Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33303 del 21/12/2018

Cassazione civile sez. lav., 21/12/2018, (ud. 31/05/2018, dep. 21/12/2018), n.33303

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10342-2013 proposto da:

MINISTERO ECONOMIA FINANZE, C.F. (OMISSIS), in persona del Ministro

pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

C.G., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CESARE

NERAZZINI 5, presso lo studio dell’avvocato DILETTA BOCCHINI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato SANDRO CAMPAGNA,

giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 8367/2012 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 19/12/2012 R.G.N. 366/2009.

Fatto

RILEVATO

che:

la Corte d’Appello di Roma, in riforma della pronuncia del Tribunale di Latina, ha accolto il ricorso di C.G., dipendente del Ministero delle Finanze affermando la violazione, da parte dell’Ente, del bando di selezione relativo alla procedura di progressione verticale per il passaggio dal profilo Cl ai profili C2 e C3;

la Corte ha accertato che il Ministero, recependo implicitamente l’accordo sindacale del 1/10/2003, che era intervenuto sui criteri di selezione per l’accesso al percorso formativo, aveva modificato la previsione del bando dopo che era scaduto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al corso-concorso e addirittura a operazioni di riqualificazione già iniziate, incidendo in maniera negativa sull’aspettativa dei concorrenti già ammessi al percorso formativo, tra i quali figurava la C.;

per la cassazione di tale pronuncia ricorre il Ministero delle Finanze con tre censure, cui resiste con tempestivo controricorso C.G..

Diritto

CONSIDERATO

che:

con la prima censura, formulata ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, parte ricorrente deduce “Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 165 dei 2001, art. 40, nonchè degli artt. 15 e 20 c.c.n.l. Ministeri 1998-2001, nonchè del contratto integrativo di amministrazione per il personale del Ministero dell’Economia e Finanze del 20/3/2000 e dell’accordo integrativo del contratto integrativo di amministrazione Per il personale del Ministero dell’Economia e Finanze dell’1/10/2003”. Sostiene che non vi sarebbe stato alcun mutamento del bando o sopravvenienza della contrattazione collettiva, come erroneamente affermato dalla sentenza gravata, bensì soltanto una necessità di adeguamento del bando di selezione alle previgenti norme del c.c.n.l. Ministeri 1998-2001 (dove all’art. 15, comma 1, lett. B) alinea b) già si prevedeva che, “…nella formazione della graduatoria sarà considerato in ogni caso elemento determinante la posizione economica di provenienza”), in seguito alla sentenza della Corte Cost. n. 194/2002 – che aveva negato la legittimità del cd. doppio salto, cioè del passaggio ad una qualifica ulteriore rispetto a quella immediatamente superiore a quella posseduta – proprio allo scopo di garantire il corretto svolgimento della procedura di riqualificazione nell’interesse di tutti i ricorrenti e in attuazione dei principi di trasparenza e di buona amministrazione;

con la seconda censura, formulata ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, contesta “Violazione e falsa applicazione degli artt. 1362,1363,1364 e 1366 c.c., in relazione alle previsioni del contratto integrativo di amministrazione per il personale del Ministero dell’Economia e Finanze del 20/3/2000 e dell’accordo integrativo del contratto integrativo di amministrazione per il personale del Ministero dell’Economia e Finanze dell’1/10/2003”. La Corte d’Appello avrebbe violato i canoni di ermeneutica contrattuale nell’interpretare il contratto collettivo integrativo per il personale dell’amministrazione delle Finanze del 2000 e dell’accordo integrativo dell’integrativo siglato nel 2003, finalizzato ad adeguare le regole della procedura in corso (sospesa) alle norme previgenti del c.c.n.l. e ai principi di diritto dettati dalla Corte Costituzionale. L’accordo sindacale del 2003, infatti, stabiliva “L’immediata ripresa dei corsi di riqualificazione sospesi”, e specificava che “…Ai fini della collocazione nelle graduatorie finali dei corsi di riqualificazione verrà data priorità ai dipendenti provenienti dalla posizione economica immediatamente inferiore a quella di inquadramento, ai sensi dell’art. 15 c.c.n.l. 1998-2001, comma 1, lett. B), alinea b)”; tale ultima norma, prevedeva che in ogni caso era da considerarsi elemento determinante la posizione economica di provenienza. Perciò, secondo il Ministero, la Corte d’Appello avrebbe male interpretato le previsioni del bando e della contrattazione integrativa, quest’ultima rivolta esplicitamente a consentire la ripresa delle procedure sospese, dopo il necessario adeguamento del bando originario alle norme previgenti del c.c.n.l. e ai principi espressi dalla Corte Costituzionale, con applicazione retroattiva alle procedure in corso;

con la terza censura, formulata ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, rubricata “Violazione e falsa applicazione dell’art. 36 Cost., nonchè del D.Lgs. n. 165 del 2001, artt. 2,40,45 e 51 “, il Ministero chiede la cassazione della sentenza d’Appello anche là dove questa ha stabilito che all’attuale controricorrente andassero corrisposte e differenze retributive per l’inquadramento nel profilo professionale C3 coi decorrenza dalla pubblicazione della graduatoria originaria all’esito della procedura di riqualificazione e non invece dal momento della statuizione giudiziale di superiore inquadramento, in base al principio della necessaria corrispettività tra le prestazioni contrattuali;

i tre motivi di ricorso, da esaminarsi congiuntamente per la loro stretta connessione, sono infondati;

la vicenda controversa, relativa alla procedura di riqualificazione per l’accesso ai profili C2 e C3 del Ministero dell’economia e delle finanze è disciplinata dall’art. 15 del CCNL per il personale del comparto Ministeri 1998/2001 e dall’accordo sindacale integrativo del 20 marzo 2000 che aveva stabilito le modalità di partecipazione e scelta della sede da parte del personale dipendente inquadrato nel profilo Cl; in base alle regole previste dal bando del (OMISSIS), che aveva recepito l’accordo sindacale sopra richiamato, l’odierna controricorrente, inquadrata nel profilo C1, concorreva per il profilo C3, avendo conseguito, nella sede di Isernia indicata nella domanda di partecipazione, un punteggio superiore a quello ottenuto da altro dipendente in possesso del profilo C2;

nel 2003, a procedure di riqualificazione già in corso, il Ministero aveva modificato la previsione del bando, recependo l’accordo sindacale dello stesso anno col quale si disponeva che, indipendentemente dal punteggio conseguito dagli aspiranti al profilo C3, l’amministrazione avrebbe dovuto accordare la precedenza al personale inquadrato nel profilo C2;

la Corte d’Appello ha ritenuto che la modifica delle modalità di accesso alla selezione intervenuta nel 2003 fosse inapplicabile alla procedura controversa, essendo questa intervenuta “dopo la scadenza dei termini di presentazione delle domande di partecipazione, così incidendo in maniera negativa sull’aspettativa dei concorrenti già ammessi al percorso formativo” (p. 5 sent.);

così statuendo la sentenza impugnata ha dato precisa attuazione ai principi di diritto affermati da questa Corte, ritenendo che le regole contenute nel bando di concorso fossero vincolanti per la pubblica amministrazione, sicchè nella specie non è dato ravvisare alcuna violazione dei criteri ermeneutici contrattuali indicati nella rubrica del secondo motivo di ricorso;

il tenore della decisione n. 24570/2016, resa da questa Corte in fattispecie sovrapponibile, è il seguente: “La pubblica amministrazione non ha alcun potere di modificare le clausole dei bando di concorso, sia pure sulla scorta di un accordo sindacale intervenuto successivamente e che modifica i criteri di selezione indicati nel bando (…); la scorretta applicazione delle clausole del bando si pone in contrasto con il principio di legalità che governa l’operato dell’amministrazione pubblica, in base all’art. 97 Cost., sicchè l’atto di approvazione della graduatoria è illegittimo qualora si ponga in contraddizione con la deliberazione di indizione e con il bando”; conseguentemente, anche la statuizione circa il diritto alla corresponsione delle differenze retributive dalla data di pubblicazione della graduatoria del concorso è corretta, poichè la stessa produce l’effetto di riportare l’amministrazione entro i binari tracciati dal bando di selezione, a norma del quale l’inquadramento giuridico nella nuova posizione retributiva decorre dalla data di approvazione delle graduatorie relative alla singola procedura per la stessa posizione economica;

la statuizione giudiziale si pone, pertanto, quale rimedio al diritto leso in capo al vincitore e non già quale termine a partire dal quale avviene il predetto riconoscimento, in nome di un astratto principio di corrispettività delle prestazioni;

in definitiva, essendo infondati i motivi, il ricorso va rigettato; le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza;

si dà atto che non sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso nei confronti della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4000 per compensi professionali, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200 e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto che non sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, art. 1 bis.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza Camerale, il 31 maggio 2018.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2018

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