Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3331 del 11/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 11/02/2020, (ud. 13/11/2019, dep. 11/02/2020), n.3331

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 19590-2018 R.G. proposto da:

M.V., rappresentato e difeso, per procura speciale a

margine del ricorso, dall’avv. Maria Daniela RENDA ed elettivamente

domiciliata in Roma, al viale dei Consoli, n. 11, presso lo studio

legale dell’avv. Tiziana LICOPOLI;

– ricorrente –

contro

COMUNE di BRIATICO, in persona del Sindaco in carica;

– intimato –

e contro

CE.R.IN. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore;

– intimata –

avverso la sentenza n. 3717/01/2017 della Commissione tributaria

regionale della CALABRIA, depositata il 28212/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 13/11/2019 dal Consigliere Dott. LUCIOTTI Lucio.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte:

costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1-bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, osserva quanto segue:

In controversia avente ad oggetto l’impugnazione di un’intimazione di pagamento dell’ICI per le annualità 2004, 2005 e 2006, e dei prodromici avvisi di accertamento emessi dal Comune di Briatico nei confronti di M.V., con la sentenza in epigrafe indicata la CTR della Calabria ha rigettato l’appello del contribuente avverso la sfavorevole sentenza di primo grado ritenendo irrilevante il disconoscimento di conformità all’originale delle copie degli avvisi di ricevimento delle raccomandate postali utilizzate per la notifica al contribuente degli avvisi di accertamento, in mancanza della proposizione della querela di falso, con la conseguenza che la definitività degli atti impositivi precludeva l’esame della dedotta infondatezza della pretesa creditoria dell’ente comunale.

Avverso tale sentenza il contribuente propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui non replicano gli intimati.

Il primo mezzo di cassazione, con cui il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2719 c.c. è fondato e va accolto.

Dal ricorso, che sul punto è autosufficiente, risulta che il contribuente, con memoria depositata ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 24, successivamente alla produzione in giudizio da parte della concessionaria alla riscossione per l’Ente comunale, delle copie degli avvisi di ricevimento delle raccomandate postali utilizzate per la notifica degli avvisi di accertamento e, quindi, tempestivamente (che è circostanza neppure contestata e tanto meno oggetto di rilievo negativo da parte dei giudici di merito), disconobbe la sottoscrizione apposta su detti documenti, “per quanto in copia e di difficile lettura”.

Orbene, la statuizione della CTR di irrilevanza di detto disconoscimento perchè non formalizzata con querela di falso, risulta adottata in violazione della disposizione censurata così come costantemente interpretata da questa Corte.

Invero, la regola posta dall’art. 2719 c.c. – per la quale le copie fotografiche o fotostatiche hanno la stessa efficacia di quelle autentiche, non solo se la loro conformità all’originale è attestata dal pubblico ufficiale competente, ma anche qualora detta conformità non sia espressamente disconosciuta dalla controparte, con divieto per il giudice di sostituirsi nell’attività di disconoscimento alla parte interessata, anche se contumace trova applicazione generalizzata per tutti i documenti (e finanche, si è detto, per le scritture raccolte da notaio: v. Cass. n. 2633/2008; n. 10501/2006). E dunque rileva anche con riguardo agli avvisi di ricevimento dei plichi raccomandati, ai fini della prova del perfezionamento della notifica a mezzo posta (ex multis, Cass. n. 13439 del 2012; Cass. n. 21003 del 2017).

Si è pertanto affermato che “Tenuto conto che in tema di copie fotografiche di scritture (cui sono assimilabili le copie fotostatiche o le fotocopie) l’art. 2719 c.c., che ne prescrive l’espresso disconoscimento, trova applicazione sia nel caso di disconoscimento della conformità all’originale della copia sia in quello dell’autenticità della scrittura o della sottoscrizione, entrambe le ipotesi sono disciplinate dagli artt. 214 e 215 c.p.c., sicchè, se devono ritenersi riconosciute – tanto nella conformità all’originale quanto nella scrittura o nella sottoscrizione – le copie che non siano state disconosciute tempestivamente nella prima udienza o nella prima risposta successive alla loro produzione, in caso invece di contestazione, mentre, quanto al profilo della conformità all’originale, nulla impedisce al giudice di accertarne la conformità aliunde anche tramite presunzioni, è invece preclusa l’utilizzabilità del documento in caso di disconoscimento della sottoscrizione e o della scrittura salva la procedura di verificazione” (Cass. n. 7960 del 2003; conf. Cass. n. 13425 del 2014, n. 5077 del 2017) che impone al giudice l’obbligo di disporre la produzione del documento in originale.

A tali principi la CTR non si è attenuta sicchè, in accoglimento del primo motivo di ricorso, che assorbe il secondo (con cui il ricorrente ha dedotto un vizio motivazionale in relazione alla congruità delle somme versate ai fini ICI, stante l’assoluta inedificabilità dei terreni), la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla competente CTR che provvederà anche alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Calabria, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 13 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2020

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