Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33293 del 21/12/2018

Cassazione civile sez. trib., 21/12/2018, (ud. 28/11/2018, dep. 21/12/2018), n.33293

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA E.L. – rel. Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Mar – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 28747/2012 R.G. proposto da

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

SO.GE.ME. S.r.l., elettivamente domiciliata in Roma, Via Federico

Confalonieri n. 5, presso lo Studio dell’Avv. Emanuele Coglitore,

che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Sicilia sez. staccata di Catania n. 429/34/11, depositata il 24

ottobre 2011.

Sentita la relazione svolta nella udienza camerale del 28 novembre

2018 dal Cons. Ernestino Luigi Bruschetta;

Fatto

RILEVATO E CONSIDERATO:

1. che la CTR rigettava l’appello dell’ufficio avverso la decisione della CTP che aveva accolto due riuniti ricorsi promossi dalla Società contribuente, il primo contro l’avviso di accertamento che recuperava IVA IRPEG IRAP 1999, il secondo contro la cartella emessa per la riscossione provvisoria dei suddetti tributi;

2. che la CTR, dopo aver statuito che il Concessionario, che era intervenuto in primo grado, non era contraddittore necessario, con la conseguenza che la sua mancata chiamata in appello non viziava il processo, statuiva altresì che siccome la controversia si fondava su di un PVC non allegato all’avviso, non prodotto in primo grado e il cui deposito in appello era da ritenersi inammissibile D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, ex art. 58, comma 2, ne derivava una “paralisi del relativo giudizio”, nel senso di impedire al giudice la cognizione della pretesa erariale, con ineluttabile accoglimento dei due riuniti ricorsi;

3. che l’ufficio proponeva ricorso affidato a due motivi, cui resisteva con controricorso la contribuente, anche eccependo la preliminare inammissibilità dell’avversaria impugnazione;

4. che debbono ritenersi infondate entrambe le eccezioni di inammissibilità sollevate dal contribuente; la prima, perchè l’ufficio ha correttamente limitato le censure alla sola exceptione litis ingressum impediente, senza con ciò incorrere nel vizio di difetto di autosufficienza, come invece sostenuto dalla contribuente, non avendo infatti l’amministrazione alcuna necessità di trattare le specifiche questioni di merito rimaste assorbite dalla preliminare pronuncia processuale; la seconda, perchè la possibilità di produrre nuovi documenti in appello non è contraria ad alcuna specifica norma costituzionale o unionale;

5. che l’ufficio, con il primo motivo, seppur imprecisamente formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, fondatamente lamentava la violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, art. 58, comma 2, per aver la CTR erroneamente dichiarato inammissibile la produzione del PVC, mentre invece questa disposizione ammette liberamente il deposito di nuovi documenti in appello, seppur entro i termini di cui al citato D.Lgs. n. 546, art. 32, qui comunque non in discussione (Cass. sez. trib. n. 17164 del 2018);

6. che deve dichiararsi inammissibile, perchè non coglie la ratio decidendi dell’impugnata sentenza, il secondo motivo di ricorso, ancora formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, con il quale l’ufficio, lamentando la violazione della L. 27 luglio 2000 n. 212, art. 7, affermava che erroneamente la CTR aveva ritenuto che il PVC richiamato nell’avviso, pur essendo stato conosciuto dal contribuente, dovesse essere necessariamente allegato all’avviso medesimo; interpretazione, quella qui patrocinata dall’ufficio, che in effetti non è stata affatto messa in discussione dalla CTR, che anzi ha escluso che la questione qui sottoposta fosse rilevante, tanto che ha considerato di dover chiarire che la mancata produzione in giudizio del PVC richiamato nell’avviso “non concerneva la non conoscenza del PVC da parte dell’appellata” e che pertanto “doveva essere corretta la motivazione della sentenza appellata che faceva appunto riferimento all’art. 7”;

7. che pertanto la sentenza deve essere cassata e rinviata al giudice a quo per gli ulteriori accertamenti.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara inammissibile il secondo, cassa l’impugnata sentenza e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia che, in altra composizione, dovrà decidere la controversia uniformandosi ai superiori principi e regolare le spese di ogni fase e grado.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 28 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA