Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3330 del 08/02/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 08/02/2017, (ud. 16/11/2016, dep.08/02/2017),  n. 3330

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 14235-2010 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

GRUPPO SERVIZI AMBIENTI METROPOLITANI SRL in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE

CAMILLO SABATINI 150, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO

CEPPARULO, rappresentato e difeso dall’avvocato ANDREA AMATUCCI

giusta delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 126/2009 della COMM. TRIB. REG. SEZ.

dell’ABRUZZO, depositata il 16/04/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/11/2016 dal Consigliere Dott. MARIA ENZA LA TORRE;

udito per il ricorrente l’Avvocato DETTORI che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

MASELLIS MARIELLA che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo, n. 126/10/2009 dep. 16.4.2009, che su impugnazione del diniego di riconoscimento del credito d’imposta (di cui alla L. n. 388 del 2000, art. 7, comma 10, richiamato dall’art. 63, comma 1 lett. a) 1, 289/2002 per le imprese del centro/sud Italia in relazione all’assunzione di nuovi lavoratori), alla s.r.l. Gruppo servizio ambienti metropolitani, operante nelle zone indicate nell’obiettivo 1 dell’Unione europea, per gli anni 2003/2006, confermando la decisione di primo grado, ha rigettato l’appello dell’Ufficio.

In particolare la CTR, ritenuto ammissibile il ricorso, non ha riconosciuto agli incentivi suddetti (L. n. 289 del 2002, ex art. 63, comma 1), la natura di aiuti di stato (attribuendovi la natura di aiuti a favore di lavoratori svantaggiati), non limitabili al tetto di Euro 100.000 (cd. de minimis), imposto con il sistema telematica alla concessione dell’agevolazione.

La società si costituisce con controricorso, eccependo l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Col primo motivo del ricorso l’Agenzia delle entrate deduce violazione di legge (L. n. 289 del 2002, art. 63, comma 1, lett. a); L. n. 388 del 2000, art. 7, comma 10; artt. 87 e 88 Tratt. CE; art. 2 Reg. CE 69/01; artt. 3 e 4 Reg. CE n. 2204/02), in relazione alla natura degli incentivi in questione, in quanto il credito d’imposta ulteriore, di cui all’art. 63 cit., configura aiuto di stato (ex art. 87 Tratt. CE ed escluso dall’operatività del Reg. CE2204/02, 6 considerando), ed è comunque sottratto all’applicazione del predetto regolamento, non concretando un regime di aiuti che soddisfi le condizioni di cui all’art. 4 Reg. CE2204/02.

2. Col secondo motivo si deduce violazione di legge (L. n. 289 del 2002, art. 63, comma 1, lett. a); L. n. 388 del 2000, art. 7 comma 10), sotto diverso profilo, per avere la CTR respinto la natura di aiuto di stato al predetto contributo, escludendo ai contempo la regola de minimis sulla base della non selettività dei beneficio fiscale; mentre tale misura, favorendo determinate imprese, comporta potenziali effetti distorsivi sulla concorrenza.

3. Il ricorso è fondato.

Il quadro normativo di riferimento della fattispecie è costituito dalla L. n. 388 del 2000, art. 7, le cui disposizioni sono state confermate dalla L n. 289 del 2002, art. 63, comma 1, che dispone, nel legittimo esercizio dei suoi poteri discrezionali, il riconoscimento da parte del legislatore nazionale del beneficio dell’ulteriore credito d’imposta, in misura limitata e non in rapporto al numero dei lavoratori effettivamente assunti, facendo proprio – in via di rinvio alla relativa fonte normativa – il criterio comunitario c.d. “de minimis”. Questo criterio, nell’ambito dell’ordinamento sovranazionale, fissa, nell’importo di Euro 100.000 nel triennio, il limite quantitativo al di sotto dei quale gli “aiuti di Stato non incorrono nel divieto di cui all’art. 92 (poi 87)” par. 1 Trattato C.E. (v., fra le altre, Cass. n. 18018/2016; n. 21605/2015; n. 20245/2013).

Va conseguentemente ribadito il principio, ripetutamente affermato da questa Corte, secondo cui in tema di agevolazioni fiscali, è illegittima la disapplicazione da parte del giudice nazionale della norma della L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 63, comma 1, nella parte in cui mantiene ferma la disposizione di cui all’art. 7, comma 10, cit., sul presupposto che il beneficio in questione non configuri un aiuto di Stato, in quanto incorre nella violazione della normativa comunitaria il legislatore solo se concede aiuti di Stato in misura eccedente alla regola de minimis (da ultimo Cass. n. 20785/ 2016).

La CTR ha pertanto erroneamente escluso il dedotto contrasto con la normativa comunitaria laddove ha negato la natura di aiuti di stato al recupero del credito d’imposta di cui al caso di specie, ritenendo non operante la regola de minimis prevista dalla L. n. 288 del 2000, art. 7, comma 10, potendo lo stato italiano fissare un tetto massimo al bonus per l’incremento dell’occupazione.

4. Alla stregua delle considerazioni che precedono, ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto (ex art. 384 c.p.c., comma 2) la causa può essere decisa nel merito, con il rigetto del ricorso introduttivo del contribuente.

5. In ragione dei consolidarsi della giurisprudenza citata in periodo successivo alla proposizione del ricorso introduttivo, sussistono le condizioni per la integrale compensazione delle spese processuali.

PQM

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nei merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente. Compensa le spese, dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 16 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2017

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