Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33290 del 21/12/2018

Cassazione civile sez. trib., 21/12/2018, (ud. 28/11/2018, dep. 21/12/2018), n.33290

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA E.L. – rel. Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo M. – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 27005/2012 R.G. proposto da

COMEZ S.R.L., elettivamente domiciliata in Roma, Via della

Camilluccia n. 19, presso lo Studio dell’Avv. Claudio Marcone,

rappresenta e difende dall’Avv. Gianpaolo Iaselli, giusta delega in

ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Campania n. 568/50/11, depositata il 27 dicembre 2011.

Sentita la relazione svolta nella udienza camerale del 28 novembre

2018 dal Cons. Ernestino Luigi Bruschetta;

Fatto

RILEVATO:

1. che con l’impugnata sentenza la CTR della Campania, accolto l’appello dell’ufficio, in riforma della prima decisione, respingeva il ricorso promosso da COMEZ S.r.l. contro l’avviso di accertamento che, a seguito di PVC della Direzione Regionale, recuperava a tassazione, ai fini IVA IRES IRAP 2006, costi ritenuti indeducibili in quanto inesistenti, non inerenti o non di competenza;

2. secondo la CTR, infatti, dovevano essere respinte sia le eccezioni preliminari formulate dalla contribuente circa la nullità dell’avviso, sia quelle di merito circa l’infondatezza della ripresa; in particolare, quanto alle prime, la CTR osservava che il D.Lgs. 30 luglio 1999 n. 300, art. 62, istitutivo delle Agenzie fiscali, non aveva limitato in alcun modo i poteri di accertamento della DRE, che l’avviso non solo non era stato motivato per relationem al PVC, ma che quest’ultimo era stato comunque notificato al legale rappresentante della contribuente, che era ad ogni modo infondato l’eccepito “difetto di motivazione”; quanto al merito, la CTR riteneva, con riguardo al primo rilievo, relativo “all’indeducibilità delle spese di vitto e alloggio”, che la contribuente “non aveva documentato che si trattasse di spese correlate a trasferte per l’esecuzione di commesse ricevute nè aveva indicato quali dipendenti avessero eseguito le opere nè quali committenti le avessero chieste ecc.”; con riguardo al “secondo, terzo, quarto e quinto rilievo”, la CTR riteneva che non fosse soltanto “in discussione la genericità delle indicazioni esposte in fattura”, ma altresì la “congruità” delle spese in contestazione, “atteso che appariva finanche la difformità tra i documenti emessi dagli appaltatori e quelli registrati dall’asserito appaltante COMEZ”; infine, con riferimento al sesto rilievo, osservava che “il rapporto con la CO.GE.CAST di C.G. presentava evidenti segni di anomalia, ulteriormente avvalorati dalla paradossale circostanza dell’intervenuta cessione di beni prima ancora dell’esistenza in vita della ditta fornitrice”;

3. che la contribuente ricorreva per cassazione per un unico articolato motivo, anche illustrato da memoria, cui l’ufficio resisteva con controricorso, con il quale eccepiva in limine l’inammissibilità dell’avversaria impugnazione a causa della tardiva notificazione del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO:

1. che l’ufficio ha infondatamente eccepito la tardività della notifica dell’impugnazione, atteso che la sentenza è stata notificata il 10 agosto 2012, mentre il ricorso è stato passato per la notifica il 15 novembre 2012, che era in effetti l’ultimo giorno utile per la proposizione del gravame (Cass. sez. un. n. 3668 del 1995; Cass. sez. trib. n. 19874 del 2012);

2. che la contribuente, con un unico articolato motivo, contenente in rubrica anche il riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 applicabile ratione temporis, deduceva:

2.1. che la CTR aveva errato a ritenere legittimo il PVC della DRE, secondo la contribuente, difatti, la CTR aveva con ciò violato il D.P.R. 26 marzo 2001 n. 107, art. 23, il quale aveva abolito tutte le norme incompatibili con il citato D.Lgs. n. 300, con la conseguente abrogazione anche del D.L. 30 agosto 1993, art. 62 sexies, comma 2, conv. con modif. in L. 29 ottobre 1993 n. 427, che riconosceva alle DRE il potere di eseguire verifiche fiscali;

2.2. che la doglianza è però infondata, anche alla luce della consolidata giurisprudenza per cui: “in tema di accertamenti tributari, il D.L. 29 novembre 2008 n. 185, conv. in L. 28 gennaio 2009 n. 2, non ha attribuito alle Direzioni Regionali delle Entrate una competenza in materia di accertamento fiscale prima inesistente, ma ha inteso fondare su norma di fonte primaria il riparto delle competenze relative all’attività di verifica fiscale, istituendo una riserva esclusiva di competenza, in relazione alla rilevanza economico fiscale del soggetto accertato, a favore della Direzione regionale, già titolare, per disposizione regolamentare, della competenza a svolgere attività istruttoria, utilizzabile dalle Direzioni provinciali ai fini della emissione degli atti impositivi (in applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto legittimo l’avviso di accertamento emesso in base a processo verbale dalla Direzione regionale delle entrate)” (Cass. sez. trib. n. 20915 del 2014);

2.3. che la contribuente deduceva, non solo che la CTR aveva violato la L. 27 luglio 2000 n. 212, art. 7, laddove in particolare la Regionale aveva ritenuto legittimo l’avviso pur in mancanza di allegazione del richiamato PVC, ma altresì contestava di aver ricevuto notifica del PVC; la contribuente, infine, deducendo la violazione del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, art. 42, lamentava che la CTR non avesse riconosciuto il difetto di motivazione dell’avviso, atteso che quest’ultimo faceva riferimento al richiamato, ma non allegato, PVC; che le censure, prima ancora che infondate, sono inammissibili per difetto di autosufficienza, poichè in mancanza di trascrizione dell’avviso alla Corte nemmeno è consentito di poter verificare l’assorbente ratio decidendi della CTR, secondo la quale l’avviso non era stato motivato per relationem, in quanto “i risultati del PVC erano stati recepiti in modo assolutamente critico e non per relationem”, cosicchè non sarebbe stato comunque necessario allegare il PVC (Cassa. sez. trib. n. 16147 del 2017);

4. che il ricorso deve essere pertanto rigettato e le spese seguire la soccombenza ed essere liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la contribuente a rimborsare all’ufficio le spese processuali, queste liquidate in Euro 3.000,00, a titolo di compenso, oltre a spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 28 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2018

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