Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33295 del 17/12/2019

Cassazione civile sez. VI, 17/12/2019, (ud. 23/10/2019, dep. 17/12/2019), n.33295

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Presidente –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso 384-2018 proposta da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS) in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

V.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

GIUSEPPI PALOMBINI 49, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIA

MARIANI, rappresentato e difeso dall’avvocato FILIPPO ALBANESE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 8128/20/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DELLA CAMPANIA, SEZ. di NAPOLI, depositata il 02/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 23/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ENZA

LA TORRE.

Fatto

RITENUTO

che:

L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Campania, n. 8128/18/2017 dep. il 2.1.0.2017, che, in riforma della sentenza di primo grado, ha accolto l’appello del contribuente, in controversia su impugnazione di V.A., ex dirigente Enel, del silenzio rifiuto dell’Amministrazione sul rimborso parziale dell’Irpef anno 2008 in relazione alle maggiori ritenute asseritamente subite sulle somme corrisposte dal datore di lavoro per incentivo all’esodo, in base alla disciplina agevolativa (ritenute a titolo di acconto di imposta).

La CTR della Campania, ha ritenuto applicabile il D.P.R. n. 917 del 1986, art. 19, comma 4 bis, – che ha introdotto una aliquota dimezzata rispetto a quella applicabile al trattamento di fine rapporto – nonostante l’abrogazione della norma. Ciò in quanto la indicata norma, “nonostante l’abrogazione è reso ultrattiva dal D.L. n. 223 del 2006, art. 36, comma 23, conv. in L. n. 248 del 2006, ed è applicabile a tutti i lavoratori che abbiano superato una determinata età anagrafica”.

Il contribuente si costituisce con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia deduce violazione di legge, ex art. 360 c.p.c., n. 3, per violazione e falsa applicazione del D.L. n. 223 del 2006, art. 36, comma 23, conv. in L. n. 248 del 2006, TUIR, ex art. 19, comma 4 bis, e art. 2697 c.c..

Il motivo è fondato.

Secondo la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 23165 del 2016; Cass. n. 20424 del 2017), la L. n. 248 del 2006, nel convertire il D.L. n. 223 del 2006, ha mantenuto l’applicazione del beneficio fiscale chiesto dal contribuente e previsto dal D.P.R. n. 917 del 1986, abrogato art. 19, comma 4 bis, solo con riferimento alle somme corrisposte in relazione a rapporti di lavoro, che, pur se cessati dopo il 4 luglio 2006, data di entrata in vigore de citato D.L. n. 223 del 2006, convertito con la L. n. 248 del 2006, avessero formato oggetto di atti od accordi aventi data certa anteriore alla data da ultimo citata (Cass. n. 12838 del 2019; n. 18489/2019).

Nella fattispecie la cessazione del rapporto di lavoro è avvenuta in epoca successiva al 4 luglio 2006, data di entrata in vigore del succitato decreto, per cui, per beneficiare dell’aliquota agevolata di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 19, comma 4 bis, (norma abrogata), secondo la disciplina transitoria stabilita dal succitato D.L. n. 223 del 2006, art. 36, comma 23, come convertito dalla L. n. 248 del 2006, occorreva che il contribuente dimostrasse che la cessazione del rapporto di lavoro, per quanto successiva all’entrata in vigore del citato decreto, fosse avvenuta in attuazione “di atti o accordi aventi data certa” anteriori alla stessa (così Cass. n. 20424 del 2017).

Va precisato che la riduzione del 50% dell’aliquota dell’imposta in occasione della cessazione del rapporto di lavoro per incentivo all’esodo, è norma di strettissima interpretazione, in quanto deroga al principio di capacità contributiva, per cui deve essere applicata solo “in attuazione di atti o accordi aventi data certa anteriori al 4 luglio 2006”.

Tali non possono essere considerati gli accordi generali di categoria antecedenti al 2006, non avendo il contribuente precisato – nè allegato nè provato – quando è stato stipulato l’accordo individuale con Enel (avendo prodotto solo una comunicazione, senza la prova dell’esistenza di un piano agevolato predisposto dall’Enel per coloro che hanno maturato il diritto alla pensione nel 2007, nè dell’istanza al datore di lavoro di adesione al citato piano). (Cfr. Cass. 20424/2017, 231657/2017).

Peraltro, trattandosi di agevolazione fiscale, incombe sul contribuente l’onere della prova dei relativi presupposti.

La sentenza, che non si è attenuta ai suindicati principi, va conseguentemente cassata, con rinvio alla CTR della Campania, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla CTR della Campania in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 23 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2019

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