Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33315 del 21/12/2018

Cassazione civile sez. lav., 21/12/2018, (ud. 14/11/2018, dep. 21/12/2018), n.33315

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – rel. Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 29482-2016 proposto da:

ATI SOCIETA’ COOPERATIVA NUOVA GENERAZIONE, ED ASS.NE ARESS FABIOLA

ONLUS, in persona del legale rappresentante pro tempore, ASS.NE

ARESS FABIOLA ONLUS COOP., in persona del legale rappresentante pro

tempore, SOCIETA’ COOPERATIVA NUOVA GENERAZIONE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, tutte elettivamente domiciliate

in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI

CASSAZIONE, rappresentate e difese dall’avvocato TULLIO FORTUNA;

– ricorrenti –

e contro

A.A.;

– intimata –

e contro

– I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29 presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

avvocati ANTONINO SGROI, che lo rappresenta e difende unitamente

agli avvocati GIUSEPPE MATANO, CARLA D’ALOISIO, ESTER ADA SCIPLINO,

LELIO MARITATO ed EMANUELE DE ROSE;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 670/2016 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 22/07/2016, R.G.N. 1394/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/11/2018 dal Consigliere Dott. CARLA PONTERIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso per

quanto di ragione;

udito l’Avvocato TULLIO FORTUNA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 670 pubblicata il 22.7.2016, la Corte d’appello di Palermo, in riforma della sentenza di primo grado, ha accertato il diritto di A.A. ad essere assunta dal 12.5.2011 alle dipendenze dell’A.T.I. Società Cooperativa Nuova Generazione ed Associazione Aress Fabiola Onlus (d’ora in avanti, A.T.I.), con contratto a tempo indeterminato e parziale per 20 ore settimanali, con la qualifica di aiuto cuoco ed inquadramento al livello B1 del c.c.n.l. Cooperative sociali; ha condannato la società al risarcimento dei danni patrimoniali liquidati in misura pari alle retribuzioni non percepite a far data dal 12.5.2011 fino al giorno dell’assunzione, oltre accessori di legge.

2. La Corte territoriale ha ritenuto che il D.P. Reg. Sicilia 29 giugno 1988, correlato alla L.R. 9 maggio 1988, n. 22 definisse gli standards strutturali ed organizzativi propri dei servizi socio-assistenziali fissando parametri minimi, derogabili in melius dalla contrattazione tra le parti.

3. Ha considerato la citata previsione regolamentare non ostativa rispetto alla clausola n. 6), lett. h) del capitolato speciale d’appalto sottoscritto dall’ente appaltante e dall’A.T.I. che prevede, tra gli addetti alla cucina nelle case di riposo con numero di letti fino a quaranta, oltre al cuoco e ad un ausiliare, costituenti i parametri minimi, anche un aiuto cuoco.

4. In base a tale premessa e ai sensi dell’art. 6, u.c., del capitolato speciale d’appalto, che impone all’ente aggiudicatario l’assunzione del personale già in servizio presso la casa di risposo, ha riconosciuto il diritto dell’appellante, che aveva svolto le mansioni di aiuto cuoco alle dipendenze del precedente aggiudicatario, di essere assunta dall’A.T.I. con effetto dal 12.5.2011 e fino alla data (8.7.2014) di cessazione della gestione da parte dell’A.T.I della casa di riposo in oggetto.

5. Avverso tale sentenza l’A.T.I., la Società Cooperativa Nuova Generazione e l’Associazione Aress Fabiola Onlus hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a nove motivi, illustrati da successiva memoria.

6. La lavoratrice è rimasta intimata; l’Inps ha depositato procura speciale rilasciata in calce al ricorso notificato ma non ha svolto attività difensiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo di ricorso l’A.T.I. ha dedotto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nullità della sentenza in base all’art. 156 c.p.c. per contrasto tra parte motiva e dispositivo nonchè omesso esame di un fatto decisivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

2. Ha sottolineato il contrasto insanabile tra la parte motiva della sentenza, che riconosce, ai fini risarcitori, il diritto all’assunzione fino alla data (8.7.2014) di cessazione della gestione della casa di riposo ad opera dell’A.T.I, e il dispositivo che indica quale termine finale il giorno dell’assunzione.

3. Il motivo è infondato.

4. E’ vero che, anche nel rito del lavoro, il contrasto insanabile tra motivazione e dispositivo della sentenza determina la nullità della pronuncia ai sensi dell’art. 156 c.p.c., comma 2, (Cass. n. 5939 del 2018; Cass. n. 29490 del 2008; Cass. n. 8894 del 2010; Cass. n. 7698 del 2008); il contrasto può definirsi insanabile ove non sia possibile individuare la statuizione del giudice attraverso una valutazione di prevalenza di una delle contrastanti affermazioni contenute nella decisione o di integrazione delle stesse.

5. Difatti, nell’ordinario giudizio di cognizione, la portata precettiva della sentenza va individuata tenendo conto non soltanto del dispositivo, ma anche della motivazione che, nelle sentenze di condanna, incide sul momento precettivo tanto da essere integrativa del dispositivo, supplendo alle lacune dello stesso in quanto rivelatrice dell’effettiva volontà del giudice (Cass., 12802 del 2006; Cass. n. 1323 del 2004; Cass. n. 12518 del 2001).

6. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza d’appello contiene il riconoscimento del diritto della A. “ad essere assunta alle dipendenze dell’A.T.I. dal 12.5.2011 sino all’8.7.2014, data in cui la gestione della Casa di riposo G. S. non è più in carico alla A.T.I. medesima (come si evince dal verbale di riconsegna della struttura in pari data, prodotto all’udienza di discussione)”. Il dispositivo, nel primo capoverso, comprende la declaratoria del diritto della appellante ad essere assunta alle dipendenze dell’A.T.I. dal 12.5.2011; nel secondo capoverso, è contenuta la statuizione di condanna dell’A.T.I. al risarcimento dei danni patrimoniali quantificati “in misura pari all’importo delle retribuzioni non percepite a far data dal 12.5.2011 fino al giorno dell’assunzione”.

7. Nel dispositivo non è specificato il giorno dell’assunzione, rilevante quale termine finale del computo delle retribuzioni utilizzate come parametro ai fini del risarcimento dei danni; tuttavia, tale omissione non crea un contrasto, tantomeno insanabile, tra dispositivo e motivazione, desumendosi da quest’ultima, in maniera chiara, il termine finale del riconosciuto rapporto di lavoro alle dipendenze dell’A.T.I. coincidente con la cessazione, in data 8.7.2014, della gestione A.T.I. della casa di riposo.

8. Col secondo motivo la società ricorrente ha censurato la sentenza, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione degli artt. 112,113 e 414 c.p.c. e art. 2697 c.c., nonchè per vizio motivazionale, per omessa pronuncia della Corte di merito sull’eccezione di genericità del ricorso introduttivo di primo grado, sollevata dalla convenuta a pag. 6 della memoria di costituzione in primo grado e reiterata a pag. 12 della difesa in appello.

9. Il motivo è inammissibile per più ragioni.

10. Anzitutto, perchè formulato senza il necessario rispetto degli oneri di specificazione e di allegazione imposti dall’art. 366 c.p.c., n. 6 e art. 369 c.p.c., n. 4. La denuncia di un error in procedendo, che attribuisce alla Corte di cassazione il potere-dovere di procedere direttamente all’esame ed all’interpretazione degli atti processuali, non dispensa la parte dall’onere di indicare in modo specifico i fatti processuali alla base dell’errore denunciato e di trascrivere nel ricorso gli atti rilevanti, provvedendo, inoltre, alla allegazione degli stessi o quantomeno a indicare, ai fini di un controllo mirato, i luoghi del processo ove è possibile rinvenirli (Cass. n. 15367 del 2014; Cass. S.U., n. 8077 del 2012). Nel caso di specie, parte ricorrente si è limitata a riassumere il ricorso introduttivo di primo grado, senza provvedere alla necessaria trascrizione, nè ha riportato le eccezioni dalla stessa sollevate in ciascun grado di giudizio, rinviando agli atti processuali, pur specificamente indicati.

11. Occorre poi considerare che l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nel consentire la denuncia di vizi di attività del giudice che comportino la nullità della sentenza o del procedimento, non tutela l’interesse all’astratta regolarità dell’attività giudiziaria, ma garantisce solo l’eliminazione del pregiudizio arrecato dall’error in procedendo al diritto difesa, con la conseguenza che, ove il ricorrente non indichi lo specifico e concreto pregiudizio subito, il vizio denunciato non acquista rilievo idoneo a determinare l’annullamento della sentenza impugnata, (Cass. n. 15676 del 2014; Cass. n. 18635 del 2011).

12. Va, infine, rilevato come col secondo motivo di ricorso si è denunciata non la nullità del ricorso introduttivo di primo grado per mancata determinazione del petitum o della causa petendi, sì da rendere impossibile al giudice di conoscere l’oggetto del giudizio e alla controparte di predisporre la difesa (cfr. Cass. n. 7199 del 2018 e precedenti ivi citati), bensì la mancata prova, di cui la lavoratrice sarebbe stata onerata, della consegna all’A.T.I, da parte del comune di Termini Imerese, della documentazione sul personale occupato nel precedente appalto.

13. Quanto al vizio motivazionale, difettano del tutto i requisiti richiesti dal nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, applicabile ratione temporis, come tracciati dalle Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza n. 8053 del 2014.

14. Col terzo motivo di ricorso l’A.T.I. ha censurato la sentenza, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione degli artt. 112,342,414 e 434 c.p.c. e art. 2697 c.c., nonchè per vizio motivazionale, per non avere la Corte di merito rilevato e dichiarato l’inammissibilità dell’appello proposto dalla A..

15. Il motivo è inammissibile in quanto il ricorrente non ha dedotto di aver sollevato la questione nel giudizio di appello e della stessa non vi è traccia nella sentenza impugnata. Secondo giurisprudenza consolidata di questa Corte, ove col ricorso per cassazione sia proposta una questione giuridica, che implichi un accertamento di fatto, non trattata nella sentenza impugnata, è onere del ricorrente, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, di allegare l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito e di indicare la sede processuale ove ciò sia avvenuto (Cass. SS. UU. n. 2399 del 2014; Cass. n. 2730 del 2012; Cass. n. 20518 del 2008; Cass. n. 25546 del 2006; Cass. n. 3664 del 2006; Cass. n. 6542 del 2004).

16. Quanto al vizio motivazionale, si richiama quanto detto al par. n. 13.

17. Col quarto motivo l’A.T.I. ha dedotto violazione del D.P.R.S. 29.6.1988, correlato alla L.R. n. 22 del 1988, in relazione all’art. 6 del capitolato d’appalto; violazione degli artt. 113 e 115 c.p.c., art. 12 preleggi, artt. 1322,1419,2082 e 2086 c.c. in relazione all’art. 41 Cost.; motivazione apparente, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

18. Ha censurato la sentenza d’appello per non aver considerato inderogabile, sia in peius che in melius, lo standard fissato dal D.P.R.S. e quindi nulla la discordante previsione del capitolato d’appalto.

19. Il motivo, per come formulato, è inammissibile, dal momento che non solo non è allegato che la questione era stata sollevata nei precedenti gradi di giudizio, ma anche poichè esso denuncia la violazione di un atto avente natura chiaramente amministrativa, tale dovendosi qualificare il decreto del Presidente della Regione Siciliana (cfr. Cass. n. 6631 del 2009), mentre il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di norme di diritto; nè è in alcun modo allegata la violazione dei canoni ermeneutici. Secondo l’indirizzo consolidato di questa Corte, la violazione degli atti amministrativi, come ad esempio delle circolari di provenienza anche ministeriale, non può costituire motivo di ricorso per cassazione sotto il profilo della violazione di legge, non contenendo esse norme di diritto, ma essendo piuttosto qualificabili come atti unilaterali (negoziali o amministrativi), in riferimento ai quali può essere denunciata per cassazione soltanto la violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, nella misura in cui essi sono applicabili anche agli atti unilaterali, (cfr. Cass. n. 10271 del 2016; Cass. n. 16612 del 2008; Cass. n. 18661 del 2006; Cass. n. 8296 del 2006; Cass. n. 4942 del 2004).

20. Nè la censura di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 può dirsi riferita alla L.R. n. 22 del 1988 in quanto essa contiene sul punto unicamente un rinvio al provvedimento del Presidente della regione. Il motivo è, comunque, infondato, atteso che la Corte di merito ha interpretato il D.P.R.S. considerando prioritario il canone fondato sul significato letterale delle parole (cfr. Cass. n. 6852 del 2010; Cass. n. 12120 del 2005), in relazione alla previsione espressa, contenuta nel decreto in oggetto (il cui articolo unico è trascritto a pag. 16 del ricorso), secondo cui “l’organico deve prevedere i seguenti standard minimi”.

21. Col quinto motivo di ricorso l’A.T.I. ha dedotto la nullità dell’art. 6 del capitolato d’appalto per contrasto con l’art. 41 Cost., con gli artt. 2083,2086 e 2055 c.c. e con gli artt. 113 e 115 c.p.c., per non avere i giudici di merito dichiarato la nullità della citata clausola conformandosi all’interpretazione consolidata che considera legittime le cd. clausole sociali o di riassorbimento se interpretate subordinatamente alla condizione che il numero e la qualifica degli addetti che operavano alle dipendenze dell’appaltatore uscente siano armonizzabili con l’organizzazione d’impresa liberamente scelta da chi subentra nell’appalto.

22. Col sesto motivo la società ricorrente ha dedotto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’inefficacia dell’art. 6 del capitolato in relazione agli artt. 1419,1424,1454,2086 e 2094 c.c., per l’inottemperanza del comune di Termini Imerese alle diffide inviate dall’A.T.I..

23. Anche il quinto e il sesto motivo sono inammissibili per non avere la società ricorrente allegato dove e quando avrebbe sollevato nei gradi di merito le suddette questioni, di cui non vi è traccia nella sentenza d’appello.

24. Col settimo motivo l’A.T.I. ha censurato la sentenza d’appello per violazione del D.P.R.S. 29 giugno 1988, correlato alla L.R. n. 22 del 1988; violazione degli artt. 113 e 115 c.p.c., art. 12 preleggi, artt. 1322,1372,1419,2055,2082,2086 e 2932 c.c. in relazione all’art. 41 Cost.; motivazione apparente, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per essersi la Corte di merito sostituita all’ente aggiudicatario nel valutare l’aumento dell’organico come vantaggioso per l’organizzazione della struttura e del servizio. Ha denunciato l’abnormità della decisione per avere imposto all’A.T.I, anzichè al comune, un obbligo di assunzione, benchè il comune fosse parte del contratto e questo prevedesse per il caso di violazione della clausola di riassorbimento unicamente la risoluzione.

25. Anche questo motivo è inammissibile in quanto il ricorrente non ha dedotto di aver sollevato la questione nei gradi di merito e della stessa non vi è traccia nella sentenza d’appello. Peraltro, la Corte di merito ha affermato l’obbligo della attuale ricorrente di assunzione della A. in base alla previsione dell’art. 6, lett. h) del capitolato speciale d’appalto, sottoscritto dall’A.T.I. medesima, e si è limitata a verificare la compatibilità del citato art. 6, con il D.P.R.S., senza procedere ad alcuna valutazione di opportunità di integrare l’organico aziendale, sicchè risultano del tutto infondate le censure di violazione di legge poste col motivo in esame.

26. Non appare configurabile neanche il vizio di motivazione apparente, tale da integrare la violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4 che presuppone, secondo quanto statuito dalle Sezioni Unite, con la sentenza n. 8053 del 2014, una “anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione. Il che non ricorre nella specie in quanto è certamente percepibile il percorso motivazionale seguito dalla Corte territoriale per riconoscere in capo alla società nuova aggiudicataria l’obbligo di assunzione del personale già in forza.

27. Con l’ottavo motivo l’A.T.I. ha denunciato violazione dell’art. 1209 c.c. in ordine al riconoscimento in favore della A. del diritto al risarcimento del danno, in mancanza di offerta della prestazione da parte della predetta nei modi e termini di cui al citato art. 1209 c.c..

28. Il motivo è inammissibile non avendo parte ricorrente dedotto di aver sollevato la relativa eccezione nei precedenti gradi di merito.

29. Col nono motivo di ricorso la società ha dedotto violazione dell’art. 91 c.p.c. sollecitando, quale conseguenza della richiesta cassazione della sentenza, l’annullamento della statuizione di condanna alle spese nei confronti della A..

30. Il motivo è infondato in conseguenza del rigetto di tutti i motivi di ricorso.

31. Non luogo a provvedere sulle spese posto che le controparti non hanno svolto attività difensiva.

32. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 14 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2018

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