Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 333 del 10/01/2011

Cassazione civile sez. II, 10/01/2011, (ud. 26/10/2010, dep. 10/01/2011), n.333

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – rel. Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 11153-2005 proposto da:

M.E., c.f. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA TRIONFALE 148, presso lo studio dell’avvocato RAGAZZONI

MARIO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COMPARICI

TIZIANO;

– ricorrente –

contro

PARCO NATURALE ADDA SUD CS GESTIONE;

– intimato –

sul ricorso 14523-2005 proposto da:

PARCO NATURALE ADDA SUD CS GESTIONE, in persona del suo presidente

Sig. D.A., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA MARIO SAVINI 7, presso lo studio dell’avvocato ROMAGNA

VALENTINA, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

MAIOCCHI EMILIO;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

e contro

M.E.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1161/2004 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 30/04/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/10/2010 dal Consigliere Dott. MIGLIUCCI Emilio;

udito l’Avvocato Ragazzoni Mario difensore del ricorrente che ha

chiesto di riportarsi agli atti;

udito l’Avv. Romagna Egidio con delega depositata in udienza

dell’Avv. Maiocchi difensore del resistente che ha chiesto di

riportarsi agli atti;

adito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SCARDACCIONE Eduardo Vittorio che ha concluso per il rigetto del

ricorso principale e l’assorbimento del ricorso incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

M.E. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Lodi il Parco Naturale Adda Sud – Consorzio di Gestione chiedendone la condanna: a) alla rimozione di due cartelli stradali ubicati in prossimità dell’area di proprietà dell’attore che, indicando l’esistenza di un parcheggio convenzionato con il Consorzio, induceva i terzi ad accedere liberamente e senza autorizzazione dell’attore alla sua proprietà per raggiungere il parcheggio; b) al risarcimento dei danni.

Il convenuto, costituendosi in giudizio,chiedeva il rigetto della domanda e, in via riconvenzionale, la declaratoria dell’esistenza di una servitù pubblica di passaggio sulla strada di proprietà dell’attore, chiedendo di essere autorizzato alla chiamata in causa di S.P., per essere eventualmente manlevato dallo stesso col quale aveva stipulato una convenzione per l’utilizzo, quale parcheggio per auto, di un’area di proprietà del medesimo S..

Si costituiva il terzo chiamato chiedendo il rigetto della domanda nei suoi confronti proposta.

Il Tribunale, con sentenza depositata in data 12 dicembre 2000, respingeva la domanda proposta dall’attore e quella avanzata dal convenuto nei confronti del terzo chiamato.

Con sentenza dep. il 30 aprile 2004 la Corte di appello di Milano rigettava l’impugnazione principale proposta dall’attore nonchè quella incidentale formulata dal convenuto.

Relativamente all’appello principale con cui l’attore aveva censurato il rigetto dell’eccezione di carenza di legittimazione del Parco Naturale Adda Sud – Consorzio di Gestione a richiedere l’accertamento di una servitù pubblica di passaggio, la Corte rilevava che correttamente il Tribunale aveva al riguardo compiuto l’accertamento incidentale che era necessario per verificare la sussistenza o meno della responsabilità del Parco; nel merito, i Giudici ritenevano provati, sulla base delle prove assunte, i requisiti per la costituzione della una servitù di uso pubblico, in considerazione dell’utilizzazione da parte di una collettività indeterminata di persone del bene che era idoneo al soddisfacimento di un pubblico interesse, tenuto conto che la strada campestre di proprietà dell’attore era solitamente percorsa da bagnanti e pescatori per recarsi al greto del fiume; erano considerate assorbite le questioni formulate con l’appello incidentale dal Parco Naturale Adda Sud – Consorzio di Gestione nei confronti del M. e del terzo chiamato Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione il M. sulla base di un unico motivo illustrato da memoria. Resiste con controricorso proponendo ricorso incidentale affidato a tre motivi il Parco Naturale Adda Sud – Consorzio di Gestione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente il ricorso principiale e quello incidentale vanno riuniti, ex art. 335 cod. proc. civ., perchè sono stati proposti avverso la stessa sentenza. Con l’unico motivo il ricorrente, lamentando violazione e falsa applicazione degli artt. 1031, 1079 e 2697 cod. civ. nonchè omessa,insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5), censura la decisione gravata che, nel respingere l’eccezione di carenza di legittimazione e interesse del convenuto a invocare la servitù pubblica di passaggio, formulata da esso appellante, non aveva compiuto alcuna indagine al riguardo e non aveva motivato specificamente in ordine a tale questione, atteso che il Consorzio Parco Adda Sud non aveva provato di passare nè aveva dimostrato la titolarità del diritto di passaggio, non rappresentando alcuna comunità nè potendo richiedere uti civis o uti singulus il riconoscimento di un diritto di uso pubblico.

Inoltre, la Corte non aveva compiuto alcuna indagine circa l’idoneità del bene ad assolvere l’interesse pubblico e la sua utilità alla collettività nè vi era stata acquiescenza da parte dell’attore, che è il proprietario della strada e aveva anche collocato dei cartelli che indicavano che si trattava di proprietà privata con divieto di accesso, atteso che il passaggio per alcuni bagnanti estivi era avvenuto per mera tolleranza. Il motivo va accolto.

Occorre premettere che la servitù di uso pubblico è caratterizzata dall’utilizzazione da parte di una collettività indeterminata di persone di un bene il quale sia idoneo al soddisfacimento di un interesse collettivo: la legittimazione ad agire (o resistere a colui che contesti l’uso pubblico) per la tutela del diritto spetta non soltanto all’ente territoriale che rappresenta la collettività, normalmente il Comune, che è titolare della servitù ma anche a ciascun cittadino appartenente alla collettività uti singulus (Cass. 8653/1996; 4284/1987; 2183/1974).

Orbene, la sentenza non ha esaminato la questione che era stata formulata dall’attore in ordine alla legittimazione e all’interesse del Parco Naturale Adda Sud – Consorzio di Gestione relativamente all’esistenza di una servitù di uso pubblico costituita sulla proprietà dell’attore. La questione non poteva evidentemente risolversi con il rilievo compiuto dalla Corte di appello secondo cui l’esistenza o meno del diritto di servitù costituiva oggetto di un accertamento incidentale necessario al fine di verificare la responsabilità del convenuto. Il problema era piuttosto quello di stabilire se il Consorzio fosse legittimato e: avesse interesse a fare valere il diritto di servitù di uso pubblico: si trattava, in definitiva, di accertare, da un canto, il contenuto e la titolarità della predetta servitù e dall’altro, la posizione assunta dal convenuto rispetto ad essa in modo da verificare il titolo e la veste in virtù della quale il Parco Naturale Adda Sud – Consorzio di Gestione potesse invocare l’esistenza di una servitù di uso pubblico che avrebbe reso legittimo l’apposizione dei cartelli. Pertanto, occorreva verificare se l’Ente poteva considerarsi quanto meno fruitore del diritto di usare della servitù, quale ente esponenziale che rappresentasse i cittadini membri della collettività che utilizzava il bene, ovvero quale membro di quella collettività. Tale indagine non è stata in alcun modo compiuta dalla sentenza impugnata tanto più che la motivazione appare carente anche laddove, nel giustificare l’uso per il soddisfacimento di un bisogno collettivo, fa genericamente riferimento al passaggio da parte di bagnanti e pescatori che intendevano raggiungere il greto del fiume, senza individuare la collettività a vantaggio della quale il peso fosse imposto. Al riguardo, la servitù di uso pubblico postula l’utilizzazione di un bene per il soddisfacimento di bisogni e di utilità di carattere generale a favore di una collettività indeterminata di persone ovverossia di un raggruppamento di persone che, seppure non organizzato in ente territoriale, presenti una particolare coesione per la comunanza di interessi e di situazioni che legittimino l’uso pubblico: in sostanza, la funzione pubblica della strada, in quanto volta a soddisfare un bisogno del gruppo, non può ridursi alla somma dei singoli interessi particolari dei vari utenti, i quali devono esercitare il diritto non uti singuli ma uti cives, cioè come titolari di interessi generali.

Il ricorso principale va, pertanto, accolto.

Il ricorso incidentale, avendo ad oggetto questioni che non sono state esaminate in quanto ritenute assorbite dal rigetto della domanda proposta dall’attore, è inammissibile: le stesse potranno essere poste in sede di giudizio di rinvio.

La sentenza va cassata con rinvio, anche per le spese della presente fase, ad altra sezione della Corte di appello di Milano.

P.Q.M.

Riunisce i ricorsi, accoglie il ricorso principale, dichiara inammissibile il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese della presente fase, ad altra sezione della Corte di appello di Milano.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 ottobre 2010.

Depositato in Cancelleria il 10 gennaio 2011

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