Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33298 del 17/12/2019

Cassazione civile sez. VI, 17/12/2019, (ud. 23/10/2019, dep. 17/12/2019), n.33298

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Presidente –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20527-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS) in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

LA TERNA – RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA, in persona del procuratore

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA SCROFA 57,

presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE RUSSO CORVACE, che la

rappresenta e difende unitamente agli avvocati MARCO EMMA, LAURA

TRIMARCHI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 146/11/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata 111/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 23/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ENZA

LA TORRE.

Fatto

RITENUTO

che:

L’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR del Lazio, meglio indicata in epigrafe, che, in controversia su impugnazione avviso di rettifica e liquidazione per imposta di registro, ipotecaria e catastale, anno 2011, relativo ad un contratto di affitto di un terreno per la sistemazione di impianti per la produzione di energia solare, ha dichiarato inammissibile l’appello dell’Ufficio per inesistenza della notificazione nei confronti della Società La Terna Rete Elettrica Nazionale, in quanto effettuata presso il procuratore sostituito da altro procuratore domiciliatario nel corso del giudizio di primo grado.

In particolare – come emerge dalla sentenza – “nel ricorso introduttivo Terna Rete Elettrica Nazionale era rappresentata e difesa in giudizio dal Dott. Giuliano Foglia e dagli avvocati Giuseppe Pizzonia, Marco Emma e Duccio Casciani con domicilio eletto presso i primi due in via della Scrofa, 57, in Roma.” Nel corso del giudizio (e precisamente in data 11 febbraio 2016) il Dott. Foglia e l’avv. Casciani hanno comunicato la rinuncia al mandato difensivo con presa d’atto degli altri procuratori – avvenuta in data 8 marzo 2016 -, che confermavano sia il proprio mandato, sia l’elezione di domicilio in via della Scrofa. Ciononostante l’appello è stato notificato al Dott. Giuliano Foglia, in via dei Prefetti 17 in Roma”.

La Terna Rete Elettrica Nazionale si costituisce con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con l’unico motivo di ricorso, l’Agenzia lamenta “nullità della sentenza e del procedimento per violazione e falsa applicazione dell’art. 327 c.p.c., del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 49, nonchè degli artt. 156,157 e 160 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4,” per avere, la CTR, erroneamente considerato inesistente la notifica dell’atto di appello.

2. Il ricorso è fondato.

3. La giurisprudenza più recente di questa Corte, come chiarito dalle Sezioni Unite del 2016 (cfr., SS.UU. n. 14916/2016), ha affermato che “L’inesistenza della notificazione del ricorso per cassazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell’atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. Tali elementi consistono: a) nell’attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato; b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall’ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, “ex lege”, eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l’atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa” (Cass., Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 1798 del 24/01/2018; Sez. U, Sentenza n. 14916 del 20/07/2016); “II luogo in cui la notificazione del ricorso per cassazione viene eseguita non attiene agli elementi costitutivi essenziali dell’atto, sicchè i vizi relativi alla sua individuazione, anche quando esso si riveli privo di alcun collegamento col destinatario, ricadono sempre nell’ambito della nullità dell’atto, come tale sanabile, con efficacia “ex tunc”, o per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione della parte intimata (anche se compiuta al solo fine di eccepire la nullità), o in conseguenza della rinnovazione della notificazione, effettuata spontaneamente dalla parte stessa oppure su ordine del giudice ex art. 291 c.p.c.,” (Sez. U, Sentenza n. 14916 del 20/07/2016; in termini Cass. n. 21704 del 2019; cfr. anche Cass. n. 25318 del 2019; n. 6470 del 2011).

4. In applicazione dei superiori principi, nella fattispecie ricorrono gli elementi sostanziali minimi per ritenere la notifica in questione “giuridicamente esistente”, dovendosi rinvenire un almeno “minimo” riferimento al destinatario nel domicilio del suo primo difensore. La notifica de qua deve pertanto ritenersi non “inesistente”, bensì “nulla” ed in quanto tale rinnovabile.

5. La sentenza impugnata va dunque cassata nei sensi di cui in motivazione, con rinvio alla CTR del Lazio, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla CTR del Lazio in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 23 Ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2019

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