Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33294 del 21/12/2018

Cassazione civile sez. trib., 21/12/2018, (ud. 28/11/2018, dep. 21/12/2018), n.33294

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA E.L. – rel. Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Mar – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 28905/2012 R.G. proposto da

AZIENDA AGRICOLA LA FIORIDA S.R.L., elettivamente domiciliata in

Roma, Viale Giulio Cesare n. 78, presso lo Studio dell’Avv. Stefano

Scocchera, rappresentata e difesa dall’Avv. Adalberto Castoro,

giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Lombardia n. 35/15/12, depositata il 19 marzo 2012.

Sentita la relazione svolta nella udienza camerale del 28 novembre

2018 dal Cons. Ernestino Luigi Bruschetta;

Fatto

RILEVATO:

1. che con l’impugnata sentenza, in riforma della prima decisione, nella contumacia della Azienda Agricola La Fiorida S.r.l., la CTR respingeva il ricorso promosso dalla Società “avverso l’atto di diniego di rimborso IVA anno 1998” in ragione del fatto che l’istanza di rimborso del suddetto credito IVA non era stata presentata con l’apposito mod. VR entro il termine biennale stabilito dal D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, art. 21; con ciò assorbendo l’eccezione di merito, in subordine formulata dall’ufficio, secondo cui il credito IVA non era comunque spettante, atteso che la contribuente non era una società “operativa”;

2. che la contribuente ricorreva per due motivi, mentre l’ufficio resisteva con controricorso;

Diritto

CONSIDERATO:

1. che con il primo motivo, pur imprecisamente formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, 4 e 5, la CTR chiaramente lamentava da parte della CTR la violazione dell’art. 291 c.p.c., atteso che la sua contumacia in secondo grado era stata determinata dalla nullità della notifica dell’appello dell’amministrazione, che pur essendo avvenuta nel domicilio eletto presso il suo difensore, non era stato “spedito alla Azienda Agricola La Fiorida S.r.l. in plico senza busta”, bensì in busta “indirizzata” al suo difensore, con la conseguenza che la CTR avrebbe dovuto disporre la rinnovazione della notifica;

1.1. che il motivo, già inammissibile per difetto di autosufficienza in mancanza di trascrizione del documento richiamato (Cass. sez. III n. 12970 del 2011), è comunque infondato perchè quelle denunciate dal contribuente non costituiscono nullità, bensì semplici irregolarità, non incidendo sulla conoscenza dell’atto notificato, nè dando luogo a incertezza circa la destinataria (Cass. sez. III n. 28451 del 2013; Cass. sez. trib. n. 918 del 2006);

2. che il secondo motivo, anche se di nuovo formulato impropriamente ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, 4 e 5, con il quale il contribuente lamentava che erroneamente la CTR aveva ritenuto che pur avendo il contribuente esposto in dichiarazione il credito d’imposta, quest’ultimo non poteva essere rimborsato perchè non richiesto con l’apposito mod. VR entro il termine biennale previsto dal citato D.Lgs. n. 546, art. 21, è fondato; e ciò in ragione della condivisibile giurisprudenza della Corte secondo cui: “in tema d’IVA, ai fini del rimborso dell’eccedenza d’imposta, è sufficiente la manifestazione di volontà mediante la compilazione, nella dichiarazione annuale, del quadro “RX4”, sebbene non accompagnata dalla presentazione del modello “VR”, che costituisce solo un presupposto per l’esigibilità del credito, sicchè, anche in caso di cessazione d’attività, nella quale non è possibile portare in detrazione l’eccedenza l’anno successivo, una volta esercitato tempestivamente in dichiarazione il diritto al rimborso, non è applicabile il termine biennale di decadenza, previsto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 2, ma solo a quello ordinario di prescrizione decennale, di cui all’art. 2946 c.c.” (Cass. sez. trib. n. 19115 del 2016);

3. che la sentenza deve essere pertanto cassata e rinviata al giudice a quo per gli ulteriori accertamenti.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il primo motivo, accoglie il secondo, cassa l’impugnata sentenza, rinvia alla Commissione Tributaria della Lombardia che, in altra composizione, dovrà decidere la controversia uniformandosi ai superiori principi e regolare le spese di ogni fase e grado.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 28 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2018

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