Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33304 del 17/12/2019

Cassazione civile sez. VI, 17/12/2019, (ud. 24/09/2019, dep. 17/12/2019), n.33304

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D�ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso per regolamento di competenza iscritto al n. 34597/2018

R.G., proposto da:

V.V., rappresentata e difesa dall’avv. Salvatore Patti e

dall’avv. Simone Grassi, con domicilio eletto in Roma, alla Via

Tacito 41.

– ricorrente –

contro

Z.M., rappresentato e difeso dall’avv. Antonio

Loiacono, e dall’avv. Luigi Coppola, con domicilio in Bari, alla Via

Dante n. 87.

– resistente –

e

Z.F., rappresentato e difeso dall’avv. Fabio

Ruggiero, con domicilio eletto in Roma, alla Via Principessa

Clotilde n. 2.

– resistente –

e

C.M.P..

– intimata –

avverso l’ordinanza del Tribunale di Bari, depositata in data

26.10.2018.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24.9.2019 dal Consigliere Dott. Fortunato Giuseppe;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. Celeste Alberto, che ha

concluso per il rigetto del ricorso e per la dichiarazione di

competenza del Tribunale di Bari.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con citazione notificata in data 21.6.2016 Z.E. ha adito il tribunale di Bari, convenendo in giudizio il fratello Z.M. ed i propri genitori Z.F. e C.M.P. per ottenere lo scioglimento della comunione ordinaria relativa a taluni immobili, tutti ubicati nel circondario del giudice adito, oggetto di donazione con riserva di usufrutto.

In corso di causa l’attore è deceduto e la causa è proseguita su riassunzione di V.V., sua erede universale.

Z.F. si è opposto alla domanda, chiedendo in via riconvenzionale la revoca di talune donazioni (dirette ed indirette) relativamente alla quota attribuita ad Z.E., la condanna di V.V. alla restituzione di Euro 1.144.059,57 e di taluni gioielli e valori custoditi dal defunto Z.E., la reintegra nella quota di legittima, unitamente a C.M.P., con riferimento alle disposizioni di ultima volontà di Z.E. ed infine la divisione degli immobili residuanti dalla revoca delle donazioni, inclusi taluni cespiti non contemplati nella citazione introduttiva.

All’udienza del 17.11.2016 la V. ha eccepito l’incompetenza per territorio riguardo alle riconvenzionali, eccezione respinta con provvedimento del 26.10.2018.

A parere del giudice di merito, vertendosi in materia successoria e trovando applicazione art. 22 c.p.c. e art. 456 c.c., la causa era di competenza del Tribunale di Bari in base all’ultimo domicilio del defunto, atteso che, sebbene questi avesse trasferito il proprio domicilio a Roma pochi mesi prima del decesso, detto trasferimento era stato effettuato a soli fini fiscali e previdenziali, come provato da una dichiarazione resa all’Agenzia delle entrate in data 14.3.2016. Secondo il Tribunale, Z.E. aveva mantenuto fino alla morte un legame significativo, sul piano patrimoniale e morale, con il Comune di Bari, curando la ristrutturazione della casa di abitazione ivi ubicata, mentre presso l’immobile di formale residenza non erano stati rinvenuti effetti personali, restando escluso che fosse Roma il luogo dell’ultimo domicilio del de cuius.

Avverso detta ordinanza V.V. ha proposto regolamento di competenza in tre motivi, illustrati con memoria.

Z.M. e Z.F. hanno depositato memoria ex art. 47 c.p.c..

C.M.P. è rimasta intimata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo denuncia la violazione dell’art. 456 c.c. e art. 22 c.p.c., sostenendo che il defunto Z.E. aveva fissato la propria residenza e a Roma pochi mesi prima il suo decesso, come era provato dal certificato di residenza del 2.11.2017, per cui anche il domicilio doveva presumersi trasferito, non essendo decisivo, come invece ritenuto dal Tribunale, che il testatore avesse dichiarato all’Agenzia delle entrate che il proprio domicilio fiscale era rimasto a Bari, dovendosi avere esclusivo riguardo al luogo in cui erano

localizzati in via principale i suoi rapporti economici, sociali e personali.

Il defunto conviveva dal 2014 con la V. a Roma, aveva spostato la propria residenza nell’ambito di detto Comune, ove si era sottoposto a trattamenti terapeutici, sollecitando la pratica di spostamento della residenza con e-mail del 28.4.2016.

Il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 22 c.p.c. e 456 c.c., per aver il Tribunale erroneamente dato rilievo alla circostanza che Z.E. si era interessato, fino al dicembre 2015, ai lavori di ristrutturazione dell’abitazione sita in Bari, trascurando che la volontà di trasferirsi presso detta abitazione era smentita dagli ulteriori elementi acquisiti al processo. In particolare: a) nell’atto di accettazione dell’eredità da parte di Z.F. era stato dichiarato quale ultimo domicilio di Z.E., (OMISSIS); b) analoga indicazione era contenuta nella procura speciale del 14.4.2017 conferita ai fini della redazione dell’inventario dei mobili del defunto, nonchè nel successivo verbale di inventario; c) detto inventario era stato eseguito presso l’abitazione di Roma e non a Bari e, presso detta abitazione, erano stati rinvenuti il computer, il cellulare, gli occhiali ed altri effetti personali; d) il defunto era stato assistito da una badante a Roma, era titolare di un’autorizzazione per il parcheggio per disabili, si era sottoposto per lunghi mesi a trattamenti terapeutici presso la locale Clinica Paideia; e) la ricorrente aveva beneficiato dei permessi ex L. n. 104 del 1992 per prendersi cura del coniuge e ciò da epoca anteriore al formale trasferimento della residenza a Roma.

Il terzo motivo denuncia, testualmente, l’errata individuazione del Tribunale di Bari quale giudice competente per le domande riconvenzionali proposte da Z.F. e C.M.P. volte ad ottenere la divisione degli immobili non compresi nella citazione introduttiva, sostenendo che detti beni erano ubicati in Cortina d’Ampezzo, Castellaneta e Cisternino e non erano oggetto della causa successoria, per cui, sulle relative domande, era competente il giudice del luogo in cui essi erano ubicati.

2. Il regolamento è inammissibile.

Il giudice istruttore del tribunale di Bari ha respinto l’eccezione di competenza per territorio sulla domanda riconvenzionale proposta daì ricorrenti, ritenendo proposta una causa successoria ai sensi dell’art. 456 e 22 c.p.c., devoluta alla cognizione del giudice del luogo di apertura della successione e, quindi, dell’ultimo domicilio del de cuius.

Detta riconvenzionale aveva ad oggetto: a) la richiesta di revoca di talune donazioni immobiliari (inclusi taluni di beni non contemplati nella domanda di divisione proposta in via principale); b) la restituzione di gioielli ed arredi in possesso della V. e di somme prelevate, in carenza di autorizzazione, sui conti di Z.F.; c) la richiesta di riduzione del testamento con cui Z.E. aveva disposto di parte del proprio patrimonio in favore di V.V. in presunta violazione della quota di legittima spettante a Z.F. e C.M.P.. L’azione di reintegra della legittima era inoltre connessa, ai sensi dell’art. 36 c.p.c., con le domande proposte in via principale e doveva essere dal Tribunale in composizione collegiale ai sensi dell’art. 50 bis c.c., comma 1, n. 6, benchè oggetto della medesima riconvenzionale fossero anche domande a decisione monocratica. Difatti, ai sensi dell’art. 281 novies c.p.c. ogni ipotesi di connessione, anche impropria, tra più domande, talune delle quali a decisione monocratica ed altre a decisione collegiale, vanno decise dal Collegio, essendo l’istruttore privo di potestas iudicandi.

Poichè – invece – la decisione sulla competenza è stata assunta dal giudice monocratico, detta pronuncia non può ritenersi statuizione definitiva sulla competenza e non è quindi impugnabile con il regolamento di competenza (Cass. 3585/2005; Cass. 12566/1999; Cass. 4918/1980).

A tale conclusione dovrebbe in ogni giungersi anche considerando che, per attribuire alla pronuncia carattere di definitività e per renderla impugnabile ai sensi dell’art. 42 c.p.c., occorreva che il giudice invitasse le parti a formulare le conclusioni anche di merito, non essendo sufficiente la sola autorizzazione al deposito di note difensive circoscritte alla questione di competenza (cfr. verbale di udienza in atti), poichè in tal modo non poteva ritenersi manifestata, in termini di assoluta e oggettiva inequivocità, la volontà del giudice di esprimersi in modo definitivo sulla questione (Cass. 14223/2017; Cass. s. u. 20449/2014; Cass. 22737/2012).

Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile.

Le spese sono rimesse al merito.

Si dà atto che sussistono le condizioni per dichiarare che la ricorrente è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la impugnazione, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e rimette al giudice di merito la liquidazione delle spese processuali del presente regolamento.

Dà atto che sussistono le condizioni per dichiarare che la ricorrente è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la impugnazione, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 24 settembre 2019.

Depositato in cancelleria il 17 dicembre 2019

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