Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33308 del 17/12/2019

Cassazione civile sez. VI, 17/12/2019, (ud. 24/09/2019, dep. 17/12/2019), n.33308

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso per regolamento di competenza iscritto al n. 32966/2018

R.G., proposto da:

AVV. D.M.G., con domicilio eletto in Roma, alla Via di

Porta Pinciana n. 4, presso lo studio dell’avv. Mario Santaroni.

– ricorrente –

contro

P.R..

– intimato –

avverso l’ordinanza del Tribunale di Napoli, sezione distaccata di

Ischia, depositata in data 12.10.2018.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24.9.2019 dal Consigliere Dott. Fortunato Giuseppe;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Pepe Alessandro, che ha concluso

chiedendo di accogliere il ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con ricorso depositato in data 19.6.2017, l’avv. D.M.G. ha adito il Tribunale di Napoli, sezione di Ischia, esponendo di aver svolto attività difensiva in favore di P.R. nell’ambito di un primo giudizio di divisione ereditaria (nrg. 95476/2003) ancora pendente, cui era stato riunito altro giudizio (nrg. 95597/2003); di aver rimesso il mandato in data 10.6.2015 e di esser stato sostituito da altro difensore.

Ha chiesto la liquidazione dei compensi in un importo complessivo di Euro 13.380,00, oltre interessi, e l’attribuzione delle spese processuali. P.R. ha contestato la domanda, chiedendo in via riconvenzionale il risarcimento del danno causato dal negligente espletamento del mandato difensivo.

Il tribunale, assunta la causa in decisione, ha, con una prima ordinanza del 26.1.2018, disposto l’applicazione del rito ordinario ed ha invitato le parti a rendere le conclusioni sull’eventuale sussistenza del nesso di pregiudizialità ex art. 295 c.p.c. tra la controversia riguardante il pagamento del compenso professionale e la causa di merito nella quale il ricorrente aveva esercitato il patrocinio.

Quindi con ordinanza del 12.10.2018 ha sospeso il giudizio, asserendo che “la verifica del buon andamento delle eccezioni di parte convenuta richiede la previa definizione del giudizio di riferimento (in cui sono state erogate le prestazioni professionali di cui l’attore chiede il pagamento)”.

Per la cassazione di quest’ultima ordinanza, l’avv. D.M.G. ha proposto ricorso per regolamento di competenza, strutturato in un unico motivo, illustrato con memoria.

P.R. è rimasto intimato.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso si deduce la violazione degli artt. 39,40,274,295 c.p.c., artt. 3,24,111 Cost, e art. 6 CEDU, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nonchè l’omessa e contraddittoria motivazione, sostenendo che il tribunale abbia sospeso in giudizio in assenza delle condizioni di legge, poichè:

– il ricorrente non era parte della causa di divisione, per cui gli accertamenti e gli esiti di detto giudizio non potevano spiegare alcun effetto nei suoi confronti. Il giudice avrebbe dovuto liquidare il compenso in base all’attività svolta fino alla nomina del sostituto, risultando irrilevante la successiva attività, svolta dal nuovo difensore;

– non sussisteva alcun legame di pregiudizialità che giustificasse la statuizione adottata, poichè la domanda risarcitoria, oggetto della riconvenzionale, poteva esser proposta solo dopo la definizione della causa di divisione ed in base all’esito del giudizio divisorio;

difettava tra le due cause un nesso di pregiudizialità in senso tecnico, essendo diverso l’oggetto della due controversie.

la sospensione non era ammissibile neppure ai sensi dell’art. 296 c.p.c., norma che sarebbe comunque in contrasto con il diritto costituzionale di eguaglianza e di difesa e con il canone di ragionevole durata del processo;

assume inoltre che il provvedimento sarebbe carente dell’esposizione delle circostanze di fatto e di diritto e dello stesso iter logico della decisione e che il giudice avrebbe erroneamente accolto l’istanza di sospensione proposta non nella comparsa di costituzione, ma, tardivamente, all’udienza del 12.10.2018.

Il motivo è fondato nei termini che seguono.

L’ordinanza di sospensione risulta adottata in totale assenza dei presupposti di legge, difettando sia un rapporto di pregiudizialità tecnico- giuridica tra la causa avente ad oggetto la liquidazione del compenso del difensore e il processo di divisione nel quale questi aveva svolto il patrocinio, sia il requisito dell’identità delle parti delle due distinte controversie.

E’ costante insegnamento di questa Corte che la possibilità di sospendere il giudizio ai sensi dell’art. 295 c.p.c. sussiste solo se la situazione sostanziale dedotta nella causa pregiudicante rappresenti il fatto costitutivo o un elemento fondante della fattispecie oggetto del giudizio pregiudicato, in modo che il tema di quest’ultimo venga ad esser definito, in tutto in parte, dalla decisione assunta nel processo principale, garantendo uniformità di giudicati (Cass. 12999/2019; Cass. 5229/2016; Cass. 21974/2013; Cass. 26469/2011; Cass. 3059/2011).

Essendo, inoltre, la sospensione diretta ad evitare il conflitto di giudicati, è necessaria l’identità tra le parti dei diversi giudizi, in mancanza del quale il soggetto rimasto estraneo ad uno di essi può sempre eccepire l’inopponibilità della relativa decisione, il che esclude il rischio di pronunce confliggenti che l’istituto della sospensione intende invece prevenire (Cass. 20072/2017; Cass. 16169/2011; Cass. 6554/2009).

Come ha evidenziato il Pubblico Ministero nelle proprie conclusioni, nel giudizio divisorio, che il tribunale ha ritenuto pregiudicante, non si discuteva affatto delle modalità con cui il ricorrente aveva svolto l’attività difensiva ed il suo eventuale esito sfavorevole per il cliente non poteva automaticamente comportare la responsabilità del difensore, occorrendo l’indispensabile riscontro di specifici profili di negligenza a carico del professionista, che però era tema evidentemente estraneo al giudizio divisorio, tanto più che l’avv. D.M. aveva nel frattempo rinunciato al mandato ed era stato sostituito da altro difensore.

Nulla impediva al giudice adito per la liquidazione del compenso di valutare – quindi – il pregio e i risultati ottenuti dal cliente fino alla cessazione del patrocinio.

Difettava inoltre il requisito dell’identità di parti, poichè nel giudizio pregiudicante l’avv. D.M. aveva esclusivamente ricoperto il ruolo di difensore, conseguendone l’impossibilità che la sentenza producesse, nei suoi riguardi, gli effetti sanciti dall’art. 2909 c.c..

Non rileva che il giudice abbia disposto la sospensione per ragioni di opportunità, poichè qualsiasi provvedimento avente tale contenuto è vincolato alle condizioni stabilite dall’art. 295 c.p.c., senza potersi individuare, oltre ad una sospensione necessaria (art. 295 c.p.c.) e ad una sospensione su istanza delle parti (art. 296 c.p.c.), anche un terzo genere di sospensione del processo data per motivi di opportunità e affidata all’insindacabile discrezionalità del giudice di merito (Cass. 11657/2003).

Il ricorso è quindi accolto.

Il provvedimento è cassato in relazione al motivo accolto, con rimessione delle parti dinanzi al tribunale di Napoli, sezione distaccata di Ischia, per il prosieguo del giudizio di merito e per la liquidazione delle spese del presente regolamento.

P.Q.M.

accoglie l’unico motivo di ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rimette le parti dinanzi al tribunale di Napoli, sezione di Ischia, anche per la pronuncia sulle spese processuali del presente regolamento, con termine di gg. 60 per la riassunzione, decorrenti dalla data di comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 24 settembre 2019.

Depositato in cancelleria il 17 dicembre 2019

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