Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33314 del 21/12/2018

Cassazione civile sez. lav., 21/12/2018, (ud. 13/11/2018, dep. 21/12/2018), n.33314

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – rel. Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 915-2017 proposto da:

B.E., elettivamente domiciliato in ROMA, V.ANTONIO GRAMSCI

9, presso lo studio dell’avvocato ARCANGELO GUZZO, rappresentato e

difeso dall’avvocato GIACOMO CARBONE;

– ricorrente –

contro

REGIONE CALABRIA, rappresentata e difesa dagli avv. Salvatore Staiano

e Stefania Buffone, domiciliata come in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 396/2017 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 18/02/2017, R.G.N. 1920/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/11/2018 dal Consigliere Dott. DANIELA BLASUTTO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FRESA Mario, che ha concluso per il rigetto;

udito l’Avvocato Giacomo Carbone.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. B.E. impugnava il licenziamento per giusta causa comminatogli dalla Regione Calabria, sua datrice di lavoro, in data 1 settembre 2014 per avere falsamente attestato la presenza in servizio, propria e di altri dipendenti, mediante l’artificioso utilizzo del sistema di rilevamento delle presenze tramite badge.

1.1. Al dipendente era stato contestato che in otto occasioni, tra il 12 giugno e il 9 luglio 2013, la collega M. aveva timbrato il suo cartellino in entrata e in uscita così consentendogli di entrare in ufficio in ritardo o di uscirne in anticipo, e che in altre undici occasioni, tra il 12 giugno e 1’11 luglio 2013, era stato lui a timbrare il cartellino al posto dei colleghi M. e R., che così poterono presentarsi in ufficio in ritardo o uscire in anticipo (dipendenti anch’essi licenziati).

2. L’impugnativa proposta dal dipendente ai sensi della L. n. 92 del 2012 veniva rigettata dal Tribunale di Catanzaro, che si pronunciava in senso conforme all’ordinanza emessa in esito alla fase sommaria. Tale sentenza veniva confermata dalla Corte di appello di Catanzaro, che rigettava il reclamo proposto dal B..

3. La Corte territoriale, per quanto qui ancora rileva: a) rigettava l’eccezione di nullità del procedimento disciplinare proposta dal reclamante per essere l’ufficio per i procedimenti disciplinari stato istituito con decreto dirigenziale del Dirigente del Dipartimento del personale, anzichè con regolamento della Giunta regionale; b) riteneva la validità della contestazione mossa da parte datoriale sulla base delle emergenze istruttorie delle indagini preliminari del procedimento penale; c) disattendeva il rilievo del ricorrente circa la disparità di trattamento rispetto ad altri dipendenti coinvolti nella medesima vicenda che non erano stati licenziati; d) escludeva che il licenziamento fosse stato irrogato per effetto di automatismo espulsivo in relazione alla previsione di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55-bis; la condotta del reclamante era stata valutata dalla P.A. alla stregua del principio di proporzionalità, avuto riguardo alla natura e qualità del rapporto di lavoro, al grado del vincolo fiduciario, all’entità della violazione commessa e all’intensità dell’elemento soggettivo.

3.1. Osservava la Corte di appello che il reclamante, inquadrato in categoria D, posizione economica D1, aveva ricoperto funzioni di responsabilità che lo abilitavano ai rapporti all’esterno con i vari uffici giudiziari, alla verifica di adempimenti Equitalia S.p.A., nonchè all’istruttoria delle liquidazioni agli avvocati difensori della Regione Calabria e dei dipendenti e amministratori sottoposti a procedimenti penali. Avuto riguardo a tali elementi, al grado di responsabilità connesso alle mansioni, il ricorrente non poteva non essere consapevole dell’elevato disvalore della sua condotta. Sul piano oggettivo la gravità della condotta era conclamata dalla reiterazione degli episodi in un ristretto lasso di tempo ed era sintomatica di una pervicace propensione e di una abituale consuetudine alle pratiche elusive dei sistemi di rilevazione delle presenze.

4. Per la cassazione di tale sentenza B.E. propone ricorso affidato a due motivi. Resiste con controricorso la Regione Calabria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, artt. 55-bis, 55-quater e 55-quinquies, dell’art. 50, comma 1, Statuto Regione Calabria, della L.R. n. 31 del 2002, art. 7, art. 1418 e 1324 c.c..

Deduce che l’Ufficio per i procedimenti disciplinari costituisce una struttura autonoma, che deve essere specificamente individuata e non può ritenersi una mera articolazione dipartimentale del Dipartimento del personale, come invece ritenuto dalla Corte territoriale. Sostiene che le funzioni di gestione del personale non comprendono, neppure implicitamente, quella dell’attività disciplinare.

In particolare, prospetta che lo Statuto regionale (art. 50) ha previsto che “l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture regionali sono disciplinati da appositi regolamenti di organizzazione adottati dalla Giunta” e che la L.R. n. 31 del 2002 ha confermato la competenza della Giunta regionale circa l’ordinamento e le attribuzioni delle “strutture regionali”, mentre ai dirigenti è attribuita la sola competenza sull’organizzazione delle strutture di dipartimentali e sulla loro articolazione interna, per cui, in mancanza di un atto regolamentare di Giunta (unico organo competente individuare l’ufficio per i procedimenti disciplinari), è illegittima l’istituzione di tale ufficio ad opera del D. Dirig. n. 13334 del 2013, con conseguente nullità dell’intero procedimento disciplinare.

2. Con il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., del D.Lgs. n. 165 del 2001, artt. 55-ter, 55 – quater e 55-quinquies, artt. 2,3 e 111 Cost. per avere la Corte territoriale disatteso l’eccezione secondo cui era mancato un idoneo accertamento istruttorio in sede disciplinare dei fatti contestati: la P.A. si era limitata ad utilizzare elementi del procedimento penale non assunti nel dibattimento e nel contraddittorio tra le parti; le risultanze investigative delle indagini preliminari non erano state versate in atti, dove l’unico documento acquisito è stato l’avviso delle conclusioni delle indagini, atto insufficiente a fondare un accertamento dei fatti.

Contesta l’affermazione secondo cui non avrebbe mai contestato in sede disciplinare gli addebiti e fa rilevare che, comunque, è principio consolidato che spetta al datore di lavoro l’onere della prova nella giusta causa o del giustificato motivo di licenziamento e non deve essere il lavoratore incolpato a provare l’insussistenza dell’addebito.

Ribadisce che, in situazioni relative ad altri procedimenti disciplinari avviati nei confronti di altri lavoratori in merito alle stesse videoriprese, la Regione Calabria aveva ritenuto di dovere sospendere il procedimento disciplinare in attesa delle verifiche definitive in sede penale, diversamente da quanto avvenuto nei confronti del ricorrente.

3. Le censure mosse alla sentenza impugnata con il primo motivo sono destituite di fondamento.

3.1. La Corte territoriale ha rigettato il primo motivo di reclamo con cui l’odierno ricorrente aveva censurato la decisione del Tribunale secondo cui era regolare la costituzione, presso il Dipartimento regionale del personale, dell’Ufficio dei procedimenti disciplinari che aveva curato l’istruttoria e irrogato la sanzione.

Ha affermato che ogni Pubblica Amministrazione può creare appositamente un ufficio o può avvalersi di strutture già esistenti, secondo il proprio ordinamento, come prevede il TU n. 165 del 2001, art. 55-bis e che, dunque, è da reputarsi legittima l’istituzione dell’U.p.d. a mezzo del D. Dirig. n. 1334 del 2013 del Dirigente del “Dipartimento organizzazione e personale”, nell’esercizio della competenza riconosciutagli dalla L. n. 7 del 1996 (art. 4, comma 2, n. 4), in materia di attività relative alla gestione del personale e dunque anche in ordine all’esercizio della potestà disciplinare, naturale completamento del potere direttivo.

La Corte territoriale ha osservato che l’art. 50 dello Statuto regionale (L.R. n. 25 del 2004), affida ad atti regolamentari della Giunta regionale la disciplina dell’ordinamento e delle attribuzioni delle sole “strutture regionali” e non già di ogni loro articolazione ed unità organizzativa interna a tali strutture; la disposizione statutaria rimanda ad una legge regionale che fissa i criteri per la determinazione dell’ordinamento delle “strutture regionali”. Ha richiamato la L. n. 31 del 2002 che, all’art. 7 (nella formulazione vigente dopo la modifica apportata dalla L.R. n. 3 del 2012), individua come “strutture regionali” i dipartimenti e i settori, affidando ai dirigenti le “determinazioni per l’organizzazione delle strutture dipartimentali” e dunque la loro articolazione interna, rimettendo alla facoltà della Giunta l’istituzione di quelle sole unità organizzative autonome che debbano perseguire particolari obiettivi o curare specifici adempimenti. Dunque, l’Ufficio competente per i procedimenti disciplinari, secondo i criteri ai quali è improntato l’ordinamento della Regione, ricade nel novero delle articolazioni amministrative la cui istituzione e disciplina è di competenza dirigenziale.

3.2. Tale ricostruzione normativa è stata oggetto di una censura incentrata sui seguenti assunti: a) la funzione disciplinare non può rientrare nel novero della gestione del personale; b) essa, costituendo una funzione diversa, richiede l’istituzione di un ufficio ad hoc ad opera della Giunta regionale, come articolazione organizzativa a sè stante; c) dunque, non poteva l’u.p.d. essere individuato all’interno del Dipartimento compente per la gestione del personale, come articolazione interna allo stesso.

3.3. Rileva il Collegio che, nel respingere tali censure, i giudici di appello hanno dato una soluzione in linea con la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55-bis, comma 4, non postula l’istituzione ex novo dell’ufficio competente, nè una sua individuazione espressa, essendo sufficiente, ai fini della legittimità della sanzione, che all’organo che l’ha irrogata sia stato attribuito in modo chiaro il relativo potere, di modo che sia stata assicurata quella posizione di terzietà che il legislatore, attraverso la previsione di un apposito ufficio, ha voluto assicurare (Cass. n. 22487 del 2016).

E’ stato anche sottolineato, quanto al riferimento normativo secondo cui alla individuazione dell’UPD ciascuna amministrazione provvede “secondo il proprio ordinamento” ed anche al fine di dare una interpretazione dell’art. 55-bis, comma 4, non ispirata ad un eccessivo formalismo, ma coerente con la sua stessa ratio – che è quella di tutelare il diritto di difesa dei dipendenti pubblici, senza alcuna eccezione, anche per i casi più gravi di condotte penalmente rilevanti (come quella di cui si tratta) ma sempre tenendo in considerazione i principi di cui agli artt. 54,97 e 98 Cost. -, che la norma, oltre a richiamare l’ordinamento proprio di ciascuna amministrazione, fa riferimento alla “individuazione” e non alla obbligatoria “istituzione” di uno specifico ufficio competente per i procedimenti disciplinari e non richiede che tale individuazione sia espressa e debba avvenire con apposito provvedimento.

4. Anche le censure svolte con il secondo motivo sono infondate.

4.1. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di sanzioni disciplinari a carico dei lavoratori subordinati, la contestazione dell’addebito ha lo scopo di consentire al lavoratore incolpato l’immediata difesa e deve, conseguentemente, rivestire il carattere della specificità, senza l’osservanza di schemi prestabiliti e rigidi, purchè siano fornite al lavoratore le indicazioni necessarie ed essenziali per individuare, nella sua materialità, il fatto o i fatti addebitati. Ne consegue la piena ammissibilità della contestazione per relationem, mediante il richiamo agli atti del procedimento penale instaurato a carico del lavoratore, per fatti e comportamenti rilevanti anche ai fini disciplinari, ove le accuse formulate in sede penale siano a conoscenza dell’interessato, risultando rispettati, anche in tale ipotesi, i principi di correttezza e garanzia del contraddittorio (Cass. n. 10662 del 2014, n. 29240 del 2017).

Sul fronte probatorio, va poi osservato che, venuta meno la cd. pregiudiziale penale e regolato per legge il possibile conflitto tra gli esiti dei procedimenti giusta il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55-ter l’amministrazione è libera di valutare autonomamente gli atti del procedimento penale, ai fini della contestazione, senza necessità di una ulteriore ed autonoma istruttoria, e di avvalersi dei medesimi atti, in sede d’impugnativa giudiziale, per dimostrare la fondatezza degli addebiti (Cass. n. 5284 del 2017 e n. 8410 del 2018; v. pure Cass. n. 19183 del 2016).

Dunque, non esiste una disposizione che imponga alla Pubblica Amministrazione di procedere ad un’autonoma istruttoria ai fini della contestazione disciplinare. La Pubblica Amministrazione è, infatti, libera di valutare autonomamente gli atti del procedimento penale e di ritenere che i medesimi forniscano, senza bisogno di ulteriori acquisizioni ed indagini, sufficienti elementi per la contestazione di illeciti disciplinari al proprio dipendente e ben può avvalersi dei medesimi atti, in sede d’impugnativa giudiziale, per dimostrare la fondatezza degli addebiti.

Sono validamente utilizzabili dal giudice civile, ai fini del proprio convincimento, gli elementi acquisiti in sede penale e ciò anche se sia mancato il vaglio critico del dibattimento, potendo la parte, del resto, contestare, nell’ambito del giudizio civile, i fatti così acquisiti in sede penale (Cass. n. 2168 del 2013; v. pure Cass. n. 5317 del 2017, n. 8603 del 2017).

4.2. La Corte territoriale ha innanzitutto evidenziato che le infrazioni addebitate al reclamante coincidevano con le emergenze dell’attività investigativa della polizia giudiziaria che, desunte dalle captazione visive effettuate sul posto di lavoro, erano state riversate nel verbale acquisito dall’organo disciplinare e riprodotto nel provvedimento con cui era stata irrogata la sanzione. Rispetto agli atti di polizia giudiziaria, l’Amministrazione aveva avviato il procedimento disciplinare; sentito il dipendente; recepito le note difensive redatte dal suo avvocato; replicato alle stesse nell’atto con cui aveva irrogato la sanzione dopo avere valutato, alla stregua dei canoni di moralità e rettitudine che informano la condotta del dipendente pubblico, le mancanze che emergevano dalle videoriprese di cui davano conto gli atti d’indagine penale e dopo aver valutato la pregiudizievole incidenza sul prestigio dell’Amministrazione e sul vincolo fiduciario col dipendente. Pertanto l’Amministrazione, pur avendo attinto dagli elementi di fatto in senso oggettivo emersi nelle indagini penali, degli stessi aveva dato una lettura del tutto autonoma, valutandoli ai fini dell’osservanza dei doveri di fedeltà e di lealtà proprie dello status ricoperto dal reclamante.

4.3. Tale interpretazione è coerente con la giurisprudenza di legittimità, secondo cui le risultanze delle indagini preliminari svolte in sede penali possono, anche da sole, essere poste a fondamento dell’iniziativa disciplinare e ben possono essere sufficienti a fondare il convincimento del giudice, specie se non contrastate altrimenti.

4.4. A tali considerazioni, già assorbenti di ogni rilievo mosso dall’odierno ricorrente, la sentenza ha altresì aggiunto che un elemento interpretativo rafforzativo era dato (non già dalla “non contestazione”, ma) dalla mancanza di repliche difensive a fronte della analitica contestazione disciplinare. La Corte territoriale ha osservato che il B. si era dapprima limitato a negare genericamente la fondatezza dell’accusa;

nella memoria difensiva prodotta in occasione della sua audizione da parte dell’ufficio per i procedimenti disciplinari, non aveva prospettato di essere stato presente in ufficio negli orari di cui alla contestazione, in cui altri effettuarono la timbratura al posto suo, nè aveva replicato all’accusa di essere stato lui, nelle occasioni dei fatti contestati, a timbrare il badge al posto dei colleghi non presenti in ufficio; nell’impugnare il licenziamento, aveva reiterato la generica contestazione dei fatti addebitatigli senza replicare in maniera puntuale alle accuse per confutarle e offrire ad esse una verificabile spiegazione alternativa, nè aveva formulato richieste istruttorie utili in tal senso, limitandosi ad addurre circostanze insufficienti a spiegare le ragioni delle timbrature illecite.

Dunque, la Corte di appello non ha invertito l’onere probatorio, ma, dopo avere rilevato che già gli elementi acquisiti in sede penale ben potevano comprovare i fatti contestati, ha evidenziato che la condotta extraprocessuale e processuale tenuta dal reclamante costituisce un elemento concorrente, a livello indiziario, integrativo delle risultanze delle indagini penali.

5. Quanto alla presunta disparità di trattamento con altri lavoratori parimenti indagati per gli stessi fatti, il secondo motivo di ricorso si risolve in una generica doglianza, che non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata e quindi difetta di specificità in violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 4.

5.1. Ed infatti la sentenza impugnata ha evidenziato come la sola circostanza che ad altri lavoratori non fosse stata irrogata la sanzione espulsiva non è circostanza idonea ad inficiare il giudizio di proporzionalità della sanzione applicata al reclamante (salva la dimostrazione di un intento discriminatorio, questione in alcun modo prospettata in giudizio), stante l’autonomia di ciascuna fattispecie in relazione alla posizione soggettiva del dipendente e anche all’impossibilità, sul piano obiettivo, di giustificare una inadempienza con le inadempienze di un altro dipendete.

Ha altresì osservato, con argomento logicamente e giuridicamente corretto, che non può comunque riflettersi a vantaggio del reclamante l’eventuale censurabilità della sottovalutazione espressa dall’Amministrazione riguardo agli illeciti commessi dai colleghi del reclamante. Nè la circostanza che nei confronti di alcuni dipendenti l’Amministrazione avesse deciso di sospendere il procedimento disciplinare per attendere l’esito di quello penale costituisce disparità sanzionatoria, non essendo preventivabile la sanzione che ad essi sarà eventualmente applicata.

Ha da ultimo rilevato che non è neppure riscontrabile la perfetta sovrapponibilità della posizione disciplinare le reclamante a quella degli altri dipendenti perseguiti per fatti similari, atteso che le infrazioni commesse dai dipendenti che avevano meritato la sanzione conservativa erano state derubricate in ragione delle giustificazioni addotte.

5.2. Tali argomenti non sono stati in alcun modo considerati nè confutati dall’odierno ricorrente.

6. Il ricorso va dunque rigettato, con condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate nella misura indicata in dispositivo per esborsi e compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione, ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, art. 2 e accessori di legge.

7. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in Euro 6.000,00 per compensi e in Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 13 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA