Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33302 del 17/12/2019

Cassazione civile sez. VI, 17/12/2019, (ud. 24/09/2019, dep. 17/12/2019), n.33302

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28581-2018 proposto da:

B.G., B.V., D.M.V.,

D.P.A., elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato GIUSEPPE

DI TIZIO;

– ricorrenti –

contro

M.N.F., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

GORIZIA 14, presso lo STUDIO LEGALE SINAGRA-SABATINI-SANCI,

rappresentata e difesa dall’avvocato FRANCO SABATINI;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

G.G., M.V., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIALE GORIZIA 14, presso lo STUDIO LEGALE SINAGRA-SABATINI-SANCI,

rappresentati e difesi dall’avvocato CHIARA SABATINI;

– controricorrenti –

contro

R.D.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1219/2018 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 20/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. TEDESCO

GIUSEPPE.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

In relazione alla successione testamentaria di M.A.M., deceduta senza lasciare coniuge e discendenti, M.V., fratello della defunta, chiamava in giudizio gli eredi testamentari D.P.A., D.M.V., B.G. e B.V., nonchè l’esecutore testamentario R.D.A., per sentire dichiarare l’invalidità del testamento pubblico della defunta per incapacità naturale della testatrice e conseguentemente per sentire dichiarare l’apertura della successione legittima in favore dell’attore quale unico erede ex lege.

Il tribunale accoglieva la domanda e disponeva l’annullamento del testamento, dichiarando che l’eredità era stata acquistata dall’attore e, a seguito del decesso di lui, dagli eredi G.G. e M.V..

Contro la sentenza proponevano appello i convenuti, deducendo fra gli altri motivi, il difetto di integrità del contraddittorio, non essendo stati chiamati nel giudizio gli altri eredi istituiti con il testamento.

La corte di merito rigettava tale eccezione in base al rilievo che i soggetti non chiamarti non rivestivano la qualità di eredi, ma di legatari.

Nel merito confermava la sentenza di primo grado, riconoscendo che l’attore non aveva dato prova della incapacità della testatrice.

Per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso D.P.A., B.G., B.V. e D.M.V. sulla base di quattro motivi.

Hanno resistito con controricorso G.G. e M. Valeria.

Ha resistito con controricorso M.N.F., quale sorella ed erede legittima della testatrice, intervenuta volontariamente nel corso del giudizio d’appello, che ha proposto ricorso incidentale sulla base di un unico motivo.

R.D.A. è rimasto intimato.

Il primo motivo del ricorso principale ricorso denuncia la nullità della sentenza.

La corte d’appello ha rigettato l’eccezione di difetto di contraddittorio, nonostante non fossero stati chiamati nel giudizio la sorella della testatrice M.N.F. e gli altri soggetti contemplati nel testamento.

Si sostiene che l’intervento volontario della sorella, essendo inammissibile per carenza di interesse, non aveva sanato l’originario vizio del contraddittorio.

Il medesimo motivo denuncia inoltre la sentenza perchè la corte non ha pronunciato sulla eccezione di inammissibilità del medesimo intervento.

Con il secondo motivo, coordinato con il motivo precedente, si censura la decisione nella parte in cui la corte di merito ha riconosciuto la qualità di legatari e non di eredi dei soggetti contemplati nel testamento, non chiamati a partecipare al giudizio.

Con il medesimo motivo si sostiene che il vizio di contraddittorio sussiste comunque, posto che l’eventuale annullamento del testamento avrebbe posto nel nulla anche le disposizioni a titolo di legato.

Con gli altri motivi si censura la decisione nel merito, per avere accolto la domanda di annullamento del testamento.

Con l’unico motivo del ricorso incidentale di M.N.F. si censura la sentenza perchè la corte d’appello ha omesso di pronunciare sulla istanza di condanna degli appellanti al pagamento delle spese di lite in favore dell’interveniente.

Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere accolto per manifesta fondatezza, con la conseguente possibilità di definizione nelle forme di cui all’art. 380-bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5), il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.

Le parti costituire hanno depositato memoria.

I primi due motivi, da esaminare congiuntamente, sono fondati nei limiti di seguito indicati.

Seppure l’intervento della sorella della defunta, successibile ex lege della testatrice, intervenuta in appello accettando la causa nello stato in cui si trovava, abbia sanato la carenza originaria del contraddittorio (Cass. n. 26691/2018; n. 23701/2014), rimane sempre il fatto che non sono stati chiamati a partecipare al processo gli altri beneficiari in base al testamento impugnato.

“Nelle cause aventi ad oggetto l’impugnazione del testamento sono parti necessarie, oltre alle persone istituite eredi, anche coloro che succederebbero al de cuius per legge, ove l’atto di ultima volontà fosse riconosciuto invalido, tenuto conto della unitarietà inscindibile del rapporto dedotto in giudizio, che non potrebbe rimanere contemporaneamente regolato per alcuni dal testamento e per altri dalla legge; pertanto, ove la sentenza sia stata impugnata nei confronti di alcuni soltanto dei litisconsorti necessari, il giudice deve ordinare che il contraddittorio venga esteso ai litisconsorti pretermessi” (Cass. n. 8728/2005; n. 4452/2016).

Il principio si spiega perchè l’impugnazione volta a far valere l’invalidità del testamento è “rivolta ad ottenere una pronuncia in ordine ad un rapporto sostanzialmente unitario, ed ha per oggetto l’accertamento di uno status che non sarebbe operante se la statuizione non fosse emessa nei confronti di tutti coloro che, in quanto partecipi del rapporto stesso, sono interessati nella successione” (Cass. n. 1950/1962; n. 1261/1964; n. 1608/1975).

A diversa conclusione deve pervenirsi invece nel caso di azione diretta a far valere non l’invalidità del testamento nel suo complesso, ma l’invalidità di singole disposizioni. In questo caso il litisconsorzio necessario sussiste solo tra gli eredi ed i beneficiari della disposizione impugnata e non pure nei confronti di coloro in favore dei quali il testamento contenga altre disposizioni che non siano state impugnate (Cass. n. 1462/1965).

Consegue che “non ricorre un litisconsorzio necessario tra eredi e legatari nei giudizi concernenti la sola validità giuridica della istituzione ereditaria e nei quali non siano individuabili contestazioni in ordine ai diritti dei legatari” (1970/1963). Ciò si spiega perchè, in questo caso, l’eventuale accoglimento dell’impugnativa “mentre porrebbe nel nulla la detta istituzione d’erede non pregiudicherebbe in alcun modo i legati, che sono negozi giuridici distinti da quella” (Cass. n. 968/1968).

In memoria i controricorrenti richiamano la tesi secondo cui, pure qualora sia fatta valere una causa di invalidità idonea a travolgere l’intero regolamento negoziale, l’attore potrebbe agire solo verso gli eredi e non anche verso i legatari. Tuttavia la possibilità a cui accennano i controricorrenti, che sembra in effetti ventilata dalla giurisprudenza citata nella stessa memoria (ad es. Cass. n. 3298/1972), non si concilia con i principi di cui sopra, valevoli in termini generali ogni qual volta sia stato impugnato il testamento nel suo complesso.

Nella memoria i ricorrenti, a conferma della mancanza di litisconsorzio necessario fra eredi e legatari nel giudizio volto all’annullamento del testamento per incapacità naturale, richiamano Cass. n. 3323/2001, citata anche dalla corte di merito nella sentenza impugnata. A un attento esame, però, la pronuncia non porta argomento a questa tesi, se solo si considera che in quel caso la legataria aveva partecipato al giudizio di primo grado e ciò, secondo Corte, la rendeva “quanto meno” litisconsorte processuale nella fase di impugnazione. In considerazione di ciò nella motivazione della sentenza la Corte ha cura di chiarire che, avendo la legataria (non citata in appello) partecipato al giudizio di primo grado, “il collegio non deve occuparsi della questione se il legatario, in relazione alla causa di impugnazione del testamento per incapacità di intendere e di volere, sia litisconsorte necessario” (così testualmente Cass. n. 3323/2001 in esame). Insomma, nella vicenda decisa, a giustificare la cassazione della sentenza d’appello a causa della mancata citazione della legataria, bastava la qualità di litisconsorte processuale assunta con la partecipazione al giudizio di primo grado, impregiudicata la questione teorica se l’impugnante, pur lamentando un motivo di invalidità dell’intero negozio, possa agire solo verso gli eredi indicati nell’atto e non verso i legatari.

Comunque sia, nel caso in esame, come riconoscono in memoria gli stessi controricorrenti, l’erede legittimo non aveva impugnato la sola istituzione di erede o comunque la singola disposizione, ma aveva fatto valere genericamente l’annullabilità dell’intero testamento per incapacità naturale del testatore. Si trattava in altre parole di impugnazione del testamento in quanto tale, potendone conseguire quindi la caducazione del negozio e non solo di singole disposizioni: ciò comportava, stante l’unitaria inscindibilità del rapporto dedotto in giudizio secondo principi sopra indicati, la necessaria partecipazione al giudizio di tutti i beneficiari contemplati nel testamento, a prescindere dalla loro concorrente qualità di chiamati e1ò lege, di eredi o di legatari.

Segue la dichiarazione di nullità dell’intero giudizio e la rimessione della causa al giudice di primo grado, il quale provvederà all’integrazione del contraddittorio e anche sulle spese del presente giudizio.

Sono assorbiti gli altri motivi del ricorso principale e il ricorso incidentale.

P.Q.M.

accoglie, nei limiti di cui in motivazione, il primo e il secondo motivo del ricorso principale; dichiara assorbiti i restanti motivi del ricorso principale e il ricorso incidentale; cassa la sentenza in relazione ai motivi del ricorso principale accolti; dichiara la nullità del giudizio; rimetle le parti dinanzi al Tribunale di Pescara in diversa composizione anche per le spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 – 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 24 settembre 2019.

Depositato in cancelleria il 17 dicembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA