Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33296 del 17/12/2019
Cassazione civile sez. VI, 17/12/2019, (ud. 23/10/2019, dep. 17/12/2019), n.33296
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Presidente –
Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –
Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 7729-2018 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS) in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
P.A.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ROMEO
ROMEI 23, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO BRUGNOLI, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato SERGIO D’ANDREA;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 4719/8/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE del LAZIO, depositata il 26/07/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 23/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ENZA
LA TORRE.
Fatto
RITENUTO
che:
L’Agenzia delle entrate, con ricorso notificato in data 26.02.2018, ricorre per la cassazione della sentenza della CTR del Lazio n. 4719/8/2017, depositata in data 26 luglio 2017, che in controversia su impugnazione di avvisi di accertamento anno 2013 con cui l’Ufficio aveva rettificato la classe e la rendita catastale degli immobili siti in (OMISSIS) ((OMISSIS) iscritti in catasto al Foglio (OMISSIS), part. (OMISSIS) sub (OMISSIS), sub (OMISSIS), sub (OMISSIS) e sub (OMISSIS)) di proprietà di P.A.M., ha dichiarato inammissibile l’appello dell’Ufficio.
La P.A.M. si costituisce con controricorso.
Diritto
CONSIDERATO
che:
1. Va preliminarmente esaminata, e disattesa, l’eccezione sollevata in controricorso dalla contribuente, di inammissibilità per tardività del presente ricorso per cassazione.
Il ricorso principale infatti – col quale l’Agenzia delle entrate chiede la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con la quale la CTR del Lazio ha dichiarato inammissibile l’appello dell’Ufficio su impugnazione di avviso di accertamento per estimi catastali anno 2013 – non è tardivo, risultando la sentenza impugnata essere stata depositata il 26 luglio 2017, e il ricorso notificato il 27 febbraio 2018, e quindi entro il termine ultimo previsto dalla legge.
In tal caso soccorre il principio, fissato dalle Sezioni Unite, secondo cui il termine per la proposizione dell’impugnazione – e, quindi, anche del ricorso per cassazione – stabilito a pena di decadenza dall’art. 327 c.p.c., si computa, in considerazione della sospensione dei termini processuali prevista dalla L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 1, senza tener conto dei giorni compresi tra il 1 agosto ed il 15 settembre dell’anno della pubblicazione della sentenza impugnata, a meno che la data di deposito non cada durante lo stesso periodo feriale, nel qual caso, in base al principio secondo cui “dies a quo non computatur in termine”, esso decorre dal 16 settembre (cfr. S.U. n. 21197/2009).
Nel caso di specie, però, essendo il processo iniziato successivamente al 2009, trova applicazione il nuovo termine “lungo” per impugnare, pari a sei mesi, ed essendo stata la sentenza impugnata depositata nel 2017, trova altresì applicazione il nuovo più breve periodo di sospensione di 31 giorni, e specificamente dal 1 al 31 agosto. Ne consegue che il ricorso in cassazione è stato tempestivamente notificato il 27.2.2018.
2. Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16, ai sensi dell’art. 360 c.p.c. comma 1, n. 3, sulle modalità di comunicazione e notificazione degli atti processuali, in relazione alla attivazione del processo tributario telematico nella regione Lazio in data 17 aprile 2017.
3. Il motivo è fondato.
3.1. Secondo l’orientamento di questa Corte (v., da ultimo, Cass. n. 22975/2018) “Nel processo tributario, è inammissibile, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza impugnata, l’atto di appello notificato a mezzo pec prima dell’entrata in vigore del D.M. 4 agosto 2015, emanato ai sensi della L n. 53 del 1994, art. 1, secondo periodo, come modificato dal D.L. n. 90 del 2014, art. 46 comma 1, lett. a), n. 2, (conv., con modif, dalla L. n. 114 del 2014), in virtù del principio di specialità in base al quale detto processo è regolato rispetto a quello civile” (Cass. ordd. nn. 15109/18, 17941/16).
3.2. Nel caso di specie, la CTR non ha applicato i superiori principi, giacchè – secondo il D.M. 4 agosto 2015, art. 16, emanato in attuazione del D.M. n. 163 del 2016, art. 3, comma 3, – il processo tributario telematico è entrato in vigore nella regione Lazio a far data dal 15 aprile 2017, mentre nella presente vicenda processuale la notifica dell’appello via pec è avvenuta precedentemente, e precisamente il 22 giugno 2016, quando tale modalità non era contemplata dall’ordinamento, quindi, non era conforme ad alcun modello legale e pertanto deve ritenersi giuridicamente inesistente, in quanto tale non sanabile (Cass. n. 18321/17, Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 15109 del 11/06/2018, Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 27425 del 29/10/2018).
3.3. Tale considerazione, porta ad escludere la pertinenza delle statuizioni di SS.UU. 14926/2016, poichè riguardano non la legittimità in astratto della notifica a mezzo PEC, quanto la sua regolarità (tecnica) in concreto, poichè l’inammissibilità del ricorso originario non può che travolgerne gli effetti processuali, incidendo sulla validità “genetica” del rapporto processuale (cfr., in tal senso, Cass. n. 18321/17). Non può conseguentemente nemmeno invocarsi la sanatoria ex art. 156 c.p.c..
4. Il ricorso va, dunque, accolto, e la sentenza cassata con rinvio alla CTR del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità
Così deciso in Roma, il 23 ottobre 2019.
Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2019