Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 33285 del 21/12/2018

Cassazione civile sez. trib., 21/12/2018, (ud. 28/11/2018, dep. 21/12/2018), n.33285

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino L – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Mar – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso iscritto al numero 15864 del ruolo generale dell’anno

2012 proposto da:

H.P. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore e

amministratore unico S.V., rappresentata e difesa, giusta

procura speciale in calce al controricorso, dall’avv.to Nicola

Pennella, elettivamente domiciliata presso Assonime, in Roma, Piazza

Venezia, n. 11;

– ricorrente-

contro

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,

domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

per la cassazione delle sentenze della Commissione tributaria

regionale della Campania n. 64/01/2012, depositate il 30 gennaio

2012, non notificata.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28 novembre 2018 dal Relatore Cons. Maria Giulia Putaturo Donati

Viscido di Nocera.

Fatto

RILEVATO

Che:

– con sentenza n. 64/01/2012, depositata il 30 gennaio 2012, non notificata, la Commissione tributaria regionale della Campania, rigettava l’appello proposto da H.P. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, nei confronti dell’Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, avverso la sentenza n. 501/09/2009 della Commissione tributaria provinciale di Caserta che aveva rigettato il ricorso proposto dalla detta società avverso l’avviso di accertamento (OMISSIS)/2009 con il quale l’Ufficio di Caserta, previo p.v.c. della G.d.F. di Marcianise, aveva contestato nei confronti di quest’ultima, per l’anno di imposta 2004, un maggiore reddito di impresa, ai fini Ires, Irap e Iva, in relazione a fatture per prestazioni di servizi ritenute oggettivamente inesistenti emesse dalla SOCEDI Costruzioni s.r.l.;

– in punto di fatto, il giudice di appello premetteva che: 1) la CTP di Caserta aveva rigettato il ricorso proposto dalla H.P. s.r.l. avverso l’avviso di accertamento (OMISSIS)/2009 osservando che: a) le tre fatture emesse dalla SOCEDI Costruzioni s.r.l. in relazione alle presunte prestazioni di servizi in favore della contribuente non erano state rinvenute nel corso della verifica dalla G.d.F. ma erano state allegate al ricorso introduttivo; b)i bonifici di pagamento non trovavano rispondenza con le tre fatture in contestazione, nè per data nè per importo; c) la società contribuente non aveva provato di avere ricevuto prima dell’ottobre del 2004, una commessa tale da giustificare il ricorso alla manodopera esterna; d) la prima delle fatture emessa dalla SOCEDI Costruzioni s.r.l. era numerata nel mese di ottobre 2004 con il n. 1, rendendo inverosimile la produzione del reddito, per l’anno di imposta 2004, di euro 1.604.098,00, considerando i costi che aveva e non aveva modificato e il fatto che non aveva dimostrato di avere versato le relative imposte; 2) avverso la sentenza della CTP aveva proposto appello la H.P. s.r.l. deducendo la violazione del criterio distributivo dell’onere probatorio che doveva ricadere sull’Ufficio nonchè la incoerenza logico-formale della decisione impugnata; 3) aveva controdedotto l’Ufficio, rilevando doversi fare ricadere sulla contribuente l’onere probatorio della esistenza delle contestate prestazioni di servizi;

– la CTR, in punto di diritto, per quanto di interesse, ha osservato che: 1) la contribuente non era riuscita a contrastare le argomentazioni della CTP che aveva bene evidenziato le numerose anomalie riscontrate dall’Ente impositore; b) l’inesistenza delle fatture contestate era basata su una presunzione grave, precisa e concordante, da assurgere a elemento di prova;

– avverso la sentenza della CTR, la contribuente propone ricorso per cassazione affidato a un motivo, cui resiste, con controricorso, l’Agenzia delle entrate;

– il ricorso è stato fissato in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 2, e dell’art. 380-bis.1 c.p.c., introdotti dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

– con l’unico motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la insufficiente motivazione della sentenza impugnata, per avere la CTR, a fronte dei rilievi svolti dalla appellante circa la prova dell’avvenuto pagamento delle prestazioni di servizi asseritamente resi dalla SOCEDI Costruzioni s.r.l., con una motivazione, contenente una sub dichiarazione di giudizio statico circa il carattere di provocatio ad opponendum dell’avviso di accertamento – non accompagnata dalla corrispondente sub dichiarazione di giudizio dinamico, affermato apoditticamente che erano numerose le anomalie riscontrate dall’ente impositore e che l’inesistenza delle fatture contestate era basata su una presunzione grave, precisa e concordante da assumere connotazione di prova; con ciò facendo proprie le affermazioni del giudice di primo grado senza alcuna propria argomentazione in merito;

– il motivo è infondato;

– “ove la fattura costituisce in tutto o in parte mera espressione cartolare di operazioni commerciali mai poste in essere da alcuno, l’Amministrazione ha l’onere di fornire elementi probatori, anche in forma indiziaria e presuntiva (Cass. nn. 21953/07, 9784/10, 9108/12, 15741/12, 23560/12; 27718/13, 20059/2014, 26486/14, 9363/15; nello stesso senso C. Giust. 6 luglio 2006, C-439/04; 21 febbraio 2006, C-255/02; 21 giugno 2012, C-80/11; 6 dicembre 2012, C-285/11; 31 novembre 2013, C-642/11), del fatto che l’operazione fatturata non è stata effettuata, dopo di che spetta al contribuente l’onere di dimostrare l’effettiva esistenza delle operazioni contestate; tale prova, tuttavia, non può consistere nella esibizione della fattura o nella dimostrazione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento, poichè questi sono facilmente falsificabili e vengono normalmente utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un’operazione fittizia (Cass. nn. 28572 del 2017; 5406 del 2016, 28683 del 2015, 428 del 2015, 12802 del 2011, 15228 del 2001); e comunque, una volta accertata l’assenza dell’operazione, è escluso che possa configurarsi la buona fede del cessionario o committente (rilevante invece nella diversa ipotesi di operazioni soggettivamente inesistenti), il quale ovviamente sa bene se ed in quale misura ha effettivamente ricevuto il bene o la prestazione per la quale ha versato il prezzo o corrispettivo” (Cass. n. 18118 del 2016, in motivazione; Cass. n. 16473 del 2018);

– quanto al vizio di motivazione, sotto il profilo della omissione, insufficienza, contraddittorietà della medesima, questo può legittimamente dirsi sussistente solo quando, nel ragionamento del giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato (o insufficiente) esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili di ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico – giuridico posto a base della decisione (Cass. 30822 del 2017; Cass. n. 19547 del 2017; n. 15489 del 2007); in particolare, la motivazione omessa o insufficiente è configurabile soltanto qualora dal ragionamento del giudice di merito, come risultante dalla sentenza impugnata, emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione, oppure quando sia evincibile l’obiettiva carenza, nel complesso della medesima sentenza, del procedimento logico che lo ha indotto, sulla base degli elementi acquisiti, al suo convincimento (Cass., sez. un., 25 ottobre 2013, n. 24148; Cass. n. 10211 del 2018);

– nella specie, attenendosi ai suddetti principi, con una motivazione congrua, sebbene succinta, da leggere in combinato con la parte fatto della decisione – a fronte della pacifica contestazione dell’Ufficio, sottesa all’avviso di accertamento in questione e basata sull’esame della documentazione contabile acquisita presso la SOCEDI Costruzioni s.r.l. sottoposta a verifica generale dallo stesso Comando della G.d.F., circa l’inesistenza, nell’anno di imposta di riferimento, di rapporti commerciali tra la società contribuente e la SOCEDI Costruzioni s.r.l. e, in particolare, circa la mancanza di un numero di dipendenti tale da potere giustificare le prestazioni fatturate – la CTR, nel richiamare, nella parte in fatto, quanto già riscontrato dal giudice di primo grado, in ordine agli elementi presuntivi della inesistenza delle operazioni fatturate e, in particolare, circa il mancato rinvenimento delle fatture in sede di verifica da parte della G.d.F. e, comunque, circa la non producibilità da parte della SOCEDI di un reddito tale da giustificare il detto fatturato, ha ritenuto – con una valutazione in fatto non sindacabile in sede di legittimità – non superata, ad opera della contribuente, la presunzione di inesistenza delle operazioni fatturate; ciò, in quanto, nel condividere quanto già affermato dal giudice di primo grado e richiamato nella parte in fatto, oltre a ritenere non corrispondenti alle fatture, nè per l’importo, nè per la data, i prodotti bonifici di pagamento – il che alla luce dell’orientamento giurisprudenziale sopra richiamato non rileva non costituendo la regolarità formale dei mezzi di pagamento idonea prova contraria- ha osservato che – sempre nel condividere le osservazioni del giudice di prime cure – la società contribuente non aveva fornito alcuna giustificazione (del tipo commessa) del ricorso a manodopera esterna e, dunque, alcuna prova a contrario in ordine alla effettività delle operazioni contestate;

– in conclusione, il ricorso va rigettato;

– le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso; condanna H.P. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore dell’Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in Euro 5.600,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito;

Così deciso in Roma, il 28 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2018

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