Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33300 del 21/12/2018

Cassazione civile sez. lav., 21/12/2018, (ud. 13/12/2017, dep. 21/12/2018), n.33300

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. CURCIO Laura – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7109-2013 proposto da:

M.M., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

LARGO MESSICO 7, presso lo studio degli avvocati PIERO LORUSSO,

LAURA TOTINO, che la rappresentano e difendono, giusta delega in

atti;

– ricorrente –

contro

SUN TUN DI P.R. & C. S.A.S., in persona del legale

rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA

GIOVANNI RANDACCIO 1, presso lo studio dell’avvocato LEONARDO MUSA,

che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2989/2012 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 31/10/2012 R.G.N. 4569/2011.

Fatto

RILEVATO

che la Corte di Appello di Lecce, con sentenza depositata in data 31.10.2012, ha respinto il gravame interposto da M.M., nei confronti della Sun Tan di P.R. & C. S.a.s., avverso la sentenza del Tribunale di Brindisi che aveva respinto la domanda proposta dalla lavoratrice, nei confronti della società, diretta ad ottenere la corresponsione di differenze retributive in relazione all’attività di lavoro dipendente asseritamente svolto dall'(OMISSIS), con mansioni di responsabile tecnico e amministrativo del centro estetico e di addetta ai servizi di cassa e di pulizie;

che per la cassazione della sentenza ricorre la M. articolando sei motivi;

che la società resiste con controricorso;

che il P.G. non ha formulato richieste.

Diritto

CONSIDERATO

che con il ricorso si censura: 1) violazione e falsa applicazione di norme di diritto, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; nullità della sentenza, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5e si lamenta che la Corte di appello abbia errato nel ritenere che la sentenza di primo grado non sia affetta da mero errore materiale, ma da inesistenza giuridica o nullità radicale poichè emessa nei confronti delle parti del giudizio, ma con motivazione e dispositivo concernente diversa causa riguardante altri soggetti; 2) violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonchè omessa ed insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per avere i giudici di seconda istanza errato nel ritenere che la sentenza di primo grado sia affetta da inesistenza giuridica o da nullità radicale; 3) violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonchè omessa e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, perchè la Corte di Appello, anzichè annullare la sentenza di primo grado, ha giudicato nel merito, affermando che il ricorso fosse sfornito di prova; 4); 5) e 6) violazione e falsa applicazione dell’art. 2094 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonchè omessa e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per avere i giudici di secondo grado affermato apoditticamente che il ricorso era sfornito di prova, senza considerare che l’istruttoria espletata in primo grado aveva dimostrato, a parere della ricorrente, il raggiungimento della piena prova a supporto delle pretese avanzate da quest’ultima;

che i primi tre motivi, da esaminare congiuntamente per ragioni di connessione, sono inammissibili per una pluralità di profili; ed invero, correttamente, la Corte distrettuale ha osservato che, nella fattispecie, ricorre un’ipotesi di nullità radicale della sentenza – e non di errore materiale, posto che quest’ultimo si sostanzia in una mera svista che non incide sul contenuto concettuale della decisione (cfr., tra le molte, Cass., S.U., n. 23198/2009) -, poichè la stessa è stata emessa nei confronti delle parti del giudizio e con una corretta e pertinente esposizione del fatto, ma con una motivazione ed un dispositivo concernenti una causa diversa riguardante parti diverse; inoltre, condivisibilmente e conformemente alla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 300679/2011), i giudici di seconda istanza hanno rilevato che tale nullità, in quanto non coperta dal giudicato formale, può essere fatta valere anche al di fuori dell’impugnazione nello stesso processo, con una autonoma azione di accertamento, con la conseguenza che il giudice cui è da attribuire la sentenza inesistente o affetta da nullità radicale può procedere alla sua rinnovazione (arg. anche ex art. 276 c.p.c.), senza sanarla, ma emanando un atto valido; ed hanno, altresì, sottolineato che il vizio di cui si tratta può, comunque, essere fatto valere in appello: per la qual cosa hanno esaminato il merito della causa, pervenendo alla decisione impugnata in questa sede;

che, perchè possa utilmente dedursi in sede di legittimità la violazione dell’art. 112 c.p.c., -fattispecie riconducibile ad una ipotesi di error in procedendo ex art. 360 c.p.c., n. 4, – sotto il profilo della mancata corrispondenza tra il chiesto ed il pronunziato, deve prospettarsi, in concreto, l’omesso esame di una domanda o la pronunzia su una domanda non proposta (cfr., tra le molte, Cass. nn. 13482/2014; 9108/2012; 7932/2012; 20373/2008); ipotesi, queste, che non si profilano nel caso di specie, in cui i giudici di secondo grado hanno specificato il motivo per il quale non possa configurarsi un’ipotesi di errore materiale ed hanno altresì spiegato il motivo per cui sono passati ad esaminare il merito della controversia (una volta che la ricorrente ha deciso di interporre gravame, anzichè esperire un’autonoma azione di accertamento, riproponendo la domanda come già esposta nel ricorso di prima istanza, la Corte di Appello ha emesso la sentenza impugnata sulla scorta della documentazione versata in atti, ritenuta sufficiente per pervenire alla decisione);

che pure sotto il profilo del dedotto vizio di motivazione i motivi articolati sono inammissibili, anche in considerazione del fatto che, nella fattispecie, si applica, ratione temporis, il nuovo testo dell’art. 360, comma 1, n. 5), come sostituito dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, essendo stata la sentenza impugnata depositata, come riferito in narrativa, il 31.10.2012; ed invero, come sottolineato dalle Sezioni Unite di questa Corte (con la sentenza n. 8053 del 2014), per effetto della riforma del 2012, per un verso, è denunciabile in Cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione); per l’altro verso, è stato introdotto nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ma nel caso in esame, il motivo di ricorso che denuncia il vizio motivazionale non indica il fatto storico (v, tra le altre, Cass. n. 21152 del 2014), con carattere di decisività, che sarebbe stato oggetto di discussione tra le parti e che la Corte di Appello avrebbe omesso di esaminare; nè, tanto meno, fa riferimento, alla stregua della pronunzia delle Sezioni Unite, ad un vizio della sentenza “così radicale da comportare” in linea con “quanto previsto dall’art. 132 c.p.c., n. 4, la nullità della sentenza per mancanza di motivazione”;

che, dunque, non potendosi più censurare, dopo la riforma del 2012, la motivazione relativamente al parametro della sufficienza, rimane il controllo di legittimità sulla esistenza e sulla coerenza del percorso motivazionale del giudice di merito (cfr., tra le molte, Cass. n. 25229/2015) che, nella specie, è stato condotto dalla Corte territoriale con argomentazioni logico-giuridiche del tutto congrue, e scevre da vizi, in ordine alla qualificazione della sentenza come radicalmente nulla o inesistente e relativamente al fatto che, come innanzi riferito, una volta scelta la via del gravame da parte della ricorrente, si è proceduto all’esame del merito;

che il quarto, il quinto ed il sesto motivo, da esaminare congiuntamente perchè, all’evidenza, connessi, sono anch’essi inammissibili relativamente alle censure articolate in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per le ragioni testè enunciate, mentre non sono fondati con riferimento alla dedotta violazione e falsa applicazione dell’art. 2094 c.c.. Ed invero, i giudici di seconda istanza hanno dato atto di avere esaminato la domanda riproposta dalla M., come esposta nel giudizio di primo grado ed hanno rilevato che già il ricorso introduttivo era del tutto carente di qualsiasi elemento a sostegno della pretesa di riconoscimento della esistenza di un rapporto di lavoro subordinato (e, come è noto, sul lavoratore che intenda rivendicare in giudizio l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato grava l’onere di fornire gli elementi di fatto corrispondenti alla fattispecie astratta invocata: cfr., ex plurimis, Cass. n. 11937/2009); hanno, inoltre, preso in considerazione le risultanze dell’interrogatorio formale e della prova per testi espletati dal primo giudice e sono condivisibilmente pervenuti al rigetto della domanda della lavoratrice, in considerazione del fatto che la stessa non frequentasse il centro estetico come dipendente, ma come cliente, amica della proprietaria, alla quale, probabilmente, “talvolta dava una mano”;

che, inoltre, il compito di valutare le prove e di controllarne l’attendibilità e la concludenza spetta in via esclusiva al giudice di merito; per la qual cosa “la deduzione con il ricorso per cassazione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata, per omessa, errata o insufficiente valutazione delle prove, non conferisce al giudice di legittimità il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì solo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito” (cfr., ex multis, Cass., S.U., n. 24148/2013; Cass. n. 14541/2014 citt.; Cass. n. 2056/2011); e, per quanto anche innanzi evidenziato, la Corte distrettuale è pervenuta alla decisione impugnata attraverso un percorso motivazionale condivisibile;

che per tutto quanto in precedenza esposto, il ricorso va rigettato;

che le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza;

che, avuto riguardo all’esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso, sussistono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 4.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 13 dicembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2018

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