Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3329 del 05/02/2019

Cassazione civile sez. un., 05/02/2019, (ud. 10/04/2018, dep. 05/02/2019), n.3329

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Primo Presidente –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente di sez. –

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente di sez. –

Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Presidente di sez. –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 29380-2016 proposto da:

R.S.A., C.A., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA DEL GESU’ 6-2, presso lo studio dell’avvocato LEONARDO

PULCINI, rappresentati e difesi dall’avvocato EZIO CALDERAI;

– ricorrenti –

contro

PROCURATORE GENERALE RAPPRESENTANTE IL PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA

CORTE DEI CONTI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BAIAMONTI

25;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 516/2016 della CORTE DEI CONTI – TERZA SEZIONE

GIURISDIZIONALE CENTRALE D’APPELLO – ROMA, depositata il 14/10/2016;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/04/2018 dal Presidente BIAGIO VIRGILIO;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. CAPASSO Lucio, che ha concluso per il rigetto del

ricorso;

udito l’Avvocato Ezio Calderai.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il Procuratore regionale presso la Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio della Corte dei conti citò in giudizio R.S.A., C.A. e L.M.F., i quali avevano rispettivamente ricoperto le cariche di direttore generale, sindaco ed amministratore unico della Etruria Trasporti e Mobilità s.p.a., interamente partecipata dal Comune di Civitavecchia, chiedendone la condanna al risarcimento del danno che, nell’espletamento delle rispettive funzioni, avevano arrecato alla società, costituita per l’esercizio del trasporto pubblico locale, impegnandone le risorse in una non prevista attività di trasporto merci per conto terzi e remunerando per mansioni mediatorie, in realtà non effettuate, una diversa società costituita dal C. e gestita di fatto dal R..

L’adito giudice contabile accolse le domande.

Fu proposto appello e la sezione giurisdizionale centrale della Corte dei conti, con sentenza dell’ottobre 2012, riformò la decisione impugnata e dichiarò il difetto di giurisdizione del giudice contabile.

Il Procuratore generale presso la Corte dei conti propose ricorso per cassazione, cui resistettero il R. e il L. con distinti controricorsi.

2. Con sentenza n. 26283/13, depositata il 25 novembre 2013, le sezioni unite di questa Corte hanno accolto il ricorso, dichiarando la giurisdizione della Corte dei conti, e rinviato la causa a quest’ultima.

Le sezioni unite hanno premesso che la qualifica della s.p.a. Etruria Trasporti e Mobilità come società in house del Comune di Civitavecchia discendeva da un accertamento in fatto compiuto dal giudice di primo grado, cui non risultavano essere state mosse contestazioni specifiche negli atti di gravame, nè lo stesso era stato rimesso in discussione dai giudice d’appello; hanno poi enunciato il principio di diritto secondo il quale “la Corte dei conti ha giurisdizione sull’azione di responsabilità esercitata dalla Procura della Repubblica presso detta corte quando tale azione sia diretta a far valere la responsabilità degli organi sociali per danni da essi cagionati al patrimonio di una società in house, per tale dovendosi intendere quella costituita da uno o più enti pubblici per l’esercizio di pubblici servizi, di cui esclusivamente tali enti possano esser soci, che statutariamente esplichi la propria attività prevalente in favore degli enti partecipanti e la cui gestione sia per statuto assoggettata a forme di controllo analoghe a quello esercitato dagli enti pubblici sui propri uffici”.

3. Con sentenza n. 516/16, depositata il 14 ottobre 2016, la terza sezione giurisdizionale centrale d’appello della Corte dei conti, a seguito di riassunzione del giudizio da parte del Procuratore generale, ha rigettato gli appelli, riuniti, del R., del C. e del L..

La Corte, rigettata l’eccezione, riproposta dagli appellanti, di difetto di giurisdizione del giudice contabile, essendo stata tale giurisdizione accertata dalla richiamata pronuncia delle sezioni unite, ha ritenuto, per quanto ancora qui interessa, che: a) in ordine alla posizione del R., il suo complessivo comportamento è censurabile per più di una ragione ed idoneo sia a connotare gli estremi del dolo, sia a causare un nocumento certo e concreto all’ente locale; b) quanto agli altri appellanti, nella loro condotta si ravvisano gli estremi tipologici e contenutistici della negligenza, imprudenza o imperizia, nonchè superficialità e leggerezza; c) la quantificazione del danno ad opera del primo giudice è congrua e ragionevolmente condivisibile.

4. Avverso la sentenza propongono ricorso per cassazione, illustrato con memoria, R.S.A. e C.A., cui resiste con controricorso il Procuratore generale presso la Corte dei conti.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, i ricorrenti denunciano il “difetto di giurisdizione del giudice contabile in relazione al principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 26283/2013”: in particolare, censurano la sentenza impugnata per avere il giudice di rinvio, sostanzialmente disattendendo tale principio, omesso di accertare, sulla base della documentazione in atti (e, in specie, dello statuto sociale), la natura, in house o meno, della società Etruria Trasporti e Mobilità.

Il motivo è inammissibile.

Le sezioni unite, infatti, come già anticipato in narrativa, hanno affermato in premessa quanto segue:

“la qualifica della ETM come società in house del Comune di (OMISSIS) discende da un accertamento in fatto compiuto dal giudice di primo grado, il quale ne ha dato dettagliatamente atto nella propria sentenza (…), nella quale è infatti puntualizzato: che l’anzidetta società è stata costituita dall’ente pubblico comunale, il quale ne è l’unico socio e le cui azioni non possono essere neppure parzialmente alienate a terzi; che essa ha per oggetto l’esercizio del servizio di trasporto pubblico locale e di altri servizi inerenti alla mobilità urbana ed extraurbana (…); che la parte più importante dell’attività sociale è svolta in favore del comune partecipante; e che sulla medesima società detto comune esercita un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi”;

“a tali accertamenti non risulta siano state mosse contestazioni specifiche negli atti di gravame proposti dagli interessati contro la sentenza di primo grado, nè il giudice d’appello li ha rimessi in discussione, in punto di fatto, sicchè (pur non risultando possibile in questa sede l’esame diretto dello statuto della società ETM, non prodotto agli atti del giudizio di cassazione) si può tenere senz’altro per fermo che la società di cui si discute presenta le caratteristiche sopra riferite”.

E’ evidente, alla luce di tali argomentazioni, che le sezioni unite hanno chiaramente attestato la formazione del giudicato interno sulla qualificazione come in house della società ETM, a seguito dell’accertamento in fatto dei relativi requisiti compiuto dal giudice di primo grado e non contestato in appello: correttamente, pertanto, il giudice di rinvio ne ha preso atto e risulta dunque vana ogni ulteriore contestazione sul punto.

2. Col secondo articolato motivo, è nuovamente denunciato, sotto vari profili, il difetto di giurisdizione del giudice contabile.

In particolare, si censura che il giudice di rinvio ha violato i limiti esterni della propria giurisdizione, là dove, per un verso, ha affermato – senza esaminare tutte le eccezioni sollevate dai ricorrenti e la documentazione prodotta – che l’azione di responsabilità era giustificata dalla sussistenza del danno erariale e dalla configurabilità dell’elemento soggettivo, e, per altro verso, non ha considerato che il R. era indicato in atti come Direttore Generale della società, privo, quindi, di funzioni amministrative o di controllo.

Il motivo è inammissibile.

Il ricorso per cassazione contro le decisioni della Corte dei conti è consentito soltanto per motivi inerenti alla giurisdizione, sicchè il controllo della Corte di cassazione è circoscritto all’osservanza dei limiti esterni della giurisdizione, non estendendosi ad errores in procedendo o ad errores in iudicando, il cui accertamento rientra nell’ambito del sindacato afferente i limiti interni della giurisdizione, salvo i casi di radicale stravolgimento delle norme di riferimento tali da ridondare in denegata giustizia (cfr., tra le più recenti, Cass., Sez. U., 14/11/2018, n. 29285, e 18/5/2017, n. 12497).

Le censure esposte sollecitano un sindacato su eventuali errori che non superano il perimetro dei limiti interni della giurisdizione del giudice speciale.

3. In conclusione, il ricorso è inammissibile.

4. Non v’è luogo a provvedere sulle spese, in ragione della qualità di parte solo in senso formale del Procuratore generale presso la Corte dei conti.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 10 aprile 2018.

Depositato in Cancelleria il 5 febbraio 2019

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