Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 333 del 09/01/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 333 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CICALA MARIO

ORDINANZA
sul ricorso 22956-2011 proposto da:
COMUNE DI LUINO 84000310122, in persona del Sindaco pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE PARIOLI
79/H, presso lo studio dell’avvocato CORTI PIO, che lo rappresenta e
difende giusta delibera G.M. 133 DEL 19/07/2011 e giusta procura a
margine del ricorso;
– ricorrente contro

ENEL PRODUZIONE SPA, AGENZIA DEL TERRITORIO UFFICIO DI VARESE -;
– intimate –

avverso la sentenza n. 95/4/2010 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di MILANO del 30/09/2010,
depositata il 26/10/2010;

Data pubblicazione: 09/01/2014

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
05/12/2013 dal Presidente Relatore Dott. MARIO CICALA;
udito l’Avvocato Baccaro Raffaella (delega Corti Pio) difensore del

ricorrente che si riporta agli scritti.

Ric. 2011 n. 22956 sez. MT – ud. 05-12-2013
-2-

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Controversi sul classamento Catastale, ed intervento adesivo del Comune
R.G. 22956/2011
RICORRENTE: Comune di Luino

1. 11 Comune di Luino ricorre per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale
della Lombardia 95/04/10 del 26 ottobre 2010 che respingeva l’appello del Comune avverso l’ordinanza
di primo grado (ritenuta con natura di sentenza) che aveva
escluso la legittimazione dell’ente territoriale
ad intervenire volontariamente nel processo tributario instaurato da Enel produzione spa contro la Agenzia,
contestando la rendita catastale attribuita alla centrale elettrica di Creva.
2. Gli intimati non si sono costituiti in giudizio.
3. E’ stata depositata relazione secondo cui il ricorso appare fondato alla luce della più recente
giurisprudenza di questa Corte, che ha ammesso la presenza nel processo tributario , in via di intervento
adesivo dipendente, di soggetti la cui posizione giuridica possa essere compromessa dalla pronuncia
giudiziaria (sentenze n. 9567 del 19 aprile 2013 e n. 255 del 12 gennaio 2012).
Ed è indubbio che il Comune vede ridotte le sue entrate tributarie a titolo di ICI ove venga accolto il ricorso
avverso la attribuzione di una nuova e maggiore rendita catastale ad un opificio (Ord. di questa Corte n: 590
del 12 gennaio 2011).
Il Collegio ha condiviso la proposta del relatore che appare sorretta anche secondo quanto deciso con la
recente sentenza n. 20803 del 11 settembre 2013 che dichiara legittima la partecipazione di una Regione
alla controversia in materia di IRAP, ancorchè la gestione del rapporto tributario sia devoluta
esclusivamente alla Agenzia delle Entrate.
In specifico riferimento alla posizione del Comune nella materia catastale , si può anche ricordare la sentenza
delle Sezioni Unite n. 675 del 19 gennaio 2010 che, pur collocandosi nell’ottica tradizionale secondo cui non
è consentito nel processo tributario l’intervento adesivo , ha riconosciuto il rilevante interesse del Comune
in ordine agli atti catastali prospettato l’impugnazione di tali atti da parte del Comune avanti al TAR (si
aggiunga un obiter dictum contenuto nella sentenza delle Sezioni Unite 18756 del 21 agosto 2009).
Del resto, la legislazione più recente attribuisce al Comune un rilevante insieme di competenze di proposta
e di stimolo in materia catastale, ancorchè senza riconoscere ad esso funzioni di amministrazione attiva
(cfr. i commi 335 e 336 dell’art. 1 della legge 311/2004 ed il D. P.C.M. 14 giugno 2007. attuativo del
decentramento delle funzioni catastali ai comuni, ai sensi dell’articolo 1, comma 197, della legge 27
dicembre 2006, n. 296; su cui è espresso il TAR Lazio con sentenza n. 4312 del 19 marzo 2010).
Il ricorrente ha depositato memoria con cui ribadisce i motivi di ricorso e sostanzialmente chiede a questa
Corte di estendere il suo sindacato alla sentenza pronunciata dalla CTP dopo l’esclusione dal giudizio del
Comune. Ciò non è per altro possibile in quanto la Corte può prendere in esame solo il provvedimento
impugnato e non certo altre decisioni giudiziarie assunte dopo l’emanazione da parte della CTP di Varese
della sentenza in forma di ordinanza 3/04/10. E non sembra che la implicita violazione dell’art. 35 del D.
Legs. 546/1992 (divieto di sentenze parziali) determini il venir meno di tutta la procedura che è stata definita
in sede di merito con l’emanazione della sentenza qui impugnata.

La controversia può essere decisa nel merito dichiarando la legittimazione del Comune ad esplicare
intervento adesivo nella controversia in questione (così come già deciso dalla sentenza . n. 17950
del 19 ottobre 2012, che ha riconosciuto nel caso di specie la legittimazione del Comune a
proporre appello).

INTIMATO: Agenzia del Territorio- Agenzia delle Entrate; Enel produzione spa

Stante il recente mutamento della giurisprudenza in materia appare opportuno compensare le spese.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e decidendo nel merito dichiara il diritto del Comune di Luino a prender parte
con intervento adesiva ai sensi dell’art. 103 c.p.c. al procedimento tributario instaurato dalla Enel Produzione
contro l’Agenzia del Territorio in sede di impugnativa della nuova rendita catastale attribuita alla centrale
elettrica di Creva. Compensa fra le parti le spese dell’intero giudizio.

Il Presidente e Relatore

Così deciso nella camera di consiglio della sesta sezione civile il 5 dicembre 2013

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