Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33309 del 17/12/2019

Cassazione civile sez. VI, 17/12/2019, (ud. 10/10/2019, dep. 17/12/2019), n.33309

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso per regolamento di competenza iscritto al n. 26611/2018

R.G. proposto da:

M.A., rappresentato e difeso dall’avv. Filippo Tornabuoni

e dall’avv. Claudio Scopsi, con domicilio eletto in Roma, Viale

Bruno Buozzi n. 77.

– ricorrente –

contro

SNAM RETE GAS S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t.,

rappresentata e difesa dall’avv. Sara Biglieri, con domicilio eletto

in Roma, alla via Menotti 24, presso lo studio dell’avv. Maurizio

Ferri.

– resistente –

avverso l’ordinanza del Tribunale di Massa n. 4674/2018, depositata

in data 26.7.2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno

10.10.2019 dal Consigliere Dott. Fortunato Giuseppe.

Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. Pepe Alessandro, che ha chiesto

di accogliere il ricorso e di dichiarare la competenza del Tribunale

di Massa.

Fatto

FATTI DI CAUSA

M.A. propone ricorso per regolamento di competenza sulla base di un unico, avverso l’ordinanza del Tribunale di Massa n. 4674/2018.

Snam Rete Gas s.p.a. resiste con memoria ex art. 47 c.p.c..

Il ricorrente aveva adito il tribunale per ottenere la dichiarazione di estinzione per prescrizione di una servitù di elettrodotto costituita con il contratto, regolarmente trascritto, concluso dal proprio dante causa, M.N., e la società resistente in data 8.4.1969.

Il rogito contemplava il divieto di realizzare nuove costruzioni sul fondo asservito a distanza inferiore a tre metri dalle tubazioni e, pertanto, la società resistente intimato al M. a rimuovere il manufatto che questi aveva realizzato sul proprio fondo in violazione del divieto fissato dal contratto.

Il Tribunale ha dichiarato la propria incompetenza in virtù della clausola che devolveva al tribunale di Milano ogni controversia nascente dal contratto di costituzione della servitù, clausola che, a parere del giudice di merito, doveva ritenersi efficace anche verso l’acquirente dell’immobile per effetto dell’avvenuta trascrizione del contratto e della menzione dell’accordo di deroga contenuta nella nota di trascrizione.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso si denuncia la violazione degli artt. 1362,1364 c.c., art. 1372 c.c., comma 2, artt. 2643 e 2645 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver il tribunale ritenuto che la clausola di elezione del foro convenzionale fosse opponibile al ricorrente.

Per contro la deroga convenzionale, pur se inserita in un contratto costitutivo della servitù, integrava un accordo ad effetti obbligatori non opponibile ai successivi acquirenti, benchè il contratto fosse stato trascritto.

Affinchè potesse dichiararsi la competenza del tribunale di Milano era necessario che la controversia riguardasse direttamente l’esecuzione dei contratto, mentre, nello specifico, si discuteva esclusivamente dell’estinzione della servitù per intervenuta prescrizione.

Il motivo è fondato.

Il tribunale ha ritenuto erroneamente che, per effetto della trascrizione del contratto di costituzione della servitù di elettrodotto e della menzione della clausola di elezione del foro facoltativo nella nota di trascrizione, detta deroga convenzionale fosse efficace anche nei confronti del ricorrente, avente causa a titolo particolare del fondo asservito.

E’ però principio costante di questa Corte che il patto con il quale sia stata prevista una deroga convenzionale alla competenza territoriale opera nei soli confronti dei diretti contraenti (Cass. 1962/2000).

Il foro convenzionale, traendo la fonte ed i limiti della sua efficacia dall’accordo delle parti, non produce effetto rispetto ai terzi e, quindi, non è vincolante nè è opponibile verso questi ultimi che, invece, restano assoggettati, come convenuti o come attori nel processo, alle regole determinative della competenza fissate dalla legge (Cass. 9035/1995; Cass. 7896/1994; Cass. 582/1984; Cass. 112/1976). L’acquisto dell’immobile asservito ad opera del ricorrente si è compiuto in forza di un titolo autonomo, senza determinare alcun subingresso da parte dell’acquirente nell’originario contratto costitutivo della servitù.

Era perciò irrilevante che il patto di deroga fosse stato validamente trascritto.

A norma degli artt. 2643 e ss. c.c. sono soggetti a trascrizione, tra l’altro, gli atti costitutivi, modificativi o estintivi di diritti reali immobiliari, incluse le servitù prediali (art. 2643 c.c., comma 1, n. 4), nonchè ogni atto o provvedimento che produca – in relazione ai diritti immobiliari, gli effetti dei contratti menzionati dall’art. 2643 c.c. (art. 2645 c.c.), salvo che la legge disponga che la trascrizione non è richiesta o è richiesta a fini diversi.

Gli effetti della trascrizione si risolvono in tal caso nel rendere opponibile gli effetti degli atti soggetti a trascrizione ai terzi che a qualunque titolo abbiano acquistato diritti sugli immobili trascritti o iscritto successivamente alla trascrizione dell’atto medesimo (art. 2644 c.c.).

Riguardo all’accordo di deroga alla competenza territoriale e alla luce dell’efficacia soggettiva di detto accordo, la relativa trascrizione poteva invece assolvere ad una mera funzione informativa (pubblicità-notizia), inidonea a produrre gli effetti stabiliti dall’art. 2644 c.c..

E’ quindi accolto l’unico motivo di ricorso, con conseguente cassazione del provvedimento impugnato e con declaratoria di competenza del Tribunale di Massa, dinanzi al quale sono rimesse le parti anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità, con riassunzione entro gg. 60 dalla comunicazione della presente ordinanza.

PQM

accoglie l’unico motivo di ricorso, cassa il provvedimento impugnato in relazione al motivo accolto e dichiara la competenza del tribunale di Massa, dinanzi al quale rimette le parti, anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio di legittimità, con concessione di gg. 60 per la riassunzione della causa, con decorrenza dalla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 10 ottobre 2019.

Depositato in cancelleria il 17 dicembre 2019

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