Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33297 del 17/12/2019

Cassazione civile sez. VI, 17/12/2019, (ud. 23/10/2019, dep. 17/12/2019), n.33297

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Presidente –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16015-2018 proposto da:

R.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LISIPPO

123, presso lo studio dell’avvocato GABRIELLA STASI, rappresentato e

difeso dagli avvocati CLAUDIO RIZZELLI, FERNANDO BARBARA;

– ricorrente –

contro

DIREZIONE PROVINCIALE DEL CONTENZIOSO DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE DI

(OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 2948/22/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE PUGLIA SEZIONE DISTACCATA di LECCE, depositata il

09/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 23/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ENZA

LA TORRE.

Fatto

RITENUTO

che:

R.M. ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Puglia, meglio indicata in epigrafe, che in controversia su impugnazione di avviso di accertamento sintetico D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 38, per IRPEF anno 2000, ha rigettato l’appello del contribuente, confermando la sentenza di primo grado. La CTR ha ritenuto che “a fronte del fatto certo, costituito dall’acquisto di fabbricati e di terreni nonchè dalla detenzione di un’autovettura intestata al contribuente, quest’ultimo non ha fornito alcun elemento di prova idoneo a smentire la presunzione di maggior reddito operata dall’Ufficio”.

L’Agenzia delle Entrate si costituisce con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con l’unico motivo di ricorso, il ricorrente deduce violazione dell’art. 360, comma 1, n. 5 per “vizio di carenza di motivazione”.

2. Il ricorso è inammissibile.

2.1. Questa Corte a Sezioni Unite (sentenze nn. 8053/2014 e 8054/2014) ha affermato che ai fini del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, così per come rimodulato dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, rileva unicamente l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, cioè la pretermissione di quei dati materiali, acquisiti e dibattuti nel processo, aventi portata idonea a determinare direttamente un diverso esito del giudizio. La modifica legislativa introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo. Ciò comporta una sensibile restrizione dell’ambito di controllo, in sede di legittimità, sulla motivazione di fatto, dovendosi interpretare, la norma, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione.

2.2. Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. SS.UU. n. 80538054/2014).

2.3. Alla luce dei superiori principi il motivo di ricorso è inammissibile, contenendo censure del tutto generiche, che pongono, piuttosto, in discussione l’intera attività valutativa del giudice di merito. Peraltro lo stesso ricorrente, con una critica che per alcuni aspetti si qualifica come omesso esame di fatti e per altro, ai sensi di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3, ingloba veri e propri errores iuris in cui sarebbe incorso il giudice di appello, ammette che questi abbia valutato gli elementi di prova proposti, con conseguente inammissibilità, anche sotto questo profilo, del motivo proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

3. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del cit. art. 13, comma 1- bis.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in Euro 2.000 oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del cit. art. 13, comma 1- bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 23 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2019

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