanti. La sentenza impugnata è dunque cassata in relazione, con rinvio alla C.T.R. del Lazio, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

la Corte accoglie il primo motivo del ricorso e dichiara assorbiti i restanti; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla C.T.R. del Lazio, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione, il 14 maggio 2019.

Depositato in cancelleria il 17 dicembre 2019

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