Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33306 del 17/12/2019

Cassazione civile sez. VI, 17/12/2019, (ud. 24/09/2019, dep. 17/12/2019), n.33306

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 30023/2018 R.G. proposto da:

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO, in

persona del Procuratore p.t..

– ricorrente –

contro

C.F., rappresentato e difeso dall’avv. Maurizio De

Nardo, con domicilio eletto in Roma, Via Costabella 23, presso lo

studio dell’avv. Fabrizio Zerboni.

– controricorrente –

e

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro p.t..

– intimato –

avverso l’ordinanza del Tribunale di Torino, depositata in data

27.8.2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno

12.9.2019 dal Consigliere Dott. Fortunato Giuseppe.

Fatto

FATTI DI CAUSA

In data 27.6.2017, il Pubblico Ministero presso il tribunale di Torino ha conferito all’ing. C. l’incarico di consulente tecnico per la ricostruzione della dinamica e l’individuazione delle possibili cause di un sinistro stradale occorso in data 28.4.2017, attività per la quale ha poi liquidato un compenso di Euro 1066,03, ritenendo “equa una tempistica di 260 ore, pari a 130 vacazioni”.

L’opposizione D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 170, svolta dal C. è stata accolta dal Tribunale di Torino, che ha rideterminato il compenso in Euro Euro 2044,03 oltre accessori, corrispondenti a 240 vacazioni, tenendo conto della prassi di liquidazione invalsa presso la locale Procura della Repubblica, della complessità degli accertamenti, dell’impegno profuso e dei risultati ottenuti.

Per la cassazione di questo provvedimento la Procura della Repubblica di Torino ha proposto ricorso in quattro motivi.

Federico C. ha proposto controricorso.

Il Ministero è rimasto intimato.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 lamentando che il giudizio di opposizione doveva svolgersi con la partecipazione dell’indagato in veste di litisconsorte necessario, per cui la pronuncia, essendo stata resa a contraddittorio non integro, deve dichiararsi nulla.

Il secondo motivo denuncia l’omessa o apparente motivazione del provvedimento, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per aver il giudice riconosciuto un compenso corrispondente a 240 vacazioni, senza esplicitare le ragioni che giustificassero un tale numero di ore impiegate per la risposta ai quesiti, motivando la decisione con l’utilizzo di mere clausole di stile.

Il terzo motivo denuncia la violazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 51, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, sostenendo che, poichè il compenso del consulente è stato quantificato a vacazioni, non era consentito tener conto della complessità delle attività svolte, del pregio e della completezza degli accertamenti, trattandosi di criteri non utilizzabili nelle liquidazioni a tempo.

Il quarto motivo denuncia la violazione dell’art. 92 c.p.c., comma 2, asserendo che il giudice avrebbe dovuto compensare le spese, configurandosi un’ipotesi di soccombenza reciproca in ragione dell’accoglimento solo parziale dell’opposizione.

2. Deve respingersi l’eccezione di carenza di legittimazione ad impugnare da parte del PM, sollevata nel controricorso.

Il decreto opposto riguarda i compensi per l’attività svolta dal resistente nella fase delle indagini penali su incarico del Pubblico ministero, conseguendone che ciascuno dei soggetti legittimati all’opposizione rivestiva la qualità di litisconsorte necessario, avendo facoltà anche di impugnare la decisione (Cass. 9102/2018; Cass. 2176/2013; in motivazione, Cass. s.u. 8516/2012; Cass. 24786/2010), restando irrilevante che l’organo di accusa fosse spontaneamente intervenuto anzichè essere evocato direttamente in causa.

Non conduce a diversa soluzione l’arresto a sezioni unite n. 8516/2012, volte, in realtà, dirimere il dubbio se parte necessaria del giudizio fosse anche lo Stato e precisamente il Ministero della Giustizia, tenuto a sopportare il debito, o solo le parti processuali del giudizio di opposizione, incluso, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170, il Pubblico Ministero (cfr. sentenza n. 8516/2012, pag. 9, 12 e 13).

Al quesito, per quanto riguarda l’organo di accusa, le Sezioni unite hanno risposto in senso affermativo, precisando che la partecipazione necessaria al giudizio di quest’ultimo non si giustifica solo rispetto alle liquidazioni concernenti attività svolte nei giudizi civili cui il Pubblico Ministero non abbia partecipato (cfr. sentenza, pag. 12), e quindi non anche nei giudizi penali e, a fortiori, quando la liquidazione riguardi incarichi conferiti dalla stessa Procura.

Di tali principi ha già fatto puntuale applicazione questa Corte di legittimità (cfr. sentenza n. 2176/2013 che, nella medesima materia, rilevato che il ricorso non era stato proposto verso il Ministero della Giustizia, ha ritenuto di poter sanare il vizio del contraddittorio proprio in virtù dell’evocazione in causa del Pubblico Ministero, principio che suppone il riconoscimento in capo a quest’ultimo della qualità di parte necessaria).

3. Il primo motivo è fondato, conseguendo dal suo accoglimento l’assorbimento delle altre censure.

Alla luce della formulazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170, deve ribadirsi che nel procedimento di opposizione avverso il decreto di liquidazione dei compensi al perito nominato in un giudizio penale, l’avviso della udienza camerale deve essere notificato anche all’imputato o all’indagato, parte del processo al quale l’attività’ dell’ausiliario è riferita, ed al suo difensore.

In difetto di tale adempimento, ove il giudice non abbia disposto l’integrazione del contraddittorio, il provvedimento è affetto da nullità, rilevabile d’ufficio anche in cassazione (Cass. 2176/2013; Cass. 4739/11; Cass. 24786/10).

Il nominativo dell’indagato era conosciuto dal giudice, che lo ha menzionato nel provvedimento (cfr. ordinanza, pag. 7), e pertanto occorreva disporre la chiamata in giudizio ai sensi dell’art. 102 c.p.c., restando irrilevante che di tale nominativo non fosse edotta la parte opponente.

E’ – pertanto – accolto il primo motivo di ricorso, con assorbimento delle altre censure.

Il provvedimento impugnato è cassato in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa ad altro Magistrato del Tribunale di Torino, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa ad altro Magistrato del Tribunale di Torino, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 24 settembre 2019.

Depositato in cancelleria il 17 dicembre 2019

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