Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33306 del 21/12/2018

Cassazione civile sez. lav., 21/12/2018, (ud. 19/09/2018, dep. 21/12/2018), n.33306

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BALESTRIERI Federico – Presidente –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1836-2014 proposto da:

M.M., domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso LA

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dall’ avvocato MASSIMO UBERTONE, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

ALITALIA – COMPAGNIA AEREA ITALIANA S.P.A., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

PO 25-B, presso lo studio degli avvocati ROBERTO PESSI e MAURIZIO

SANTORI, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 823/2013 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 01/07/2013 r.g.n. 1401/2012.

Fatto

Rilevato che:

il Tribunale di Torino, con sentenza del 6.6.2012, rigettava il ricorso proposto da M.M., avente ad oggetto la domanda di conversione del rapporto di lavoro a tempo determinato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, per nullità e/o illegittimità e/o inefficacia della proroga del 15.9.2011;

la Corte di Appello di Torino, investita con gravame dal lavoratore, con sentenza n. 823 del 2013, respingeva l’impugnazione; in particolare, osservava come, trattandosi di contratto a termine stipulato ai sensi del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 2, comma 1, la proroga fosse legittima in quanto la durata complessiva del rapporto (iniziale contratto a termine e successiva proroga) era stata contenuta nei limiti di cui alla previsione normativa (arco temporale di sei mesi compresi tra aprile ed ottobre di ogni anno), sicchè non trovava applicazione nè la previsione di cui all’art. 4, comma 1, ratione temporis applicabile, (in particolare la necessità di indicazione delle “ragioni oggettive”) nè, conseguentemente, la disposizione del successivo comma 2, in ordine all’onere di prova della sussistenza di dette ragioni; che la correttezza di tale ricostruzione era confermata dalla considerazione che l’azienda ben avrebbe potuto, piuttosto che prorogare l’iniziale contratto, riassumere nuovamente il lavoratore con altro contratto a termine “acausale” per il medesimo periodo per cui aveva disposto la proroga (un mese) giacchè l’iniziale contratto aveva avuto durata di tre mesi e mezzo;

ha proposto ricorso per cassazione M.M., affidato ad un unico motivo;

ha resistito, con controricorso, la società Alitalia CAI SpA (ora Compagnia Aerea Italiana S.p.A);

entrambe le parti hanno depositato memoria, ai sensi dell’art. 380 bis 1 c.p.c..

Diritto

Considerato che:

con l’unico motivo di ricorso il lavoratore deduce violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 4,comma 1, ratione temporis applicabile, in relazione al D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 2, comma 1; secondo il ricorrente, anche in caso di proroga del contratto stipulato ai sensi dell’art. 2 cit., troverebbe applicazione il dettato dell’art. 4 cit., con necessità, dunque, che la proroga espliciti le ragioni oggettive che la giustifichino;

il motivo è infondato;

le conclusioni dei giudici di merito rappresentano logico sviluppo dei principi espressi da questa Corte con la pronuncia, a sezioni unite, n. 11374 del 2016;

come noto, il D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 2, così si esprime: “E’ consentita l’apposizione di un termine quando l’assunzione sia effettuata da aziende di trasporto aereo o da aziende esercenti i servizi aeroportuali ed abbia luogo per lo svolgimento dei servizi operativi di terra e di volo, di assistenza a bordo ai passeggeri e merci, per un periodo massimo complessivo di sei mesi, compresi tra aprile ed ottobre di ogni anno, e di quattro mesi per periodi diversamente distribuiti e nella percentuale non superiore al quindici per cento dell’organico aziendale che, al 1 gennaio dell’anno a cui le assunzioni si riferiscono, risulti complessivamente adibito ai servizi sopra indicati. Negli aeroporti minori detta percentuale può essere aumentata da parte delle aziende esercenti i servizi aeroportuali, previa autorizzazione della direzione provinciale del lavoro, su istanza documentata delle aziende stesse. In ogni caso, le organizzazioni sindacali provinciali di categoria ricevono comunicazione delle richieste di assunzione”;

è stato, quindi, osservato che, mentre nella generalità dei settori produttivi, ai sensi del più volte citato D.Lgs. n. 368, il contratto a tempo determinato è consentito se si indicano le ragioni di ordine produttivo, tecnico, organizzativo o sostitutivo della scelta, nel trasporto aereo (e, poi, per effetto del comma 1 bis anche nel settore postale), è consentito (id est il contratto a tempo determinato), senza necessità di specificazione delle ragioni, in presenza di alcuni requisiti indicati, a monte, dal legislatore: per un periodo massimo complessivo di sei mesi, compresi tra aprile e ottobre di ogni anno, e di quattro mesi per periodi diversamente distribuiti; in misura non superiore al quindici per cento dell’organico aziendale, con comunicazione delle richieste di assunzioni a termine alle organizzazioni sindacali provinciali;

è, dunque, coerente ritenere che, se la proroga riguarda il predetto settore e rispetta i limiti indicati, non deve indicare alcuna ragione giustificativa; la norma non richiede la stipulazione di un solo contratto ma il rispetto di una durata massima; il

giudizio di sussistenza di “obiettive” ragioni è quello stesso che, ex ante, il legislatore ha reso in relazione all’art. 2 cit.;

le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 4.500,00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 19 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2018

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