Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33313 del 17/12/2019

Cassazione civile sez. trib., 17/12/2019, (ud. 16/04/2019, dep. 17/12/2019), n.33313

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. SAIJA Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. MELE Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 16648-2015 proposto da:

G.R., con domicilio eletto in ROMA PIAZZA CAVOUR presso

la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’Avvocato MONICA MENNELLA, giusta procura a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE LATINA, in persona del

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che 1c

rappresenta e difende;

– resistente con atto di costituzione –

avverso la sentenza n. 7851/2014 della COMM.TRIB.REG.SEZ.CIST. di

LATINA, depositata il 22/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/04/2019 dal Consigliere Dott. SAIJA SALVATORE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

MATTEIS STANISLAO che ha concluso per l’accoglimento dei primi tre

motivi del ricorso, assorbito il quarto;

udito per il ricorrente l’Avvocato MENNELLA che si riporta agli

scritti.

Fatto

FATTI DI CAUSA

In data 26.9.1986, G.R. presentò al Comune di Latina istanza di condono edilizio ex lege n. 47/1985, versando la relativa oblazione. Solo in data 2.8.2001, l’ente notificò al G. l’accoglimento dell’istanza e la definitiva liquidazione dell’oblazione, versata in eccedenza per l’importo di Euro 2.267,09. Il successivo 3.7.2004, il G. avanzò istanza di rimborso del detto importo, tuttavia rigettata in quanto presentata oltre i 36 mesi dalla presentazione della domanda di condono. Proposto quindi ricorso da parte del contribuente, la C.T.P. di Latina, con sentenza n. 581/04/2005, dichiarò il proprio difetto di giurisdizione, ritenendo che la controversia appartenesse alla giurisdizione del G.A. Tuttavia, la C.T.R. del Lazio, sez. staccata di Latina, con sentenza del 21.5.2008, accolse l’appello del contribuente, affermando la giurisdizione del giudice tributario e rimettendo la causa alla C.T.P. per il prosieguo. Riattivato quindi d’ufficio il giudizio innanzi al primo giudice, il ricorso del G. venne rigettato per tardività della domanda di rimborso. Proposto nuovamente appello dal contribuente, la C.T.R. del Lazio, sez. staccata di Latina, con sentenza del 22.12.2014, accogliendo l’eccezione dell’Agenzia delle Entrate, dichiarò il proprio difetto di giurisdizione.

Renato G. ricorre ora per cassazione, sulla base di quattro motivi. L’Agenzia delle Entrate ha depositato atto di costituzione, al solo fine di eventualmente partecipare alla discussione orale. Il Procuratore Generale ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1 – Con il primo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 324 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Il ricorrente lamenta la violazione del giudicato formale di C.T.R. del Lazio del 21.5.2008.

1.2 – Con il secondo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Il ricorrente lamenta anche la violazione del giudicato sostanziale di detta sentenza da parte della C.T.R., che non poteva più statuire sulla questione della giurisdizione del giudice tributario, oramai definitivamente accertata. E ciò tanto più che la C.T.P., pur rigettando nel merito il ricorso, s’era comunque adeguata a quel decisum, non negando la propria giurisdizione.

1.3 – Con il terzo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 1 e 2, nonchè dell’art. 5 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Secondo il ricorrente, ha comunque errato la CTR nel ritenere la giurisdizione del giudice amministrativo in forza della previsione della L. n. 47 del 1985, art. 35, perchè la L. n. 10 del 1977, art. 16, dal primo richiamato, è stato abrogato dal D.P.R. n. 380 del 2001, art. 136, con conseguente estensione dell’ambito di applicabilità del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, nel testo vigente alla data di proposizione del ricorso (27.1.2004), ex art. 5 c.p.c..

1.4 – Con il quarto motivo, infine, si denuncia omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Osserva il ricorrente che la C.T.R. ha poi del tutto omesso di esaminare la questione del termine di decorrenza della prescrizione del diritto al rimborso.

2.1 – I primi due motivi, da esaminarsi congiuntamente perchè connessi, sono palesemente fondati.

La sentenza con la quale il giudice d’appello, in riforma della decisione del primo giudice, dichiara la giurisdizione da questi negata e gli rimette la causa, può infatti essere impugnata, ai sensi dell’art. 353 c.p.c., solo con ricorso per cassazione. Qualora, come nella specie, il ricorso per cassazione non venga proposto e la causa sia riassunta davanti al primo giudice, la sentenza resta coperta da giudicato interno, con la conseguenza che della questione di giurisdizione non può più discutersi nel corso ulteriore del processo, nè su eccezione di parte nè su rilievo d’ufficio.

Che tale soluzione, pacifica per il giudizio di cognizione ordinario, sia applicabile anche al processo tributario non è revocabile in dubbio, perchè dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 59 si evince chiaramente che, nei casi in cui la C.T.R. rimette alla C.T.P., il processo che si svolge dinanzi a quest’ultima è il medesimo, e in quella sede riprende il suo corso, senza soluzione di continuità. 3.1 -D terzo e il quarto motivo sono conseguentemente assorbiti.

4.1 – In definitiva, il ricorso è accolto per quanto di ragione. La sentenza impugnata è dunque cassata, con rinvio della causa, per l’esame del merito, alla C.T.R. del Lazio, sez. staccata di Latina, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie i primi due motivi del ricorso, assorbiti i restanti; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla C.T.R. del Lazio, sez. staccata di Latina, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione, il 16 aprile 2019.

Depositato in cancelleria il 17 dicembre 2019

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