Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33312 del 17/12/2019

Cassazione civile sez. trib., 17/12/2019, (ud. 16/04/2019, dep. 17/12/2019), n.33312

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. SAIJA Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. MELE Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 680-2014 proposto da:

F.K., elettivamente domiciliato in ROMA VIA ROMEO ROMEI 27,

presso lo studio dell’avvocato BEATRICE AURELI, rappresentato e

difeso dall’avvocato ENRICO EDOARDO ANGELO CANEPA, giusta procura in

calce;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE DOGANE ALESSANDRIA, in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 61/2012 della COMM.TRIB.REG. di TORINO,

depositata il 08/11/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/04/2019 dal Consigliere Dott. SAIJA SALVATORE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

MATTEIS STANISLAO che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito per il ricorrente l’Avvocato CANEPA che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito per il controricorrente l’Avvocato CAMASSA che ha chiesto il

rigetto.

Fatto

FATTI DI CAUSA

F.K., cittadino ceco, propose ricorso avverso l’avviso di pagamento n. 14314 del 7.8.2008, notificatogli ad istanza dell’Agenzia delle Dogane di Alessandria, con cui gli era stata contestata, quale proprietario dell’autovettura BMW tg. PMR87-64, immatricolata nella Repubblica Ceca, la violazione del D.P.R. n. 43 del 1973 (T.U.L.D.), artt. 216 e 292, per aver evaso i diritti di confine e l’IVA all’importazione. La C.T.P. di Alessandria, con sentenza n. 25/6/10, accolse parzialmente il ricorso, parametrando le imposte dovute all’effettivo valore della vettura nel 2002, determinato in Euro 16.000,00. La C.T.R. del Piemonte, con sentenza del 8.11.2012, confermò la prima decisione, rigettando l’appello proposto da F.K..

Questi ricorre ora per cassazione, sulla base di due motivi; resiste con controricorso l’Agenzia delle Dogane. Il Procuratore Generale ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1 – Con il primo motivo, si denuncia “erronea ed insufficiente motivazione sul fatto”, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. F. si duole della decisione impugnata laddove la C.T.R. ha ritenuto del tutto irrilevante, nel processo tributario, la sua intervenuta assoluzione nel procedimento penale dinanzi alla Corte d’appello di Torino, che, con sentenza del 2.5.2007, ha accertato che egli è fiscalmente residente nella Repubblica Ceca. Secondo il ricorrente, male ha fatto la C.T.R. a non tener conto delle risultanze istruttorie emerse in sede penale ed a valutare soltanto quanto asserito dall’Agenzia, così malamente formando il proprio convincimento.

1.2 – Con il secondo motivo, si denuncia “omessa o insufficiente motivazione sull’inesistenza della violazione tributaria”, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Il ricorrente lamenta l’erroneo accertamento della C.T.R. in ordine alla propria “residenza normale”, giacchè, come era emerso nel procedimento penale, egli era all’epoca normalmente residente in Pilsen. Contesta, conseguentemente, quanto ritenuto dalla C.T.R. circa l’impossibilità di applicare il regime di temporanea ammissione del veicolo, previsto dalla Convenzione di New York del 1954, ritenuta applicabile solo per fini turistici.

2.1 – Entrambi i motivi, da esaminarsi congiuntamente perchè connessi, sono inammissibili.

Ciò in quanto, anzitutto, essi sono proposti ai sensi del previgente art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, benchè la sentenza impugnata sia stata pubblicata dopo l’11.9.2012 (ossia, in data 8.11.2012) e sia quindi soggetta al nuovo regime. E’ ormai principio consolidato quello secondo cui “In seguito alla riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6, individuabile nelle ipotesi – che si convertono in violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e danno luogo a nullità della sentenza – di “mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale”, di “motivazione apparente”, di “manifesta ed irriducibile contraddittorietà” e di “motivazione perplessa od incomprensibile”, al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un “fatto storico”, che abbia formato oggetto di discussione e che appaia “decisivo” ai fini di una diversa soluzione della controversia” (così, ex plurimis, Cass. n. 23940/2017). Inoltre, e in ogni caso, con il ricorso in esame non si censura, a ben vedere, la mera insufficienza o assenza della motivazione, ma si chiede a questa Corte di accertare l’effettiva residenza fiscale del ricorrente attraverso un’inammissibile rivalutazione delle risultanze probatorie.

Sul punto, è appena il caso di precisare che il giudizio di cassazione è un giudizio impugnatorio a critica vincolata, in cui il ricorrente deve rivolgersi alla Corte individuando uno specifico vizio di legittimità – che, in tesi, affligge la decisione impugnata – scegliendolo dal novero di quelli elencati dall’art. 360 c.p.c., comma 1, e nel rispetto, tra l’altro, dei requisiti di contenuto-forma di cui agli artt. 365 e 366 c.p.c..

Quanto poi a tali ultimi requisiti, basti qui considerare che il ricorrente, che pure ha fatto riferimento a numerosi documenti a sostegno delle sue tesi (in particolare, alla sentenza penale di assoluzione) non ne ha però riportato l’esatto contenuto nei motivi, nè ha indicato dove essi si trovino e quando siano stati versati in atti nel giudizio di merito: il ricorso difetta dunque anche del requisito, richiesto sempre a pena di inammissibilità, di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6.

3.1 – In definitiva, il ricorso è inammissibile. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza del ricorrente.

In relazione alla data di proposizione del ricorso per cassazione (successiva al 30 gennaio 2013), va dato atto dell’applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17).

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.935,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione, il 16 aprile 2019.

Depositato in cancelleria il 17 dicembre 2019

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