Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3330 del 12/02/2018


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Civile Ord. Sez. L Num. 3330 Anno 2018
Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE
Relatore: BLASUTTO DANIELA

ORDINANZA

sul ricorso 11975-2012 proposto da:
LETIZIA VALERIA, elettivamente domiciliata in ROMA,
PIAZZALE DELLE BELLE ARTI 2, presso lo studio
dell’avvocato GAETANO ANTONIO SCALISE, che la
rappresenta e difende giusta delega in atti;
– ricorrente contro

AZIENDA OSPEDALIERA
2017
4587

COMPLESSO OSPEDALIERO SAN

GIOVANNI – ADDOLORATA, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA ORAZIO 3, presso lo studio dell’avvocato
VITO BELLINI, che la rappresenta e difende giusta
delega in atti;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 12/02/2018

avverso

la

sentenza

n.

7029/2011

della

CORTE

D’APPELLO di ROMA, depositata il 08/11/2011, R. G. N.

7666/2009.

R.G. 11975/2012

RILEVATO CHE
1. La Corte di appello di Roma, riformando la sentenza di primo grado, in accoglimento
dell’appello proposto dal’Azienda Ospedaliera – Complesso S. Giovani Addolorata, ha
rigettato la domanda proposta da Letizia Valeria avente ad oggetto il riconoscimento del
diritto all’inquadramento del livello DS del CCNL comparto sanità dell1.7.98 e la
corresponsione delle conseguenti differenze retributive, maturate dal 4.3.2000, oltre

1.1. La Corte di appello ha osservato:
– che, secondo le risultanze dell’istruttoria testimoniale, la ricorrente si occupava della
gestione dell’archivio della sorveglianza medica della radioprotezione e, su direttiva del
medico responsabile, provvedeva a convocare gli operatori esposti a radiazioni per
effettuare prelievi; si occupava di compilare e archiviare la documentazione relativa agli
esami effettuati e di curare le pratiche amministrative, senza averne la responsabilità
diretta, e di svolgere una parte del lavoro infermieristico, nonché dell’assistenza durante le
visite espletate dal medico responsabile;
– che tali compiti non potevano essere ricondotti al livello economico super (DS) di
collaboratore professionale sanitario esperto, la cui declaratoria contrattuale riserva tale
profilo ai lavoratori che, oltre alle conoscenze teoriche specialistiche e/o gestionali in
relazione ai titoli di studio e professionali conseguiti, esplicano la loro mansioni con
autonomia e responsabilità dei risultati conseguiti e ampia discrezionalità operativa
nell’ambito delle strutture operative di assegnazione; svolgono funzioni di direzione e
coordinamento, gestione e controllo di risorse umane, coordinamento di attività didattica
con iniziative di programmazione e proposta;
– che nei compiti svolti dall’appellata non erano rinvenibili le caratteristiche proprie del
profilo rivendicato, atteso che l’utilizzazione del servizio era integralmente affidata al medico
responsabile dott. Danese, che adottava ogni decisione (esami cui sottoporre gli operatori
esposti a radiazioni, l’ordine con cui gli stessi dovevano sottoporsi a controlli, ecc.), mentre
la Letizia “eseguiva” le direttive date dal predetto, senza assumere i caratteri propri del
profilo superiore;
– che le accertate mansioni ben potevano essere ricomprese nella categoria (D) e nel profilo
di appartenenza (cat. D, di collaboratore professionale sanitario), atteso che la disciplina
collettiva riserva gli stessi al dipendente che “svolge attività attinenti alla sua competenza
professionale specifica – comprese funzioni di carattere strumentale quali ad esempio la
tenuta dei registri – nell’ambito delle unità operative semplici, all’interno delle quali coordina
l’attività del personale addetto; predispone piani di lavoro nel rispetto dell’autonomia

„ i

accessori.

R.G. 11975/2012

operativa del personale assegnato e delle esigenze di lavoro del gruppo; collabora all’attività
didattica nell’ambito dell’unità operativa e, inoltre, può essere assegnato, previa verifica dei
requisiti, a funzioni dirette di tutor in piani formativi”.
2. Per la cassazione di tale sentenza Letizia Valeria ha proposto ricorso affidato affidato a
due motivi resiste con controricorso l’Azienda Ospedaliera – Complesso ospedaliero San
Giovanni Addolorata. Entrambe le parti ha depositato memoria ex art. 380-bis cod. proc.
civ..

1. I entrambi i motivi di ricorso denunciano sub specie violazione di legge (artt. 115 e 116
cod. proc. civ. e art. 52 D.Lgs. n. 165 del 2001 e CCNL comparto sanità) errata od omessa
valutazione delle risultanze istruttorie in ordine alla ricostruzione delle mansioni svolte dalla
ricorrente nel periodo dedotto in giudizio. Censurano altresì l’erronea mancata sussunzione
della fattispecie nell’alveo della declaratoria del livello DS.
2. Il ricorso è infondato.
3. L’art. 116, primo comma, cod. proc. civ. consacra il principio del libero convincimento del
giudice, al cui prudente apprezzamento – salvo alcune specifiche ipotesi di prova legale – è
pertanto rimessa la valutazione globale delle risultanze processuali. In particolare, in tema
di valutazione delle risultanze probatorie in base al principio del libero convincimento del
giudice, la violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. è apprezzabile, in sede di ricorso
per cassazione, nei limiti del vizio di motivazione di cui all’art. 360, primo comma, numero
5, cod. proc. civ., e deve emergere direttamente dalla lettura della sentenza, non già dal
riesame degli atti di causa, inammissibile in sede di legittimità (Cass. 24434 del 2016, n.
14267 del 2006). Nel quadro del principio, espresso nell’art. 116 cod. proc. civ., di libera
valutazione delle prove (salvo che non abbiano natura di prova legale), il giudice civile ben
può apprezzare discrezionalmente gli elementi probatori acquisiti e ritenerli sufficienti per la
decisione, attribuendo ad essi valore preminente e così escludendo implicitamente altri
mezzi istruttori richiesti dalle parti. Il relativo apprezzamento è insindacabile in sede di
legittimità, purché risulti logico e coerente il valore preminente attribuito, sia pure per
implicito, agli elementi utilizzati (Cass. n. 11176 del 2017).
4. Nel caso in esame, la Corte di appello ha dato conto delle fonti di prova utilizzate,
specificamente esaminate, ed il relativo apprezzamento non è affetto da alcun vizio logico,
mentre il ricorso in esame sollecita, nella forma apparente della denuncia di

error in

iudicando, un riesame dei fatti, inammissibile in questa sede.
5. Quanto alla presunta erronea sussunzione della fattispecie concreta in quella astratta
della declaratoria contrattuale di appartenenza in luogo di quella superiore rivendicata, va
rilevato che la censura è sostanzialmente incentrata su una diversa ricostruzione degli
elementi di fatto ritenuti decisivi e non sull’interpretazione ed applicazione alla fattispecie

2

CONSIDERATO CHE

R.G. 11975/2012

della disciplina contrattuale di riferimento. Al riguardo, va ricordato che il vizio di violazione
di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento
impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica
necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l’allegazione di
un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna
all’esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di
merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di

2016).

E’ dunque inammissibile una doglianza che fondi il presunto errore di sussunzione –

e dunque un errore interpretativo di diritto – su una ricostruzione fattuale diversa da quella
posta a fondamento della decisione, alla stregua di una alternativa interpretazione delle
risultanze di causa.
6. Per il resto, va osservato che il D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, art. 56, ora D.Lgs. 30
marzo 2001, n. 165, art. 52, pur nelle varie formulazioni susseguitesi nel tempo, recependo
una costante norma del pubblico impiego, esclude che dallo svolgimento delle mansioni
superiori possa conseguire l’automatica attribuzione della qualifica superiore, ma riconosce il
diritto del dipendente che le abbia svolte al corrispondente trattamento retributivo.
Nell’interpretazione fornita dalle Sezioni unite della Corte di cassazione, con la sentenza n.
25837 del 2007, la suddetta norma va intesa nel senso che l’impiegato cui sono state
assegnate, al di fuori dei casi consentiti, mansioni superiori ha diritto, in conformità alla
giurisprudenza della Corte costituzionale (tra le altre, sentenze n. 908 del 1988; n. 57 del
1989; n. 236 del 1992; n. 296 del 1990), ad una retribuzione proporzionata e sufficiente ai
sensi dell’art. 36 Cost.; tale regola trova applicazione sempre che le mansioni superiori
siano state svolte, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, nella loro pienezza e sempre
che, in relazione all’attività spiegata, siano stati esercitati i poteri ed assunte le
responsabilità correlate a dette superiori mansioni (Cass. n. 23741 del 17 settembre 2008 e
molte altre successive; ex plurimis, Cass. n. 4382 del 23 febbraio 2010).
6.1. L’applicabilità anche al pubblico impiego dell’art. 36 Cost. nella parte in cui attribuisce
al lavoratore il diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro
prestato è stata affermata più volte dalla Corte costituzionale: cfr. sentenze n. 57 del 1989,
n. 296 del 1990, n. 101 del 1995, n. 115 e n. 229 del 2003, nonché ordinanze n. 408 del
1990, n. 337 del 1993 e n. 347 del 1996 (v. pure Cass. n. 13809 del 2015, nn. 6530, 6538,
5288 e 796 del 2014).
6.2. Nel merito, la pretesa volta al riconoscimento delle differenze retributive è infondata,
perché – alla stregua della ricostruzione compiuta dai giudici di merito – difetta il
presupposto che l’interessata sia stata effettivamente adibita a mansioni superiori a quelle
proprie del profilo di inquadramento.

3

motivazione (Cass. n.7394 del 2010, n. 8315 del 2013, n. 26110 del 2015, n. 195 del

R.G. 11975/2012

7. Per tali assorbenti considerazioni, il ricorso va rigettato, con condanna di parte ricorrente
al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in
Euro 4.000,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura
del 15% ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale del 21 novembre 2017

Giuseppe Napoletano

Il Funzionario
Dott.ssa

Il Presidente

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