Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33307 del 17/12/2019

Cassazione civile sez. VI, 17/12/2019, (ud. 24/09/2019, dep. 17/12/2019), n.33307

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 31066/2018 R.G. proposto da:

AVV. C.D., rappresentata e difesa da se stessa e dall’avv.

Gianpiero Amorelli, con domicilio eletto in Roma, alla Via Rattazzi

2/C.

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro p.t.,

rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12.

– resistente –

avverso la sentenza del Giudice di pace di Roma n. 18720/2018,

depositata in data 1.6.2018.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24.9.2019 dal Consigliere Dott. Fortunato Giuseppe.

Fatto

FATTI DI CAUSA

L’avv. C.D. ha proposto ricorso in quattro motivi, illustrati con memoria, avverso la sentenza del giudice di pace di Roma n. 18720/2018.

Il Ministero della Giustizia ha depositato atto di costituzione ai soli fini dell’eventuale partecipazione all’udienza pubblica.

La ricorrente aveva difeso E.B., parte ammessa al gratuito patrocinio, nel giudizio di legittimità n. 7452/2009, avente ad oggetto l’impugnativa di un provvedimento di espulsione dal territorio nazionale, giudizio conclusosi con la sentenza di questa Corte n. 18111/2010, con cui è stata cassata la pronuncia di merito, disponendo il rinvio della causa al giudice di pace di Roma anche per la regolazione delle spese di legittimità.

Con automa istanza D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 82, l’avv. C. ha chiesto la quantificazione dei compensi per l’attività svolta.

Il Giudice di pace ha liquidato Euro 1115,00 per compenso ed Euro 145,00 per spese, oltre accessori di legge, con decreto emesso in data 16.5.011, confermato in sede di opposizione con ordinanza dell’11.11.2013.

Con sentenza 20325/2017 questa Corte ha cassato detta ordinanza, osservando che qualora, come nel caso in esame, “la parte alla quale vanno rimborsate le spese processuali abbia presentato la relativa nota, è ammissibile la liquidazione globale, che recepisca l’importo complessivo indicato dal difensore, dovendosi presumere che il giudice abbia voluto liquidare le spese in conformità a detta nota. Tuttavia nel caso in cui non vi sia una corrispondenza tra nota e somma liquidata, il giudice deve specificare le voci riconosciute in modo da consentire il controllo sulla correttezza della liquidazione, anche in ordine al rispetto delle relative tabelle (Cass. 6338/2008, Cass. 24890/2011, Cass. 16993/2007).

L’ordinanza in esame, ha liquidato forfettariamente il compenso spettante al ricorrente senza che però ci sia alcuna corrispondenza con l’importo indicato nella nota e ciò non consente un controllo sui criteri di calcolo adottati. La censurata situazione realizza, quindi, la dedotta violazione di legge”.

All’esito il giudice del rinvio, richiamato il principio secondo cui la parcella del difensore deve ritenersi assistita da una presunzione di veridicità e constatato che le spese non erano state versate, ha ritenuto congruo l’importo di Euro 4000,00 per il giudizio di legittimità n. 7542/2009, definito con sentenza 18111/2010, Euro 4000,00 per il giudizio conclusosi con la sentenza di legittimità n. 20325/2017 ed Euro 1000,00 per il giudizio di rinvio, detraendo la somma di Euro 1115,00 già oggetto del provvedimento del 16.5.2011, applicando infine la riduzione prevista dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 130.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo denuncia la violazione dell’art. 287 c.p.c., art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, art. 111 Cost., comma 6, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, sostenendo che il giudice di pace, riconosciuta la veridicità delle voci di tariffa esposte nella nota specifica, non poteva liquidare, per il giudizio di legittimità definito con sentenza n. 7542/2009, un importo globale pari ad Euro 4000,00, notevolmente inferiore a quello richiesto (Euro 8818,23) e comunque doveva disporre la correzione del provvedimento, essendosi in presenza di un errore materiale.

Il secondo motivo censura la violazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 82, comma 1, nonchè dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e art. 111 Cost., comma 6, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver il giudice erroneamente e senza alcuna motivazione, liquidato un importo globale di Euro 4000,00 per il giudizio di legittimità n. 7542/2009, a fronte della richiesta di Euro 8.818,23, assistita dal deposito della nota specifica.

Il terzo motivo denuncia la violazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 130, e art. 91 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, lamentando che il giudice abbia disposto la riduzione prevista per la liquidazione del compenso in favore della parte ammessa al gratuito patrocinio anche ai compensi relativi al giudizio esitato nella pronuncia n. 20325/2017, riduzione che non poteva operare nell’ambito del rapporto tra il difensore della parte ammessa al gratuito patrocinio e l’erario e con riguardo all’opposizione proposta dalla ricorrente avverso il provvedimento di liquidazione.

Il quarto motivo denuncia la violazione dell’art. 384 e 91 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver il giudice omesso di liquidare le spettanze relative al giudizio di merito n. 84458/2011 svoltosi dinanzi al giudice di pace.

2. Il primo motivo è inammissibile.

Il provvedimento con cui il giudice di pace ha respinto l’istanza di correzione della sentenza impugnata non è impugnabile in cassazione.

L’art. 288 c.p.c. prevede che le sentenze possono essere impugnate relativamente alle parti corrette nel termine ordinario decorrente dal giorno in cui è stata notificata l’ordinanza di correzione, escludendo l’esperibilità di ogni altro rimedio che sia rivolto direttamente contro il provvedimento di correzione.

La non impugnabilità riguarda anche il provvedimento di rigetto, che è ugualmente privo di natura decisoria, ha natura essenzialmente amministrativa e non incide sui diritti sostanziali e processuali delle parti.

E’ fatta salva la sola possibilità di contestare la sentenza, nelle parti corrette, con lo specifico mezzo di volta in volta previsto dall’ordinamento, ciò proprio al fine di verificare se, tramite un improprio ricorso al procedimento ex art. 287 c.p.c., siano stati emendati anche errori di giudizio, violando il giudicato eventualmente formatosi (Cass. 5733/2019; Cass. 16205/2013).

3. Il secondo motivo è fondato.

Il giudice del rinvio, dopo aver dichiarato di ritenere veritiera la nota specifica depositata dalla ricorrente, perchè non superata da contrarie allegazioni difensive del Ministero, e dopo aver rilevato che dette somme non erano state versate, ha liquidato un importo significativamente inferiore a quello richiesto, senza dar minimamente conto delle decisioni assunte.

E’ ravvisabile quindi un’insuperabile contraddittorietà della pronuncia nel punto in cui ha dichiaratamente aderito alla richiesta del difensore per come formulata con il richiamo alla nota specifica, disattendendone immotivatamente il contenuto in sede di concreta quantificazione del dovuto.

La sentenza, depositata in data 1.6.018, è soggetta alla disciplina risultante dalla modifica dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, introdotta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 1, lett. b), convertito con L. n. 134 del 2012, per cui – ai sensi dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 – è denunciabile in cassazione l’anomalia motivazionale che derivi, oltre che dall’assoluta carenza dei motivi dal punto di vista grafico e dalla motivazione apparente, anche dalla presenza di argomentazioni inconciliabili o di contraddizioni di tale gravità da impedire l’individuazione del percorso logico seguito dal giudice (Cass. 23940/2017; Cass. 21257/2014; Cass. 13928/2015; Cass. s.u. 8053/2014).

Non si è in presenza di un errore materiale emendabile mediante la procedura di correzione, poichè detto rimedio è esperibile solo per ovviare ad un difetto di corrispondenza tra l’ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica, che sia rilevabile ictu oculi dal testo del provvedimento mediante il semplice confronto della parte che ne risulti inficiata con le ulteriori statuizioni della decisione, mentre, nello specifico, vi è totale corrispondenza tra gli importi riportati in motivazione e quelli indicati nel dispositivo, per cui, in mancanza di ulteriori indicazioni, non è dato procedere alla mera correzione della pronuncia (Cass. 19601/2011; Cass. 5902/2006).

3. Il terzo è assorbito, dovendo il giudice del rinvio procedere ad una nuova liquidazione del compenso, tenendo conto dei rilievi formulati dalla ricorrente.

4. Il quarto motivo è inammissibile per difetto di specificità, poichè il ricorso non chiarisce se i compensi relativi alla prima fase del giudizio di merito n. 84458/011 siano stati oggetto della richiesta di liquidazione proposta ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 82, dato inoltre che l’avv. C. ha dichiarato in ricorso di aver svolto il patrocinio solo nel giudizio di legittimità n. 7452/2009 (cfr. ricorso pag. 3), al quale si riferiscono anche le singole attività elencate in ricorso.

Sono quindi dichiarati inammissibili il primo ed il quarto motivo di ricorso, è accolto il secondo ed è dichiarato assorbito il terzo.

Il provvedimento impugnato è cassato in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa ad un diverso giudice di pace di Roma, anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio di legittimitàPQM

P.Q.M.

dichiara inammissibili il primo ed il quarto motivo di ricorso, accoglie il secondo e dichiara assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa ad altro Giudice di pace di Roma, anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 24 settembre 2019.

Depositato in cancelleria il 17 dicembre 2019

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