Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33316 del 17/12/2019

Cassazione civile sez. trib., 17/12/2019, (ud. 18/04/2019, dep. 17/12/2019), n.33316

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. ANTEZZA Fabio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 24042/2014 R.G. proposto da:

L.L. quale liquidatore della società AUTOFEED s.r.l.,

cessata, rappresentato e assistito giusta delega in atti dall’avv.

Luigi Ferrajoli e dall’avv. Giuseppe Fischioni e presso lo studio di

quest’ultimo in Roma, alla via della Giuliana n. 32 è elettivamente

domiciliato

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato;

– controricorrente –

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Lombardia sez. staccata di Brescia n. 1164/63/14 depositata il

04/03/2014, non notificata;

Udita la relazione della causa svolta alla pubblica udienza del

18/04/2019 dal Consigliere Succio Roberto;

udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto

Procuratore Generale Dott.ssa Mastroberardino Paola che ha chiesto

il rigetto del ricorso;

udito l’avvocato Giuseppe Fischioni per il ricorrente che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso, e l’avvocato dello Stato Gianmarco

Rocchitta che ha chiesto il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

L.L., nella qualità di liquidatore di AUTOFEED s.r.l., impugnava il diniego di rimborso di un credito IVA per l’anno 2013, al quale l’Ufficio si era opposto in forza della decadenza derivante dal mancato rispetto del termine di cui all’art. 21 d. Lgs. n. 546 del 1992. La CTP di Brescia accoglieva il ricorso; l’Ufficio impugnava la sentenza e la CTR della Lombardia rilevava d’ufficio l’inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizioi proposto dall’ex liquidatore di AUTOFEED s.r.l.

quanto la società era già estinta, a seguito di cancellazione dal registro imprese.

Ricorre a questa Corte il liquidatore della società ridetta con atto affidato a tre motivi che illustra con memoria ex art. 378 c.p.c.; resiste l’Amministrazione Finanziaria con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo e il secondo motivo di ricorso si denuncia la violazione e falsa applicazione del D.M. 26 febbraio 1992, art. 5, norma transitoria speciale non abrogata dalla L. n. 16 del 2003 di riforma del diritto societario, che individua nel liquidatore il soeggetto legittimato a presentare l’istanza di rimborso del credito e a riceverlo quan4o la società si è cancellata dal registro imprese.

Il terzo motivo di ricorso denuncia violazione del diritto di difesa di cui all’art. 24 Cost., commi 1 e 2 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la CTR ritenuto il liquidatore privo della legittimazione ad agire in giudizio.

I motivi di ricorso possono esaminarsi congiuntamente in quanto frammentazione di una medesima censura e sono tutti infondati.

In ordine alla questione di diritto che si pone, con riferimento alla legittimazione attiva del liquidatore di società cancellata ad agire in giudizio per l’ottenimento del rimborso IVA, rileva la Corte che ai sensi dell’art. 2495 c.c. (nel testo risultante dopo la riforma del diritto societario, attuata dal D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, la cui entrata in vigore come noto è fissata al 1 gennaio 2004), l’iscrizione della cancellazione di società di capitali nel registro delle imprese comporta l’estinzione della società, restando irrilevante l’eventuale esistenza di rapporti giuridici ancora pendenti. Tale effetto deve, nel caso di specie, riconoscersi prodotto in conseguenza dell’intervenuta cancellazione dal registro delle imprese di AUTOFEED s.r.l. prima della proposizione del giudizio di primo grado.

Ciò premesso, deve darsi seguito al consolidato orientamento per cui “in tema di contenzioso tributario, la cancellazione dal registro delle imprese, con estinzione della società prima della notifica dell’avviso di accertamento e dell’instaurazione del giudizio di primo grado, determina il difetto della sua capacità processuale e il difetto di legittimazione a rappresentarla dell’ex liquidatore cui consegue l’inammissibilità del ricorso da questi proposto(ricorrendo un vizio insanabile originario del processo trattandosi di impugnazione “improponibile, poichè l’inesistenza del ricorrente è rilevabile anche d’ufficio (Cass. sez. V, 5736/16, 20252/15, 21188/14) e non essendovi spazio per ulteriori valutazioni circa la sorte dell’atto impugnato, proprio per il fatto di essere stato emesso nei confronti di un soggetto già estinto (Cass. sez. VI-5, 19142/16; v. anche Cass. sez. V, 2444/17, per l’inesistenza del ricorso proposto da una società estinta; conf., a contrario, Cass. sez. V, 4786/17).

Il D.M. 26 febbraio 1992 del quale parte ricorrente chiede l’applicazione risulta, in ogni caso, recare disposizioni in contrasto con il disposto del già citato art. 2495 c.c. e pertanto va disapplicato in forza della L. n. 2248 del 1865, art. 5, All. E. (cd. legge sul contenzioso amministrativo – LAC), il quale testualmente prevede che “… le autorità giudiziarie applicheranno gli atti amministrativi ed i regolamenti generali e locali in quanto siano conformi a legge”.

Con riguardo, infine,al contenuto della memoria di parte ricorrente, questa Corte ha già affermato (Cass. n. 33278/2018) che il D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175, art. 28, comma 4, in quanto recante disposizioni di natura sostanziale sulla capacità delle società cancellate dal registro delle imprese, non ha valenza interpretativa (neppure implicita) nè efficacia retroattiva, sicchè il differimento quinquennale degli effetti dell’estinzione della società derivanti dall’art. 2495 c.c., comma 2 – operante nei confronti soltanto dell’amministrazione finanziaria e degli altri enti creditori o di riscossione indicati nello stesso comma, con riguardo a tributi o contributi – si applica esclusivamente ai casi in cui la richiesta di cancellazione della società dal registro delle imprese (che costituisce il presupposto di tale differimento) sia presentata nella vigenza della nuova disciplina di detto D.Lgs., ossia il 13 dicembre 2014, o successivamente” (Cass. sez. V, 6743/15, 7923/16, 8140/16; sez. VI-5, 15648/15, 11100/17). La cancellazione della società AUTOFEED s.r.l. da registro imprese risale invece al 2 marzo 2004.

Nel caso di specie, vi è quindi evidente difetto della capacità processuale e legittimazione a rappresentare la società ormai estinta. Conclusivamente, il ricorso va rigettato; la soccombenza regola le spese.

Va inoltre dichiarata la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

rigetta il ricorso; liquida le spese in Euro 3.700 oltre a spese prenotate a debito che pone a carico di parte soccombente.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 14, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 5 aprile 2019.

Depositato in cancelleria il 17 dicembre 2019

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