Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33311 del 21/12/2018

Cassazione civile sez. lav., 21/12/2018, (ud. 18/10/2018, dep. 21/12/2018), n.33311

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14148-2013 proposto da:

T.R., (OMISSIS), domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE CIMINO, giusta delega

in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

avvocati CLEMENTINA PULLI, MAURO RICCI, EMANUELA CAPANNOLO giusta

delega in calce alla copia notificata del ricorso;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 1190/2012 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 14/11/2012 r.g.n. 1204/2011.

Fatto

RILEVATO

che:

1. con sentenza in data 14 novembre 2012, la Corte di Appello di Torino ha riformato la sentenza di primo grado e rigettato la domanda svolta dall’attuale ricorrente – volta ad ottenere la retrodatazione dell’assegno di invalidità, L. n. 118 del 1971, ex art. 13, riconosciuto dall’INPS con decorrenza dal primo giorno del mese successivo al rilascio del permesso di soggiorno di lunga durata – per decorso del termine semestrale di decadenza tra la data (4 marzo 2010) del provvedimento di liquidazione della prestazione assistenziale, richiesta con domanda del 13 novembre 2002, e il deposito del ricorso (in data 29 dicembre 2010);

2. la Corte di merito riteneva il termine comunque decorso anche tra la data della decisione sul ricorso amministrativo (20 maggio 2010) e il deposito del ricorso;

3. avverso tale sentenza T.R. ha proposto ricorso affidato ad un motivo, ulteriormente illustrato con memoria; l’INPS ha conferito delega in calce alla copia notificata del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

4. con il motivo di ricorso, deducendo violazione del D.L. n. 269 del 2003, art. 42, commi 2 e 3, convertito, con modificazioni, in L. n. 326 del 2003, la parte ricorrente assume l’applicabilità, nella specie, della richiamata disposizione, entrata in vigore il 1 gennaio 2005, in virtù della proroga introdotta con D.L. n. 355 del 2003, convertito in L. n. 47 del 2004, recante la previsione della decadenza semestrale dalla data di comunicazione del provvedimento amministrativo, con il computo del dies a quo dal provvedimento del 20 maggio 2010, di rigetto del ricorso amministrativo e, dunque, di reiezione esplicita sulla decorrenza della prestazione; assume, inoltre, che l’onere della prova dell’avvenuta conoscenza, agli effetti del decorso del termine decadenziale, spettava comunque all’Inps che, nella specie, non l’aveva assolto;

5. ritiene il Collegio si debba rigettare il ricorso;

6. questa Corte ha già affermato che il D.L. n. 269 del 2003, art. 42, comma 3, si riferisce ai procedimenti amministrativi concernenti sia i provvedimenti di mancato riconoscimento dei requisiti sanitari sia i provvedimenti di rigetto o revoca dei benefici economici attinenti a requisiti non sanitari, quali quelli socioeconomici, e di conseguenza, il termine di decadenza per la proposizione dell’azione giudiziaria, previsto dalla seconda parte dello stesso comma 3, opera sia in riferimento all’ipotesi in cui il diniego in sede amministrativa sia conseguente a ragioni sanitarie sia all’ipotesi in cui il diniego dipenda da ragioni diverse (Cass. 11 aprile 2018, n. 8970 e la giurisprudenza precedente ivi richiamata);

7. è stato altresì precisato che – affinchè possa maturare la decadenza prevista dal D.L. n. 269 del 2003, art. 42, – è necessario che il provvedimento di rigetto sia esplicito e venga comunicato all’interessato, poichè il dies a quo del termine semestrale di decadenza è individuato dalla legge nella data di tale comunicazione (v., fra le tante, Cass. 29 gennaio 2018, n. 2119);

8. anche sull’applicabilità del nuovo istituto della decadenza questa Corte ha già avuto modo di affermare (ex multis, Cass. 8 giugno 2015, n. 11785 e la giurisprudenza ivi richiamata) che, in mancanza di una disciplina transitoria ad hoc ed esclusa l’applicazione analogica dell’art. 252 disp. att. c.c., (norma transitoria di natura speciale), il nuovo istituto della decadenza, il cui fatto generatore è costituito dalla comunicazione del provvedimento amministrativo, non può che applicarsi ai provvedimenti amministrativi comunicati a decorrere dal 1 gennaio 2005, nel rispetto del principio di irretroattività della legge, il quale comporta che essa non può essere applicata ai facta praeterita, pur corrispondenti agli elementi di una nuova fattispecie produttiva di effetti, che a quei fatti dalla legge precedente non erano collegati;

9. ebbene, nella specie, premesso che il beneficio veniva riconosciuto dall’INPS al perfezionarsi anche dei requisiti extrasanitari, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo al rilascio del permesso di soggiorno di lunga durata, il provvedimento amministrativo, sulla domanda amministrativa di concessione del beneficio, del quale la parte ricorrente pretenderebbe la retrodatazione, interveniva dopo il 31 dicembre 2004 e da lì va computato il termine decadenziale, abbondantemente decorso alla data del deposito del ricorso giurisdizionale, come correttamente statuito dalla Corte di merito;

10. rimane assorbito l’ulteriore profilo di censura, incentrato sul riparto degli oneri probatori in tema di conoscibilità della decisione sul ricorso amministrativo;

11. non si provvede alla regolazione delle spese per non avere la parte intimata svolto attività difensiva.

12. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso ex art. 13,comma 1-bis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso ex art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 18 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2018

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