Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3329 del 08/02/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 08/02/2017, (ud. 16/11/2016, dep.08/02/2017),  n. 3329

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 10127-2009 proposto da:

MINISTERO ECONOMIA E FINANZE in persona del Ministro pro tempore,

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

F.M.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 25/2008 della COMM. TRIB. REG. della CALABRIA

depositata il 13/03/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/11/2016 dal Consigliere Dott. LA TORRE MARIA ENZA;

udito per i ricorrenti l’Avvocato DETTORI che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

MASELLIS MARIELLA che ha concluso per l’accoglimento del 1 motivo di

ricorso, assorbito il 2.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Il Ministero dell’economia e delle finanze e l’Agenzia delle entrate ricorrono per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Calabria, n. 25/08/08 dep. 13.3.2008, che su impugnazione di avviso di accertamento induttivo del reddito d’impresa (D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 39, comma 1) emesso a seguito di processo verbale di constatazione, per Irpef anno 1995, ha rigettato l’appello dell’Ufficio, confermando la decisione di primo grado.

La contribuente non si è costituita.

La causa è stata rinviata a nuovo ruolo per acquisizione del fascicolo d’ufficio, ai fine del controllo della regolare notifica del ricorso per cassazione.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Preliminarmente si rileva l’inammissibilità del ricorso proposto dal Ministero delle finanze, privo di legittimazione sostanziale e processuale, a seguito dell’istituzione dell’Agenzia delle entrate, divenuta operativa da 1 gennaio 2001, cui va riconosciuta la legittimazione passiva esclusiva (S.U. n. 3116 e n. 3118 dei 2006).

1. Col primo motivo del ricorso l’Agenzia delle entrate deduce difetto assoluto di motivazione (ex art. 360 c.p.c., n. 5), essendosi il giudice d’appello limitato a richiamare acriticamente la motivazione della Commissione di primo grado.

2. Il motivo è inammissibile.

Tra i requisiti, richiesti a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione vi è anche quello della formulazione dei quesiti, ex art. 366 bis c.p.c., se la sentenza impugnata è stata depositata dopo il 2.3.2006, come nella fattispecie, ma prima dell’entrata in vigore della L. 18 giugno 2009, n. 69, giusti gli artt. 47 e 50 di detta legge.

La ricorrente Agenzia delle entrate ha, invero, del tutto omesso di formulare un’indicazione riassuntiva e sintetica, contenente la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa, contraddittoria o insufficiente, nonchè le ragioni per le quali la motivazione debba considerarsi inidonea a giustificare la decisione di appello. E ciò ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., comma 2, (applicabile alla fattispecie ratione temporis in relazione alla indicata data di deposito della sentenza impugnata), a tenore del quale la formulazione della censura, a norma dell’art. 360 c.p.c., n. 5, deve contenere un “momento di sintesi” omologo del c L’esito di diritto, che costituisca un quid pluris rispetto all’illustrazione del motivo operata dalla parte ricorrente (cfr., ex plurimis, Cass. n. 952/2015; n. 984/2015; S.U. n. 8897 del 2008).

3. Col secondo motivo si deduce violazione di legge (D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), e art. 2697 c.c.), non avendo la contribuente motivato il proprio comportamento antieconomico. Si conclude l’esposizione del motivo con il quesito di diritto ex art. 366 bis c.p.c., col quale chiede che la corte dica: “se violi il D.P.R. n. 600 del 1973, e art. 2697 c.c., art. 39 comma 1, quella sentenza della CTR che nel motivare ber relationem abbia deciso a favore del contribuente pur in assenza di documenti contabili idonei ad inficiare le determinazioni dell’Ufficio. Dica ancora se ciò costituisca indizio di violazione di quell’onere precedentemente menzionato che impone al contribuente di motivare l’e scelte che non sono in linea con i criteri di gestione economica della propria attività e che quindi appaiono incomprensibili in base ai normali criteri di valutazione, come praticato dalla CTR con la sentenza in esame”.

4. Anche questo motivo va respinto, per inidoneità del quesito di diritto ex art. 366 bis c.p.c..

Il motivo di ricorso per cassazione, soggetto al D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, deve infatti in ogni caso concludersi con la formulazione di un quesito di diritto idoneo, cioè tale da integrare il punto di congiunzione tra l’enunciazione del principio giuridico generale richiamato e la soluzione del caso specifico (Cass. n. 30640/2011). Non risponde a tale requisito il quesito in esame che, pur prospettando il vizio di violazione di legge, non è pertinente rispetto al motivo di censura in concreto rivolto alla sentenza, concernente invece doglianze riferite alla motivazione ed al valore probatorio attribuito agli elementi posti a base della decisione. Ciò in quanto non è consentito confondere i profili del vizio logico della motivazione e dell’errore di diritto (Cass. n. 24253 del 18/11/2011). Peraltro il quesito è stato anche sotto un diverso aspetto l’inammissibilmente formulato, in quanto contiene due diverse doglianze, così richiedendo, come ancora hanno pure ribadito le SS.UU., n. 9935/14, una previa attività interpretativa della Corte, trattandosi di un quesito multiplo.

5. In conclusione il ricorso va rigettato.

Nulla sulle spese, non avendo l’intimata svolto attività difensiva in questa sede.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 16 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2017

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