Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3331 del 08/02/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 08/02/2017, (ud. 16/11/2016, dep.08/02/2017),  n. 3331

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesca – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilia – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 12024-2011 proposto da:

BANCA TUSCIA CREDITO COOPERATIVO SCPA, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA

XXIV MAGGIO 43 c/o STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO MICCINESI E ASSOCIATI,

presso lo studio dell’avvocato PAOLO PURI, che lo rappresenta e

difende giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI VITERBO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 42/2010 della COMM.TRIB.REG. del LAZIO

depositata il 18/03/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/11/2016 dal Consigliere Dott. MARIA ENZA LA TORRE;

udito per il ricorrente l’Avvocato LUCARIELLO per delega

dell’Avvocato PURI che si riporta ai motivi di ricorso e chiede

l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

MASELLIS Mariella, che ha concluso per l’inammissibilità e in

subordine rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

La Commissione tributaria provinciale di Viterbo accoglieva parzialmente, previa riunione, i ricorsi proposti dalla Banca Tuscia di credito cooperativo per azioni contro il silenzio rifiuto opposto dall’Amministrazione all’istanza di rimborso per l’erogazione dei crediti d’imposta per gli anni dal 1984 al 1989 e per l’anno 1992, come esposti nelle relative dichiarazioni dei redditi, con interessi moratori ma con esclusione del maggior danno, ex art. 1224 c.c., comma 2.

L’Agenzia delle entrate appellava la sentenza, lamentando con unico motivo la tardività della richiesta di rimborso, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, prodotta il 12.8.2002; la Banca Tuscia s.c.p.a. proponeva appello incidentale per il risarcimento del danno da svalutazione monetaria oltre danni ulteriori.

La C.T.R. del Lazio, con sentenza, n. 42.22.10 dep. 18.3.2010, in relazione all’appello principale proposto dall’Ufficio ha dichiarato cessata la materia del contendere, per avere l’Ufficio versato le somme di cui al credito d’imposta e i relativi interessi, dichiarando il proprio difetto di giurisdizione sull’appello incidentale della Banca quanto al risarcimento dei maggior danno; domanda ritenuta rientrante nella cognizione del giudice ordinario, in quanto asserita responsabilità è riconducibile ad attività di natura negoziale estranea alla materia tributaria.

L’Agenzia delle entrate si costituisce con controricorso, riconoscendo la giurisdizione delle commissioni tributarie in materia di danni da svalutazione monetaria, ma eccependo la mancanza di prova sui danno ulteriore rispetto a quello compensato dagli interessi già corrisposti, chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse.

Banca Tuscia Credito cooperativo s.c.p.a. ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Col primo motivo dei ricorso la Banca Tuscia di credito cooperativo s.c.p.a. deduce l’illegittimità della sentenza impugnata, per avere la CTR dichiarato la propria carenza di giurisdizione in materia di risarcimento del danno da svalutazione monetaria, ex art. 1224 c.c., comma 2 e violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2.

2. Col secondo motivo si evidenzia il concreto interesse alla pronunzia sulla giurisdizione, avendo la Banca offerto nei gradi di merito ampia prova del danno subito (in relazione alla situazione di incertezza sul rimborso richiesto a causa del persistente silenzio dell’amministrazione, con ricadute sul bilancio, con conseguente necessità di effettuare accantonamenti per far fronte a un eventuale rifiuto; all’impossibilità di investire in attività proficue; alla mancanza di liquidità, con conseguente necessità di acquistare da terzi il denaro per io svolgimento dell’attività bancaria, con interessi passivi e costi).

3. Premesso che non vi è contestazione da parte dell’Agenzia delle entrate controricorrente sulla giurisdizione dei giudice tributario adito per il rimborso di imposte non dovute e per il risarcimento del maggior danno da svalutazione monetaria, in applicazione del principio di concentrazione (S.U. n. 16871 del 2007 e n. 14499 del 2010; Cass. 5 n. 17993 del 19/10/2012), il ricorso è fondato e va accolto.

Questa Corte ha affermato, in fattispecie riguardante la medesima ricorrente (Cass. n. 28332/2013), con riferimento alle pretese restitutorie vantate dal contribuente nei confronti dell’Erario, operante il principio secondo il quale, nel caso di ritardato adempimento di una obbligazione pecuniaria, può liquidarsi il danno da svalutazione monetaria, sempre che il creditore deduca e dimostri che un tempestivo adempimento gli avrebbe consentito di impiegare il denaro in modo tale da elidere gli effetti dell’inflazione e salva l’applicazione – imposta dalla specificità della disciplina dell’obbligazione tributaria – di un particolare rigore nella valutazione del materiale probatorio (seni. SSUU n. 16871/07; conf. Cass. n. 26403/10).

Questa Corte ha poi già avuto modo di precisare, in tema di imposte sui redditi, che qualora il contribuente evidenzi nella dichiarazione, secondo le modalità stabilite dalla legge, un credito d’imposta, non occorre da parte sua alcun altro adempimento ai fini di ottenerne il rimborso, in quanto tale condotta costituisce già istanza di rimborso, che tiene luogo, a tutti gli effetti, di quella di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, essendo l’Amministrazione edotta, con la dichiarazione, dei conteggi effettuati dal contribuente posta in condizione di conoscere la pretesa creditoria; tanto ciò è vero che da quel momento, impedita ovviamente la decadenza, decorre, secondo i principi generali, l’ordinario termine di prescrizione decennale per l’esercizio della relativa azione dinanzi al giudice tributario (D.Lgs. n. 546 dei 1992, art. 21, comma 2: cfr. da ultimo Cass. n. 16797/16).

La Commissione Tributaria Regionale ha dunque errato nel ritenere non applicabile nel caso dell’obbligazione di rimborso dell’IRPEG il disposto dell’art. 1244 c.c., comma 2, in quanto non si può negare in astratto il diritto del contribuente al risarcimento del maggior danno da ritardo nel rimborso IRPEG; salvo adottare particolare rigore nella valutazione della prova di tale danno, proprio in ragione della specialità della fattispecie tributaria.

4. In conclusione il ricorso va accolto e la sentenza va cassata, con rinvio alla CTR del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese, perchè si attenga al principio di diritto sopra enunciato e pertanto – ritenuta l’astratta risarcibilità del maggior danno ex art. 1224 c.c., comma 2, da ritardo nel pagamento dei rimborsi IRPEG – proceda alla concreta e rigorosa disamina delle prove ai riguardo offerte dalla contribuente, verificando che la domanda della stessa risulti sorretta da specifiche indicazioni in ordine al danno derivatole dalla indisponibilità del denaro determinata dall’inadempimento dell’Erario.

PQM

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla CTR del Lazio, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2017

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