Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33293 del 17/12/2019
Cassazione civile sez. VI, 17/12/2019, (ud. 23/10/2019, dep. 17/12/2019), n.33293
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Presidente –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –
Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 23810-2018 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
BAR CENTRALE SAS DI F.A.R. & C.,
F.A.R., P.G.;
– intimate –
avverso la sentenza n. 324/12/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE dell’EMILIA ROMAGNA, depositata il 29/01/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 23/1(1/2019 dal Presidente Relatore Dott. ROBERTO
GIOVANNI CONTI.
Fatto
FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE
L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, contro la società Bar centrale s.a.s. di F.A.R. e altri, impugnando la sentenza della CTR Emilia Romagna che, accogliendo l’appello proposto dalla contribuente) aveva annullato l’accertamento svolto sulla base di una verifica “a tavolino” per assenza del termine dilatorio di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7.
La parte intimata non si è costituita.
Il ricorso, con il quale la ricorrente prospetta la violazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, è manifestamente fondato, alla stregua della giurisprudenza di questa Corte a Sezioni Unite.
Ed invero, le Sezioni Unite di questa Corte hanno ritenuto che in tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, non sussiste per l’Amministrazione finanziaria alcun obbligo di contraddittorio endoprocedimentale per gli accertamenti ai fini Irpeg ed Irap, assoggettati esclusivamente alla normativa nazionale, vedendosi in ambito di indagini cd. “a tavolino”- cfr. Cass., S.U., n. 24823/2015 -.
Ha quindi errato il giudice di appello nel ritenere, quanto ai tributi non armonizzati, che potesse applicarsi la disciplina di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, alle ipotesi di verifica a tavolino, a ciò ostando quanto ritenuto dalle S.U. appena ricordate e dalla giurisprudenza parimenti sopra richiamata.
Quanto alla censura, di analoga portata, formulata dalla contribuente in sede di merito e relativa ai tributi armonizzati – che in astratto potrebbe venire in rilievo nel presente giudizio, visto che l’accertamento atteneva altresì all’IVA – v’è da dire che il ricorso è parimenti fondato, se solo si consideri che in tema di accertamento, il termine dilatorio di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, non opera nell’ipotesi di accertamenti cd. a tavolino, salvo che riguardino tributi “armonizzati” come l’IVA, ipotesi nella quale, tuttavia, il contribuente che faccia valere il mancato rispetto di detto termine è in ogni caso onerato di indicare, in concreto, le questioni che avrebbe potuto dedurre in sede di contraddittorio preventivo – cfr. Cass. n. 27420/2018 -. Onere di allegazione di un pregiudizio concreto che, nel caso di specie, la contribuente non risulta avere documentato nel corso del giudizio, tanto non risultando dalla sentenza impugnata.
Sulla base di tali considerazioni, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio ad altra sezione della CTR Emilia Romagna, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR Emilia Romagna, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 23 ottobre 2019.
Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2019