Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33303 del 17/12/2019

Cassazione civile sez. VI, 17/12/2019, (ud. 24/09/2019, dep. 17/12/2019), n.33303

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso per regolamento di competenza iscritto al n. 13827/2018

R.G., proposto da:

S.G., rappresentata e difesa dall’avv. Nicola Grani, con

studio in Villafranca di Verona, alla Via Luigi Zago n. 13.

– ricorrente –

contro

D.A., rappresentata e difesa dall’avv. Maurizio Paniz e

dall’avv. Giampiero Proia, con domicilio eletto in Roma alla Via

Pompeo Magno n. 23/A.

– resistente –

avverso l’ordinanza del Tribunale di Belluno, depositata in data

5.4.2018.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24.9.2019 dal Consigliere Dott. Fortunato Giuseppe;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. Sgroi Carmelo, che ha concluso,

chiedendo di rigettare il ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con citazione notificata in data 7.6.2013, S.G. ha adito il Tribunale di Treviso, esponendo che M.F., deceduto in Belluno in 19.3.2012, aveva disposto del suo patrimonio con testamento del 10.2.20087, nominando erede universale la moglie D.A. e lasciando all’attrice il legato di Euro 1.000.000,00, importo da ricavare dalla cessione di un appartamento sito in (OMISSIS); che l’immobile era stato definitivamente alienato alla Logan s.r.l. per il prezzo di Euro 8.600.000, di cui Euro 4.3000.000 spettanti al testatore; che all’apertura della successione residuava in capo a quest’ultimo un credito di Euro 1.800.000.

Ha chiesto di condannare la Logan s.r.l. al pagamento dell’importo del legato, con gli accessori di legge.

La società acquirente si è costituita in giudizio, assumendo di aver ricevuto anche dall’erede universale la richiesta di versare il residuo prezzo ed ha chiesto di chiamare in causa D.A. per stabilire a chi competesse il pagamento.

Disposta ed effettuata la chiamata in giudizio, l’attuale resistente ha proposto in via riconvenzione domanda di nullità, per vizio di forma, di talune donazioni dirette ed indirette effettuate dal de cuius in favore della S., instando in via subordinata, per la reintegra della sua quota di legittima.

Con separato ricorso monitorio depositato in data 15.6.2017, S.G. ha inoltre ottenuto dal tribunale di Belluno l’ingiunzione n. 347/2017 per l’intero importo del legato nei confronti dell’erede testamentaria.

L’ingiunta ha proposto opposizione, chiedendo, tra l’altro, di sospendere il processo in attesa della definizione della causa già pendente dinanzi al tribunale di Treviso.

Il giudice di merito, in accoglimento della richiesta di sospensione, ha ritenuto che l’accertamento da svolgere nel primo processo si ponesse in rapporto di pregiudizialità rispetto alta causa di opposizione ex art. 645 c.p.c., discutendosi anche della validità ed efficacia del testamento contenente il legato oggetto della domanda monitoria, per cui la decisione della causa pregiudicante avrebbe inciso sull’esatta determinazione del credito dedotto in giudizio.

La cassazione dell’ordinanza di sospensione è chiesta da S.G., con ricorso sviluppato in un’unica censura, illustrata con memoria.

D.A. ha depositato memoria ex art. 47 c.p.c., comma 2.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Deve respingersi la censura di inammissibilità della memoria della resistente, in quanto non notificata telematicamente presso l’indirizzo di posta elettronica del difensore della controparte, posto che l’eventuale irregolarità risulta sanata dal conseguimento dello scopo, non essendo dedotta – comunque- la violazione di specifiche facoltà difensive della controparte.

E’ parimenti irrilevante che il giudizio ritenuto pregiudicante sia stato definito in primo grado con sentenza appellata, posto che la disposta sospensione perdura fino al passaggio in giudicato di detta pronuncia.

2. Con l’unico motivo di ricorso si deduce la violazione dell’art. 295 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, contestando al tribunale di aver disposto la sospensione del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n. 347/2017, in assenza di un nesso di pregiudizialità tecnico-giuridica, considerato che: a) nella prima causa la S. non aveva proposto alcuna domanda di pagamento del legato nei confronti dell’erede testamentaria; b) la Logan s.r.l., che aveva chiesto di individuare la reale creditrice del legato, non era stata evocata nella causa di opposizione, non essendovi quindi identità tra le parti dei due giudizi; c) la S. aveva rinunciato all’azione di pagamento verso la Logan s.r.l.; d) nel giudizio dinanzi al tribunale di Treviso non era stato impugnato il testamento ma le donazioni lesive della quota di riserva, conseguendone la sola possibilità che l’erede acquisisse un controcredito da opporre in compensazione, senza alcuna possibilità di sospendere il processo; e) non sussisteva pregiudizialità tecnica tra la domanda di pagamento e quella di riduzione del legato, dato che quest’ultima presuppone la validità del testamento e che detta domanda era stata proposta senza che l’erede avesse accettato con beneficio di inventario.

Il motivo è fondato.

Non merita adesione l’assunto dell’ordinanza impugnata secondo cui tra la causa di opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dalla S. per il pagamento del legato contenuto nel testamento redatto da M.F. in data 12.2.2008, e la controversia, previamente instaurata dalla stessa S. per escutere il credito nei confronti della debitrice del de cuius (in cui la D. aveva proposto riconvenzionale subordinata di riduzione delle disposizioni testamentarie), intercorresse un rapporto di pregiudizialità necessaria, tale da integrare i presupposti della sospensione ex art. 295 c.p.c..

Il giudice di merito ha – erroneamente – dato rilievo al fatto che nel primo giudizio era in discussione la validità ed efficacia delle disposizioni testamentarie, sostenendo che l’esito della causa potesse incidere sull’esistenza esistenza del credito vantato dall’opposta.

Per disporre la sospensione del processo ai sensi dell’art. 295 c.p.c. occorre tuttavia che tra le due controversie intercorra un nesso di pregiudizialità non in senso logico ma tecnico-giuridico, poichè la sospensione è volta ad impedire la formazione di giudicati contrastanti.

Detta condizione ricorre solo in presenza di una relazione tra rapporti giuridici sostanziali distinti ed autonomi, uno dei quali (pregiudiziale) deve integrare la fattispecie dell’altro (dipendente), in modo tale che la decisione sul primo si rifletta necessariamente, condizionandola, su quella del secondo.

E’ perciò necessario che la previa definizione di altra controversia, pendente davanti allo stesso o ad altro giudice, costituisca l’indispensabile antecedente logico – giuridico dal quale dipenda la decisione della causa pregiudicata (Cass. 4183/2016; Cass. 12233/2007).

Questa Corte ha peraltro stabilito che, ove in due distinti procedimenti, si discuta di diritti fondati o nascenti dal medesimo titolo, la sospensione è obbligatoria solo ne se sia controversa la nullità o inesistenza radicale, poichè al giudicato d’accertamento della nullità, la quale impedisce all’atto di produrre ab origine qualunque effetto, sia pure provvisorio, si potrebbe contrapporre un distinto giudicato d’accoglimento della pretesa basata su quel medesimo titolo, contrastante con il primo in quanto presupponente un antecedente logico-giuridico opposto (Cass. 17317/2002; Cass. 787/2000; Cass. 4730/2001; Cass. 4730/1999; Cass.3059/1997; per le deroghe al principio, ma solo in ragione delle peculiarità della disciplina condominiale, Cass. s.u. 44212007).

Il nesso di pregiudizialità necessaria richiesto dall’art. 295 c.p.c. non ricorre – ad es. – ove nel diverso giudizio si controverta di meri vizi d’annullabilità, poichè detta patologia non è incompatibile con la temporanea efficacia del titolo posto a fondamento dell’azione esperita (Cass. 17317/2002).

Analogamente, le disposizioni testamentarie lesive della quota riservata ai legittimari conservano validità e possano esser dichiarati in tutto o in parte inefficaci in caso di esperimento vittorioso dell’azione di riduzione (Cass. 25834/2008; Cass. 27556/2008).

Tale inefficacia si produce – tuttavia – con effetti ex nunc solo al momento del passaggio in giudicato della sentenza ed è quindi insussistente un nesso di pregiudizialità tecnica tra la causa di riduzione e la diversa controversia avente ad oggetto i beni oggetto delle disposizioni testamentarie (Cass. 27160/2017; Cass. 5323/2002; Cass. 9424/2003).

Nel caso in esame, l’erede universale del de cuius, costituendosi nel giudizio rg. 3799/2013, aveva impugnato le donazioni ricevute dalla ricorrente per vizio di forma, instando, in via subordinata, per la reintegrazione della sua quota di legittima nel caso in cui dette donazioni fossero state ritenute valide.

Non era quindi stata proposta un’azione di nullità del testamento e, quindi, tra la domanda monitoria e quella di riduzione non sussisteva un rapporto di pregiudizialità tecnica, non potendosi disporre la sospensione della causa di opposizione, nonostante l’intervenuta rinuncia alla domanda di pagamento indirizzata nei confronti della società acquirente dell’immobile, poichè le condizioni richieste dall’art. 295 c.p.c. andavano riscontrate con riferimento ai rapporti tra l’azione monitoria e la riconvenzionale di riduzione delle disposizioni testamentarie.

Consegue l’accoglimento del motivo di ricorso.

Il provvedimento impugnato è cassato in relazione al motivo accolto, con rimessione delle parti dinanzi al tribunale di Tribunale di Belluno, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie l’unico motivo di ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rimette le parti dinanzi al tribunale di Belluno, anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio di legittimità, con termine di riassunzione di gg. 60 dalla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 24 gennaio 2019.

Depositato in cancelleria il 17 dicembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA