Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33292 del 21/12/2018

Cassazione civile sez. trib., 21/12/2018, (ud. 28/11/2018, dep. 21/12/2018), n.33292

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA E.L. – rel. Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Mar – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 27009/2012 R.G. proposto da

COMEZ S.R.L., elettivamente domiciliata in Roma, Via della

Camilluccia n. 19, presso lo Studio dell’Avv. Claudio Marcone,

rappresenta e difende dall’Avv. Gianpaolo Iaselli, giusta delega in

ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Campania n. 400/34/11, depositata il 21 dicembre 2011.

Sentita la relazione svolta nella udienza camerale del 28 novembre

2018 dal Cons. Ernestino Luigi Bruschetta;

Fatto

RILEVATO:

1. che con l’impugnata sentenza la CTR della Campania, accolto l’appello dell’ufficio, in riforma della prima decisione, respingeva il ricorso promosso da COMEZ S.r.l. contro l’avviso di accertamento che, a seguito di PVC della Direzione Regionale, recuperava a tassazione, ai fini IVA IRPEG IRAP 2003, costi ritenuti indeducibili in quanto inesistenti, non inerenti o non dì competenza;

2. secondo la CTR, infatti, dovevano essere respinte sia le eccezioni preliminari formulate dalla contribuente circa la nullità dell’avviso, sia quelle di merito circa l’infondatezza della ripresa; in particolare, quanto alle prime, la CTR osservava che il D.L. 29 novembre 2008 n. 185, art. 27, conv. in L. 28 gennaio 2009 n. 2, non aveva limitato in alcun modo i poteri di accertamento che in precedenza la DRE pur sempre aveva avuto, ma soltanto “razionalizzato tali attività”; che, inoltre, non era da ritenersi necessaria la allegazione del PVC all’avviso, in quanto la contribuente era già “venuta ufficialmente a conoscenza” dello stesso; che pertanto era da giudicarsi infondata, quindi da respingersi, l’eccezione di “difetto di motivazione” dell’avviso; quanto al merito, dato atto che per taluni rilievi la contribuente aveva fatto acquiescenza, la CTR riteneva per il resto di dover confermare la fondatezza delle riprese;

3. che la contribuente ricorreva per cassazione per un unico articolato motivo, ulteriormente illustrato da memoria, a cui l’ufficio resisteva con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO:

1. che la contribuente, con un unico articolato motivo, contenente in rubrica anche il riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 applicabile ratione temporis, deduceva:

1.1. che la CTR aveva errato a ritenere legittimo il PVC della DRE, secondo la contribuente, difatti, la CTR aveva con ciò violato il D.P.R. 26 marzo 2001 n. 107, art. 23, il quale aveva abolito tutte le norme incompatibili con il citato D.Lgs. n. 300, con la conseguente abrogazione anche del D.L. 30 agosto 1993, art. 62 sexies, comma 2, conv. con modif. in L. 29 ottobre 1993 n. 427, che riconosceva alle DRE il potere di eseguire verifiche fiscali;

1.2. che la doglianza è però infondata, anche alla luce della consolidata giurisprudenza per cui: “in tema di accertamenti tributari, il D.L. 29 novembre 2008 n. 185, conv. in l. 28 gennaio 2009 n. 2, non ha attribuito alle Direzioni Regionali delle Entrate una competenza in materia di accertamento fiscale prima inesistente, ma ha inteso fondare su norma di fonte primaria il riparto delle competenze relative all’attività di verifica fiscale, istituendo una riserva esclusiva di competenza, in relazione alla rilevanza economico fiscale del soggetto accertato, a favore della Direzione regionale, già titolare, per disposizione regolamentare, della competenza a svolgere attività istruttoria, utilizzabile dalle Direzioni provinciali ai fini della emissione degli atti impositivi (in applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto legittimo l’avviso di accertamento emesso in base a processo verbale dalla Direzione regionale delle entrate)” (Cass. sez. trib. n. 20915 del 2014);

1.3. che la contribuente deduceva, non solo che la CTR aveva violato la L. 27 luglio 2000 n. 212, art. 7, laddove in particolare la Regionale aveva ritenuto legittimo l’avviso pur in mancanza di allegazione del richiamato PVC, ma altresì contestava di aver ricevuto notifica del PVC; la contribuente, infine, deducendo la violazione del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, art. 42, lamentava che la CTR non avesse riconosciuto il difetto di motivazione dell’avviso, perchè quest’ultimo faceva riferimento ad un PVC richiamato, ma non allegato; che le censure, prima ancora che infondate, sono inammissibili per difetto di autosufficienza atteso che, in mancanza di trascrizione dell’avviso, alla Corte nemmeno è stato consentito verificare se la sua motivazione sia stata o no di per sè sufficiente, anche rispetto alla predicata mancanza di allegazione del PVC (Cassa. sez. trib. n. 16147 del 2017); tenuto altresì conto che, ancora per difetto di autosufficienza, questa volta relativo alla mancata indicazione degli elementi sui quali poggia l’affermazione del contribuente di non aver ricevuto il PVC, la contestazione rispetto al contrario accertamento della CTR, che aveva invece stabilito che l’avviso era stato in precedenza “ufficialmente” conosciuto dalla contribuente, deve reputarsi inammissibile;

4. che il ricorso deve essere pertanto rigettato e le spese seguire la soccombenza ed essere liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la contribuente a rimborsare all’ufficio le spese processuali, queste liquidate in Euro 3.000,00, a titolo di compenso, oltre a spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 28 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2018

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