Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33299 del 17/12/2019

Cassazione civile sez. VI, 17/12/2019, (ud. 23/10/2019, dep. 17/12/2019), n.33299

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Presidente –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 31007-2018 proposto da:

ITALPAVI SRL, in persona dell’amministratore unico pro tempore,

Attivamente domiciliata in ROMA, VIA NOMENTANA 905, presso lo studio

dell’avvocato VITTORIO CERRACHIO, rappresentata e difesa

dall’avvocato ALFREDO GENOVESE;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS) in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2017/2/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA SEZIONE DISTACCATA di SALERNO, depositata

il 06/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 23/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ENZA

LA TORRE.

Fatto

RITENUTO

che:

Italpavi SRL ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Campania, meglio indicata in epigrafe, che, in controversia su impugnazione cartella di pagamento per IRES, anno 2011 – emessa a seguito di controllo automatizzato – ha accolto l’appello dell’Ufficio, in riforma della sentenza di primo grado. Questa aveva accolto il ricorso della società sul rilievo della presentazione della dichiarazione integrativa, ritenendo quella originaria affetta da errori di fatto e di diritto e, quindi, emendabile.

La CTR ha in particolare ritenuto che la “compilazione del rigo F13 non costituisse un mero errore formale perchè incidente sulla base imponibile”, e non potesse, pertanto, essere oggetto di emenda. Ciò in quanto non è possibile emendare la dichiarazione in relazione agli studi di settore in fase contenziosa, a meno che il contribuente non produca le prove che dimostrino l’infondatezza e riconoscibilità dello stesso, ex art. 1427 c.c.: dimostrazione nella fattispecie non fornita.

L’Agenzia delle Entrate si costituisce con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Il ricorso è affidato a due motivi.

Con il primo motivo di ricorso, rubricato violazione e falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la società si duole dell’errata qualificazione fatta dalla CTR alla dichiarazione dell’ammontare dei ricavi come dichiarazione negoziale e non di scienza.

Con il secondo motivo, si lamenta genericamente, omesso esame di un fatto deciso per il giudizio ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 c.p.c..

Il primo motivo è infondato.

Le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che, tenuto conto della natura giuridica della dichiarazione fiscale quale mera dichiarazione di scienza, del principio della capacità contributiva di cui all’art. 53 Cost., del disposto della L. n. 212 del 2000, art. 10, comma 1, secondo cui “I rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede”, nonchè del diverso piano sul quale operano le norme in materia di accertamento e di riscossione rispetto a quelle che governano il processo tributario – il cui oggetto è costituito dall’accertamento in ordine alla legittimità della pretesa impositiva, quand’anche fondata sui dati forniti dal contribuente – quest’ultimo, indipendentemente dalle modalità e dai termini previsti dal D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, per la dichiarazione integrativa (nonchè dall’istanza di rimborso di cui al del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38), in sede contenziosa, può sempre opporsi alla maggior pretesa tributaria azionata dell’amministrazione finanziaria (anche mediante la diretta iscrizione a ruolo a seguito del controllo automatizzato), allegando errori, di fatto o di diritto, commessi nella redazione della dichiarazione e incidenti sull’obbligazione tributaria (Sezioni unite, sentenza n. 13378 del 2016). Alla luce di tale statuizione, nulla osta, in linea di principio, a che il contribuente possa contestare, nel giudizio di merito, una cartella di pagamento emessa a seguito del controllo automatizzato ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis, e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54-bis, facendo valere un errore da lui commesso nella compilazione della dichiarazione, indipendentemente dalla presentazione della dichiarazione integrativa prevista dal D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2.

Questa Corte ha poi affermato che la dichiarazione del contribuente di volersi adeguare agli studi di settore, compilando i pertinenti quadri della dichiarazione, non integra una mera dichiarazione di scienza ma, in quanto atto di esercizio di un’opzione offerta dal legislatore, costituisce espressione di una volontà negoziale (Sez. 5, sentenza n. 19410 del 2015; Sez. 6-5, ordinanza n. 18180 del 2015). Da ciò la conseguenza che l’errore relativo all’indicazione di dati inerenti l’esercizio della suddetta opzione è sì emendabile ma solo a condizione che il contribuente, nel contestare l’atto impositivo, fornisca la prova, oltre che dell’errore commesso, anche dell’essenzialità e della riconoscibilità dello stesso, secondo la generale disciplina dei vizi della volontà dettata dagli artt. 1427 c.c. e seguenti, e applicabile, in quanto compatibile, ai sensi dell’art. 1324 c.c., anche agli atti unilaterali tra vivi aventi contenuto patrimoniale (Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 25596 del 12/10/2018; Sez. 5, sentenza n. 19410 del 2015; Sez. 6-5, ordinanza n. 18180 del 2015; in senso analogo, con riguardo all’emendabilità di errori commessi nella dichiarazione e relativi all’indicazione di dati riferibili a una diversa espressione di volontà negoziale, Sez. 5, sentenza n. 1427 del 2013).

Nella fattispecie, dunque, correttamente la CTR ha qualificato la dichiarazione relativa agli studi di settore come dichiarazione di volontà, dando altresì atto della mancanza degli elementi necessari (riconoscibilità, essenzialità) per consentire l’emenda del preteso errore.

Il secondo motivo è inammissibile per difetto di specificità.

L’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, art. 54, n. 83, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. SS.UU. n. 8053-8054/2014).

Nel caso di specie il ricorrente si è limitato ad una formulazione generica e imprecisa del motivo di ricorso (come si evince a pag. 5), che deve dichiararsi inammissibile, difettando del tutto il principio di specificità ai sensi all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4.

Conclusivamente va rigettato il primo motivo del ricorso e dichiarato inammissibile il secondo.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del cit. art. 13, comma 1- bis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, condanna il ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in Euro 3.500,00, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del cit. art. 13, comma 1- bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 23 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2019

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