Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33307 del 21/12/2018

Cassazione civile sez. lav., 21/12/2018, (ud. 10/10/2018, dep. 21/12/2018), n.33307

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – rel. Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 21227-2013 proposto da:

L.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. NICOTERA

29, presso lo studio dell’avvocato GASPARE SALERNO, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale

rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

DELLA FREZZA n. 17, presso gli uffici dell’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato difeso dagli avvocati CHERUBINA

CIRIELLO e ELISABETTA LANZETTA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 9061/2012 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 18/03/2013 R.G.N. 7308/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/10/2018 dal Consigliere Dott. ANNALISA DI PAOLANTONIO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott.

VISONA’ STEFANO, che ha concluso per l’inammissibilità;

udito l’Avvocato Gaspare Salerno;

udito l’Avvocato Cherubina Ciriello;

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte di Appello di Roma ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da L.F. avverso la sentenza del Tribunale della stessa città che aveva respinto la domanda volta ad ottenere l’annullamento del lodo emesso il (OMISSIS) dal Collegio Arbitrale di disciplina dell’Inps nonchè della Det. 21 luglio 2006, n. 373, con la quale era stata irrogata la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per la durata di mesi sei.

2. La Corte territoriale ha premesso che la disposizione collettiva che prevede la possibilità di riesame del provvedimento disciplinare dinanzi al collegio arbitrale trova fondamento nella L. n. 300 del 1970, art. 7 ed ha richiamato giurisprudenza di questa Corte per sostenere la natura irrituale dell’arbitrato e la conseguente applicabilità del regime unificato di impugnativa previsto dall’art. 412 quater c.p.c..

3. Il giudice d’appello ha aggiunto che il gravame era stato proposto il 25 luglio 2008 nella vigenza dell’originaria formulazione del richiamato art. 412 quater c.p.c., sicchè non poteva trovare applicazione la riforma del rito attuata dalla L. n. 183 del 2010, art. 31.

4. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso L.F. sulla base di due motivi, ai quali l’Inps ha resistito con tempestivo controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo rubricato “violazione di legge-falsa applicazione delle norme, art. 360 c.p.c., n. 3” il ricorrente sostiene, in sintesi, che non poteva essere dichiarata l’inammissibilità dell’appello perchè l’art. 10 del contratto collettivo (imprecisato) statuisce che la sanzione irrogata dal Collegio arbitrale è impugnabile dinanzi alla magistratura ordinaria, senza porre limitazione alcuna. Aggiunge che non poteva trovare applicazione nella fattispecie il CCNQ in materia di conciliazione ed arbitrato stipulato il 23 gennaio 2001 e rinnovato il 24 luglio 2003 perchè lo stesso, alla data del giudizio di appello, non era più efficace. Precisa inoltre che il principio di non appellabilità della decisione di primo grado è venuto meno a seguito della riforma dettata dalla L. n. 183 del 2010, art. 31, sicchè la Corte di appello avrebbe dovuto “estrapolare la ratio legis e distinguere per la diversità strutturale del lodo in questione l’appellabilità più totale della sentenza di primo grado”.

2. Con la seconda censura il ricorrente denuncia “nullità della sentenza del procedimento – art. 360 c.p.c., n. 4” e rileva che per il principio tempus regit actum il giudice d’appello avrebbe dovuto considerare che alla data della decisione d’appello l’art. 412 quater c.p.c., era stato sostituito dalla richiamata L. n. 183 del 2010.

3. Preliminarmente occorre rilevare che non determina inammissibilità del ricorso l’omesso richiamo nella rubrica dei motivi delle disposizioni di legge e di contratto che si assumono violate, perchè le stesse risultano comunque individuate nell’illustrazione delle singole censure.

Il ricorso, peraltro, è infondato in quanto il dispositivo della sentenza impugnata, che ha ritenuto inammissibile l’appello, è conforme a diritto e questa Corte può limitarsi a correggere la motivazione ex art. 384 c.p.c., comma 4.

L.F., dipendente dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, ha impugnato dinanzi al Tribunale di Roma, il lodo emesso dal Collegio Arbitrale di disciplina dell’INPS il (OMISSIS) relativo alla sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per la durata di mesi sei inflitta con Det. Dirig. 21 luglio 2006, n. 373.

La normativa applicabile alla fattispecie è, quindi, quella dettata dal D.Lgs. n. 165 del 2001, artt. 55 e 56, nel testo originario (che ricalca la disciplina di cui al D.Lgs. n. 29 del 1993, artt. 59 bis, 69 e 69 bis, come modificato dal D.Lgs. n. 80 del 1998), e, sul piano contrattuale, dal CCNQ 24 luglio 2003, di rinnovo del CCNQ su arbitrato e conciliazione stipulato il 23 gennaio 2001.

Questa Corte ha da tempo affermato che “alle procedure arbitrali in materia di sanzioni disciplinari irrogate nei rapporti di lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, a decorrere dalla vigenza del D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 59-bis, introdotto dal D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 28, (corrispondente al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 56), operante a far data dalla stipulazione del primo contratto collettivo di settore (Cass. 7 gennaio 2003, n. 44; Cass. 23 dicembre 2004, n. 23900) e poi abrogato dal D.Lgs. n. 150 del 2009, art. 72, con decorrenza dal 15 novembre 2009, va riconosciuta natura irrituale, cui consegue l’applicabilità dell’art. 412-quater c.p.c., l’impugnabilità del lodo in primo (ed unico) grado innanzi al Tribunale in funzione di giudice del lavoro (Cass. SSUU 25253/2009; Cass. 20968/2016, 14431/2015, 19182/2013, 19645/2012, 2576/2009, 5045/2008), e l’inammissibilità dell’impugnazione del suddetto lodo proposta dinanzi alla corte d’appello, non essendo possibile la “traslatio iudici” al tribunale competente (Cass. 19645/2012, 19679/2005)” (Cass. 14528/2018).

A detto principio di diritto il Collegio intende dare continuità perchè il ricorrente per sostenere che, diversamente da quanto affermato dalla Corte territoriale, l’appello doveva essere ritenuto ammissibile, fa leva su argomenti palesemente infondati.

In particolare occorre sottolineare che il CCNQ 24.7.2003 non è divenuto inefficace in quanto l’art. 1 del contratto, che al comma 1 proroga l’efficacia del CCNQ 23.1.2001 in materia di procedure di conciliazione ed arbitrato, al secondo comma aggiunge che ” il presente accordo ha efficacia a partire dal 1 febbraio 2003 fino alla stipula di un nuovo accordo quadro in materia.”.

Non è, poi, applicabile alla fattispecie il nuovo testo dell’art. 412 quater c.p.c., che, comunque, ribadisce la natura irrituale del lodo e la competenza a decidere del Tribunale in unico grado, giacchè la norma è stata modificata solo dalla L. n. 183 del 2010 e, quindi, dalla stessa non si possono trarre argomenti per sostenere l’ammissibilità di un appello proposto nell’anno 2008.

Il ricorso va, pertanto, rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, deve darsi atto della ricorrenza delle condizioni previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato dovuto dal ricorrente.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 4.500,00 per competenze professionali, oltre rimborso spese generali del 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 10 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA