Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33294 del 17/12/2019
Cassazione civile sez. VI, 17/12/2019, (ud. 23/10/2019, dep. 17/12/2019), n.33294
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Presidente –
Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –
Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 25273-2017 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS) in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
S.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DEI
PARIOLI, 77, presso lo studio dell’avvocato IACOPO SQUILLANTE, che
lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 5809/14/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE DEL LAZIO, SEZ. DI ROMA, depositata il 06/10/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 23/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ENZA
LA TORRE.
Fatto
RITENUTO
che:
L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR del Lazio, che, a seguito di ordinanza di rinvio da Cass. n. 13009/2015, ha parzialmente accolto le ragioni dell’Ufficio in relazione al regime fiscale applicabile alle prestazioni erogate dal fondo integrativo ENEL ai propri dipendenti in occasione della cessazione del rapporto di lavoro. La CTR ha proceduto al ricalcolo del rimborso dell’Irpef per l’anno 2000 secondo equità, determinando un rendimento medio su cui l’Ufficio dovrà calcolare l’obbligazione restitutoria oggetto del giudizio considerando la somma accantonata nel (OMISSIS) ((OMISSIS)) come impiegata sul mercato libero, in forma di autofinanziamento.
S.R. si costituisce con controricorso e deposita memoria.
Diritto
CONSIDERATO
che:
Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia deduce violazione di legge, art. 384 c.p.c., sulla corretta applicazione dei principi di cui alla sentenza di rinvio al fine del calcolo delle ritenute cui assoggettare le somme liquidate dal (OMISSIS)
Il motivo è fondato.
La CTR non si è attenuta al decisum di cui alla sentenza di rinvio, n. 13009/2015, non avendo la precedente sentenza cassata specificato se la quota di rendimento concretamente considerata fosse quella relativa al rendimento netto imputabile alla gestione sul mercato da parte del fondo del capitale accantonato, rinviando alla CTR per nuovo esame.
La CTR non si è attenuta alla indicata ordinanza, laddove ha erroneamente deciso di determinare secondo equità un rendimento medio considerando la somma accantonata in (OMISSIS) come impiegata sul libero mercato in forma di autofinanziamento. La CTR non si è peraltro attenuta ai principi di cui a SSUU, richiamate nell’ordinanza di rinvio, in relazione ai tempi e all’ammontare del capitale impiegato sul mercato, ai risultati dell’investimento eventualmente effettuato all’assegnazioni delle plusvalenze eventuali alle posizioni individuali (Cass. n. 23870 del 2019; n. 8096 del 2019, n. 10285/2017; n. 24525 del 2017).
La sentenza va conseguentemente cassata, con rinvio alla CTR del Lazio, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla CTR del Lazio in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 23 Ottobre 2019.
Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2019