Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3329 del 12/02/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. L Num. 3329 Anno 2018
Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE
Relatore: TORRICE AMELIA

ORDINANZA

sul ricorso 26386-2012 proposto da:
AMBRO’ STEFANO C.F. MBRSFN60L2915330, domiciliato in
ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso
rjA,T,>3 ri (3 el zo
giusta delega in
1117-5
dall’avvocato ANNA SERIO
atti;
– ricorrente contro

2017
4584

PROVINCIA REGIONALE DI AGRIGENTO, in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, PIAZZA BAINSIZZA l, presso lo
studio dell’avvocato MAURO MELLINI, rappresentata e
difesa dall’avvocato SALVATORE COLLURA, giusta delega

Data pubblicazione: 12/02/2018

in atti;
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 650/2012 della CORTE D’APPELLO
di PALERMO, depositata il 27/06/2012, R. G. N.

803/2010.

N. R.G. 26386 2012

RILEVATO

1.

che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Palermo ha

confermato la sentenza di primo grado che aveva respinto la domanda proposta da
Stefano Ambrò nei confronti della Provincia Regionale di Agrigento, volta alla

economica corrispondente al VII livello del CCNL enti di ricerca ed al pagamento delle
conseguenziali differenze retributive;
2.

che la Corte di appello ha ritenuto che: ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. n. 165

del 2001, la domanda dell’Ambrò, genericamente volta al più consono inquadramento,
era infondata in quanto doveva aversi riguardo alle qualifiche professionali in relazione
alle quali la Amministrazione della Provincia Regionale aveva attivato la procedura di
mobilità destinata alla copertura delle carenze di organico; il possesso del titolo di
studio superiore non giovava all’ Ambrò perchè il medesimo non aveva superato la
verifica di adeguatezza sul piano tecnico operativo e, d’altra parte, eliminata la
categoria C alla quale lo steso lavoratore aveva precisato di non aspirare, non vi erano
altri profili professionali nel quale il ricorrente avrebbe potuto essere inquadrato;
quanto al cd trascinamento del trattamento economico in godimento, esso era stato
rivendicato solo in relazione all’invocato reinquadramento;
3.

60A

che avverso questa sentenza Stefano Ambrò ha proposto ricorso per cassazione

affidato a due motivi, al quale ha resistito con controricorso, illustrato da successiva
memoria, la Provincia Regionale di Agrigento;

CONSIDERATO

4.

condanna di quest’ultima all’inquadramento nel profilo professionale e nella posizione

che con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c. 1 n. 3 e

n. 5 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 30 del D. Lgs. n. 165 del 2001 e
degli artt. 1406 e 1409 c.c. e omessa e/o insufficiente motivazione su un punto
decisivo della controversia prospettato dalle parti; assume che la Corte territoriale
avrebbe errato nell’escludere rilievo alla promozione nel VII livello conseguita presso
l’Amministrazione di provenienza (Ministero delle Politiche Agricole – Istituto
Sperimentale per l’Enologia) con decorrenza dal 3.2.2003; sostiene che gli effetti di
detta promozione precedevano temporalmente l’ attivazione della procedura di
i

N. R.G. 26386 2012

mobilità e che la Provincia Regionale avrebbe dovuto ricercare la qualifica e la
retribuzione nell’ambito del CCNL comparto enti locali corrispondenti al VII livello,
superiore a quello attribuito (VIII livello); deduce che la comparazione effettuata con
riguardo al titolo di studio non aveva tenuto conto del fatto che esso è necessario per
l’accesso al livello base di ciascun profilo ai sensi dell’art. 56 del CCNL Comparto Enti

5.

che con il secondo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c. 1 n. 4

c.p.c. violazione e falsa applicazione degli artt. 104 e 112 c.p.c. e, ai sensi dell’art.
360 c. 1 n. 5 c.p.c., omessa e/o insufficiente motivazione su un punto decisivo della
controversia prospettato dalle parti; assume che la Corte territoriale non avrebbe
inteso il senso dell’art. 30 del D.Lgs. n. 165 del 2001 e sarebbe incorsa nell’omesso
esame di una domanda; deduce di avere richiesto che la sua posizione fosse
riesaminata alla stregua del livello VII attribuito dalla Amministrazione di provenienza
e che esso ricorrente non aveva subordinato la richiesta del miglior inquadramento
economico a quello giuridico;
6.

che il primo ed il secondo motivo di ricorso, da trattarsi congiuntamente, sono

infondati;
7.

che la Corte territoriale ritiene di dare continuità ai principi reiteratamente

affermati da questa Corte nelle sentenze n. 20328/2016, n. 17117/2013 e
nell’Ordinanza n. 166/2017 secondo cui, ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. n. 165 del
2001, dall’ accoglimento della domanda di passaggio ad altra amministrazione in
relazione alla qualifica esposta nella domanda stessa, con inquadramento nella
qualifica corrispondente, non discende il diritto per il dipendente ad ottenere, in ordine
al rapporto di lavoro costituito su tale base, il superiore inquadramento in ragione
della qualifica superiore acquisita nell’amministrazione di provenienza;
8.

che nelle sentenze innanzi richiamate è stato precisato che: il passaggio ad

altra Amministrazione è chiesto ed avviene in relazione alla disponibilità creatasi
nell’organico dell’Amministrazione di destinazione nella qualifica prevista; la domanda
di passaggio non può essere scissa dalla qualifica per cui è chiesta in ragione delle
disponibilità palesate dall’Amministrazione di destinazione; dall’atto di quest’ultima,
che dà corso al passaggio, non può essere scorporato quanto relativo al trasferimento
da quanto relativo alla qualifica per cui lo stesso è effettuato, non sussistendo un
diritto del dipendente al passaggio indipendentemente dal posto in organico per cui è
2

Ricerca;

N. R.G. 26386 2012

stato chiesto e disposto; non è coerente con le esigenze di imparzialità e buon
andamento dell’amministrazione, in ragione di quanto previsto dal citato art. 30 del
d.lgs. n. 165 del 2001, che un ente terzo incida sul rapporto di lavoro presso altra
P.A., potendone conseguire un possibile pregiudizio per l’organizzazione e la
programmazione del fabbisogno di personale e delle risorse finanziarie dell’ente

dall’Amministrazione di provenienza dopo il passaggio con effetto “ex tunc”, sia
quando lo stesso sia disposto dopo la domanda, prima del passaggio;
9.

che la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei principi sopra

richiamati alla fattispecie dedotta in giudizio perchè ha affermato che la mobilità
volontaria di cui all’art. 30 del D. Lgs. n. 165 del 2001 mira ad integrare le scoperture
di organico specificamente individuate nel Bando relativo alla procedura di mobilità ed
ha rilevato che la Provincia Regionale nell’attivare la procedura di mobilità aveva fatto
riferimento ai posti disponibili nell’area amministrativa, contabile e tecnica delle
categorie B3 – Collaboratore amministrativo e C- Istruttore Amministrativo;
10.

che la Corte territoriale ha accertato che in relazione ai posti di categoria C il

ricorrente non aveva superato la prevista verifica di idoneità con conseguente
irrilevanza del titolo di studio posseduto ed ha rilevato che, comunque, il medesimo
aveva precisato di non aspirare all’inquadramento in detta categoria ma solo di
ottenere un “più consono inquadramento”;
11.

che sono, pertanto, infondate le prospettazioni difensive formulate nel primo

motivo con riguardo alla avvenuta promozione nel VII livello nell’ambito della
Amministrazione di provenienza, senza che abbia rilievo la data in cui siffatta
promozione fu attribuita, e con riguardo al titolo di studio posseduto;
12.

che le considerazioni svolte hanno carattere assorbente rispetto alla censura

che addebita alla sentenza di avere ritenuto che esso ricorrente aveva dichiarato di
non aspirare alla categoria C;
13.

che è infondata la censura formulata nel secondo motivo che addebita alla

sentenza omesso esame della domanda con la quale era stato rivendicato il superiore
inquadramento in ragione dell’avvenuta promozione presso l’Amministrazione di
provenienza, in quanto la Corte territoriale, come già evidenziato, ha esaminato tale
domanda e l’ha ritenuta infondata, in corretta applicazione dei principi richiamati nei
punti 7 e 8 di questa sentenza;
3

titolare del rapporto di lavoro, sia quando il superiore inquadramento sia disposto

N. R.G. 26386 2012

14.

che le censure (formulate nel primo e nel secondo motivo) che addebitano alla

sentenza vizi motivazionali sono inammissibili perchè a fronte di argomentazioni
motivazionali esaustive e lineari, il ricorrente non chiarisce quale sia il fatto
controverso e decisivo in relazione al quale la motivazione sia stata omessa ovvero sia

15.

che sulla scorta delle considerazioni svolte il ricorso deve essere rigettato;

16.

che le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico del ricorrente in

applicazione dell’art. 91 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte
Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese del giudizio di
legittimità, liquidate in C 4.000,00 per compensi professionali, C 200,00 per esborsi,
oltre 15% per rimborso spese generali forfetarie, oltre IVA e CPA.
Così deciso nell’adunanza camerale del 24novembre 2017

insufficiente ovvero contraddittoria;

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA